I principali obiettivi della campagna vaccinale obbligatoria sono: proteggere dalla forma clinica il patrimonio ovi-caprino isolano dai danni derivanti dalla circolazione del virus della Blue Tongue, limitare la possibilità di circolazione virale nel territorio isolano e i danni ad essa conseguenti e, infine, consentire la movimentazione intraregionale ed extraregionale degli animali delle specie recettive alla Blue Tongue.
A norma del decreto, sono “soggetti alla vaccinazione obbligatoria tutti gli ovini e i bovini sulla base del programma di vaccinazione”. Per la protezione dal virus della febbre catarrale degli ovini viene messo a disposizione dalla Regione Sardegna un vaccino contenente il sierotipo 1 del virus inattivato (spento) della Blue Tongue. Complessivamente, per il comparto ovino saranno necessarie 4 milioni 796mila e 618 dosi per vaccinare oltre 3 milioni e 526mila capi, mentre occorreranno 300mila dosi per quello bovino, dove i capi da sottoporre a profilassi sono 212mila.
In particolare, andranno vaccinati, secondo ordine di priorità, “tutti gli animali di specie ovina che sono stati sottoposti a vaccinazione nel corso del 2015”, ben 2 milioni e 256mila 478 capi e con una sola dose.
In seconda fascia di priorità si trovano “Tutti gli animali di specie ovina che non sono stati sottoposti ad alcuna vaccinazione nel corso del 2015” Si tratta di oltre 820mila animali, per i quali saranno necessarie un milione e 640mila dosi poiché andranno somministrate due dosi. “Sono comunque da immunizzare entro ottobre con il sierotipo 1, con una doppia somministrazione, le rimonte”: 450mila capi stimati.
In tutte le aziende zootecniche dovranno essere messe in atto, a cura degli allevatori, le misure di lotta all’insetto vettore di Blue Tongue – il Culicoides - e dovranno essere attuate tutte le azioni per migliorare la biosicurezza degli edifici e dei locali di ricovero degli animali: si tratta di tutte quelle attività di bonifica dei suoli e delle infrastrutture aziendali volte a limitare il ristagno di acqua, dove il Culicoides prolifera.
Sono a carico dei Comuni le operazioni di smaltimento delle carcasse degli animali morti o abbattuti per la malattia. Le spese sostenute dagli allevatori, qualora dichiarate ammissibili dalle competenti Autorità sanitarie, possono essere rimborsate previo inoltro della documentazione prevista a corredo della richiesta di rimborso ai sensi della Legge 218/1988, recante “Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”. Gli allevatori che saranno sanzionati per il mancato abbattimento dei capi, una volta che si sarà proceduto d’ufficio, non potranno richiedere i rimborsi.
Le movimentazioni degli animali delle specie sensibili alla Blue Tongue, all’interno delle aree sottoposte a vincolo per i sierotipi circolanti, sono consentite in ottemperanza dell’articolo 7 del Reg. CE n. 1266/2007. Gli animali della specie ovina e bovina che provengono da territori con infezione in atto, compresi nel raggio di 4 chilometri da un’azienda nella quale è stato individuato un caso sospetto o confermato di Blue Tongue, possono essere movimentati verso territori liberi solo se vaccinati per i sierotipi circolanti. La circolazione extraregionale è dei capi bovini e ovini è consentita nel rispetto delle norme vigenti di legge.
Agnelli e capretti possono essere avviati a macellazione, anche senza visita medica, solo se provenienti da aree dove non è in atto infezione.
Per le violazioni alle prescrizioni del decreto si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori, salvo il fatto non costituisca reato, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.291,14 euro.