I Paesi europei sono impegnati da tempo nella stesura di Piani d’azione nazionali (Pan) per l’applicazione della Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Dir. Ce/128/09). Alcuni sono già disponibili sotto forma di bozze. Il Centro di ricerca OPERA sta assistendo alla loro elaborazione osservandone le peculiarità.

Tra i vari testi programmatici esaminati c’è il documento 'UK Pesticides Strategy: a strategy for the sustainable use of plant protection products', una pubblicazione inglese frutto di un intenso processo consultivo interno al Regno Unito che analizza la Direttiva nel quadro del 'Pacchetto pesticidi' europeo e della normativa interna.

I vari soggetti interessati, circa un migliaio tra organizzazioni di coltivatori e di consumatori, industrie chimiche, società non governative, organismi di controllo e singoli utenti, sono stati coinvolti dai 'Membership of action plan groups' tra i quali il Defra, Dipartimento per le Politiche agro-ambientali, ad esprimere la propria opinione per migliorare questo Piano operativo.

Il testo integrale, la lista degli stakeholders coinvolti ed altre informazioni sono disponibili sul sito www.pesticides.gov.uk/environment.asp?id=70. Poiché il testo fornisce una corposa panoramica dei possibili metodi per attuare i singoli articoli della normativa, oltre che un esempio di partecipazione collettiva, potrebbe essere di riferimento per gli altri Stati che l’applicheranno a livello locale.

Allo scopo, il Centro di ricerca OPERA ne ha fatto un estratto, correlandolo ai singoli articoli della Direttiva nella prospettiva di ulteriori aggiornamenti:

Art. 4 Piani d’azione nazionali
Sostanze attive che destano particolare preoccupazione
Gli Stati membri provvedono a monitorare con appositi i indicatori le sostanze attive che “destano particolare preoccupazione” ovvero che non superano il processo per il rinnovo dell’autorizzazione, da ciò derivano due osservazioni interpretative: non dovrebbero destare preoccupazione le sostanze approvate e soprattutto correttamente applicate, tuttavia sono comunque oggetto d’attenzione speciale nel caso siano disponibili alternative non chimiche e o a basso rischio.
La normativa non si riferisce esclusivamente ai prodotti non ammessi, ma ad una gamma più ampia modulata in base alle soluzioni innovative disponibili, in funzione della loro reale applicabilità in un determinato contesto operativo e a seconda delle condizioni tecnico-economiche che lo caratterizzano. Se ne ricava che il monitoraggio avverrà in modo dinamico in relazione ai sistemi aziendali, all’evoluzione tecnologica e ai cicli di revisione delle sostanze attive.
Obiettivi di riduzione d’uso dei prodotti fitosanitari
I rischi legati all’uso dei prodotti fitosanitari derivano da due fattori: le proprietà chimiche intrinseche al prodotto ed il l modo con cui vengono gestite nel contesto aziendale, pertanto se da un lato è necessario il monitoraggio e lo sviluppo di indicatori appropriati, dall’altro occorre considerare che le politiche di mitigazione non saranno sufficienti ad una significativa riduzione del rischio se non sono accompagnate da una corretta gestione dei prodotti ovvero da un’adeguata formazione degli operatori.

Art. 5 Formazione e certificazione
Consulenti
L’analisi inglese suggerisce che i consulenti o gli agronomi siano presenti durante lo svolgimento dei corsi di formazione destinati agli altri operatori e dedicati alla corretta gestione dei Ppp (Plant protection products) per consolidarne le competenze pratiche a supporto di scelte operative realmente sostenibili.
Aggiornamento
Una seconda osservazione riguarda il sistema di formazione continuo. Non è chiaro quale livello o tipo di aggiornamento deve essere raggiunto dai singoli operatori del settore, se e come i corsi formativi possono essere modulati in funzione dei destinatari. Tra le soluzioni avanzate dal Regno Unito c’è quella relativa ai distributori che vendono prodotti riservati ad un uso non professionale, per questi è stata proposta la partecipazione del personale ad un corso distinto da quello frequentato per accogliere una clientela di professionisti e, comunque, una minima preparazione anche quando la vendita riguardi esclusivamente i prodotti destinati agli 'hobby farmers' (come proposto per i microdistributori nell’analisi dell’art. 6 ).
Riconoscimento delle organizzazioni di formazione e revoca dei certificati
I certificati di formazione e di aggiornamento dovrebbero essere erogati da enti in grado di esercitare controlli indipendenti sulla qualità della formazione, inoltre, l’eventuale revoca delle attestazioni non dovrebbe penalizzare il coltivatore e la sua azienda, ma incentivare con strumenti ad hoc il ricorso alle buone pratiche agricole.

Art. 6 Prescrizioni di vendita
Personale “sufficiente”
“Gli Stati membri provvedono affinché i distributori abbiano alle loro dipendenze personale sufficiente in possesso del certificato …”. Questa parte dell’articolo è stata commentata considerando che la “sufficienza” varia con il contesto e con la valutazione dei distributori la quale in ogni caso non può essere rapportabile al rischio perché, seppure oculata, soggettiva.
Registrazione di vendita
Per quanto riguarda la registrazione dell’acquisto dei prodotti, a garanzia della tracciabilità delle vendite e della riduzione del rischio, si propone di correlare il numero del certificato di registrazione dell’utilizzatore o dell’acquirente con il prodotto acquistato per uso professionale. La registrazione dovrebbe avvenire all’interno del 'Records of sales', Registro di vendita del distributore, ed essere disponibile su richiesta dell’autorità competente per la verifica.

Art. 7 Informazione e sensibilizzazione
Il documento osserva infine che la registrazione di vendita oltre che la raccolta dati dei titolari di autorizzazione è utile anche per creare una statistica sullo stato di salute degli operatori (anche non professionali) specialmente se correlabile all’esposizione agli agrofarmaci. I dati devono essere forniti anche dal 'National poisons information service', Centro informativo nazionale anti veleni.

Quest’ultima Misura conclude la prima serie della trattazione, nel prossimo numero sarà pubblicata l’ultima sezione dedicata alla IPM, irrorazione, manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

A cura di Erica Màttera, corrispondente italiano per OPERA European Observatory on Pesticide and Risk Analysis Research Centre of Università Cattolica del Sacro Cuore 

OPERA - European Observatory on Pesticide Risk Analysis

Opera  - European Observatory on Pesticide Risk Analysis - sostenibilità in agricoltura

www.opera-indicators.eu

Le recenti riforme europee della politica agricola comune e delle politiche ambientali sono un opportunità unica per migliorare la qualità di vita dei cittadini europei a condizione di una produzione agricola efficiente e moderna.

OPERA è un organismo accademico indipendente che intende contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche agro-ambientali, assistere l'implementazione delle migliori idee e divulgare i migliori risultati delle ricerche. L'obiettivo di OPERA è quindi fornire raccomandazioni a tutti i decisori, dagli imprenditori agli amministratori del territori, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche agricole in tutta l'Europa.

Questo articolo fa parte delle collezioni: