È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2022 il decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 29 settembre 2022 (22A06461) che fissa le "Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e loro associazioni del settore delle patate".
Si tratta di un provvedimento importante, rivolto al fine di prevenire le ricorrenti crisi di mercato del settore patate e che viene emanato anche in considerazione di una delle novità del Piano Strategico Italiano sulla Politica Agricola Comune: è stato deciso dal Governo italiano di destinare una quota parte delle risorse dei pagamenti diretti al settore delle patate pari al 3%, in pratica sul piatto ci sono 6 milioni di euro sul 2023-2027.
La decisione nazionale, tra quelle che avevano superato il vaglio dopo la prima presentazione del documento strategico nello scorso mese di dicembre a Bruxelles, ha come base giuridica il "Regolamento di base" ovvero il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021. Un tale investimento va quindi tutelato, ponendo le basi di una migliore regolamentazione del mercato del settore pataticolo.
Op e programmi operativi
Il provvedimento viene pubblicato mentre le regioni hanno già dovuto trasmettere i piani operativi approvati per il 2023, la cui scadenza era stata fissata - ai fini della trasmissione telematica e limitatamente alla presentazione dei programmi operativi sul solo anno 2023, entro il 15 novembre 2022. Le Op potranno poi entro il 20 settembre degli anni successivi presentare i piani operativi poliennali alle regioni per l'approvazione.
Secondo il Decreto Ministeriale, le Organizzazioni di Produttori di patate, riconosciuti dalle regioni, e le Associazioni tra Organizzazioni di Produttori pataticoli, riconosciute congiuntamente da regioni e Stato, per ottenere i finanziamenti dell'Unione Europea sui piani operativi devono costituire un apposito fondo di esercizio calcolato sulla base del Vpc, valore della produzione commercializzata, e che ha come periodo di riferimento quello corrispondente "all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo".
Secondo il Regolamento di base l'intervento dell'Unione è parametrato a non oltre il 4,1% del Vpc di ciascuna Op o del 4,5 % del Vpc da ciascuna Aop e comunque concorre a coprire il 50% del valore del programma operativo. Questo perché il finanziamento europeo - ove concesso - sarà uguale ai versamenti complessivamente versati dai soci delle Op e delle Aop.
Peraltro, il Decreto Ministeriale, per le Aop prevede che gli interventi ascrivibili ai fondi di esercizio siano "interamente finanziati dai contributi delle Op aderenti, fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2021/2115" che prevede l'intervento unionale quando vengano presentati per il finanziamento i piani operativi.
Tale importante partecipazione della Ue al finanziamento dei piani operativi pone norme stringenti sulla costituzione e gestione del fondo di esercizio, che dovrà essere gestito su un conto corrente dedicato, mentre le regioni avranno il dovere di controllare e la facoltà di chiedere la certificazione del Vpc, che determina i versamenti dei soci e dell'Unione sul fondo di esercizio stesso.
Inoltre il 15 febbraio di ogni anno le Op devono aggiornare la compagine sociale presente al 1° gennaio dell'anno in corso e quella del periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente comunicandole al Sian e agli organismi pagatori.
Crisi di mercato e programmi operativi
Per quanto riguarda la gestione delle crisi di mercato, le Op e le Aop pataticole possono attivare nell'ambito dei programmi operativi - secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale - uno o più dei seguenti tipi di intervento:
- investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
- investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per il magazzinaggio collettivo;
- azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori;
- ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita;
- assicurazione del raccolto e della produzione;
- sostegno per le spese amministrative di creazione, costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione;
- fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre Organizzazioni di Produttori e Associazioni di Organizzazioni di Produttori.
Il ritiro dal mercato
Infine il Decreto dispone che per il ritiro dal mercato e la destinazione del prodotto ad enti caritativi, Agea gestirà un apposito "portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato" e l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27, paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, in merito alla collaborazione tra le Op e gli enti caritativi riconosciuti.
Per maggiori dettagli sul Decreto è possibile consultarlo sulla Gazzetta Ufficiale