Ormai le decisioni sui prodotti fitosanitari non vengono più prese solo a livello nazionale, ma le sorti anche dei singoli formulati dipendono dall’accordo di più Stati, che spesso hanno visioni divergenti sugli stessi argomenti. Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
 

Sostanze attive approvate a livello europeo, prodotti fitosanitari autorizzati a livello nazionale

Come per la precedente normativa, la direttiva 91/414, anche il regolamento 1107/2009, attuale disciplina comunitaria in materia di prodotti fitosanitari, prevede che le sostanze attive vengano approvate a livello europeo, mentre i formulati sono ancora autorizzati nei singoli Stati. Per rendere più efficiente il processo di valutazione, il regolamento ha introdotto il concetto di valutazione zonale, dove il dossier dei singoli formulati viene valutato da un singolo Stato che viene chiamato relatore zonale e gli altri Stati nella zona non stanno a valutare nuovamente il dossier, ma esaminano direttamente quanto fatto dallo Stato relatore, chiedendo chiarimenti o integrazioni quando necessario.
 

Chi è cosa

La Commissione è un risk manager, l’Efsa e l’Echa sono risk assessors. Anche le autorità nazionali sono risk managers quando votano allo Scopaff, ma quando valutano i dossier sono anch’essi risk assessors.
Questo apparente gioco di parole è in realtà semplice da spiegare, basta tradurre il gergo degli addetti ai lavori.
L’approvazione delle sostanze attive è un processo complesso in cui intervengono differenti attori che a seconda della fase in cui operano possono essere definiti “risk assessors” (valutatori del rischio) o “risk managers” (gestori del rischio, ma la traduzione italiana non rende).
Dietro queste definizioni gergali si nascondono in realtà due concetti molto semplici: chi svolge il ruolo di “risk assessor” analizza gli studi presentati a supporto dell’approvazione o del rinnovo europeo della sostanza attiva e, in base alle regole attualmente in vigore, evidenzia se le caratteristiche della sostanza attiva e le modalità di impiego proposte costituiscono un rischio accettabile per l’uomo e l’ambiente. La valutazione ha tre possibili risultati (anche se le sfaccettature sono innumerevoli):
  1. Il prodotto è sicuro. Cioè sono stati presentati studi sufficienti che dimostrano che il rischio del prodotto per l’uomo e l’ambiente è accettabile.
  2. Il prodotto non è sicuro. Sono stati presentati studi sufficienti che dimostrano che il rischio del prodotto per l’uomo è l’ambiente è inaccettabile.
  3. Non ci sono dati sufficienti. La situazione è molto frequente: gli studi presentati hanno delle lacune che non consentono di escludere che il rischio del prodotto sia inaccettabile. In questi casi si applica il principio di precauzione che considera un dato mancante come sfavorevole. In effetti i prodotti fitosanitari “sono colpevoli sino a prova contraria”.
Sono risk assessors l’autorità europea per la sicurezza alimentare, l’Efsa, che finalizza la valutazione dei dossier iniziata degli Stati relatori, e l’Echa (agenzia europea delle sostanze chimica), che ha l’ultima parola sulla classificazione, informazione spesso decisiva per la sorte della sostanza attiva. Il regolamento 1107/2009 prevede infatti che sostanze con una classificazione particolarmente preoccupante (CMR1 di categoria 1A e 1B2) vengano bocciate indipendentemente dalle quantità che vengono immesse nell’ambiente, contravvenendo alla famosa legge di Paracelso “dosis sola facit venenum”. Anche i valutatori nazionali svolgono la mansione di risk assessors.
Il ruolo del risk manager è invece quello di esaminare il risultato della valutazione del risk assessor e tenere in considerazione le conseguenze socio-economiche del bando di mezzi tecnici spesso difficilmente sostituibili. Fanno cioè un’analisi costi-benefici e quando è necessario “corrono un rischio calcolato” mantenendo in vita sostanze con valutazioni sfavorevoli. Sono ad esempio risk managers la Commissione Ue quando propone il rinnovo dell’approvazione di una sostanza, così come le autorità dei 28 stati membri che nelle riunioni dello Scopaff (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) la votano.
Molti si interrogano sul motivo per cui il risultato di una valutazione scientifica venga sottoposto a votazione: il risultato dell’analisi scientifica viene comparato con l’opportunità socio-economica. Ovviamente il risultato della valutazione scientifica non può essere “maltrattato” più di tanto: tanto più vi sono situazioni del tipo “c” (dati insufficienti, vedi sopra) e tanto più spazio c’è per il “risk management”. Se prevalgono le situazioni “b” (prodotto troppo pericoloso senza ombra di dubbio), c’è poco da fare.
 

E a livello locale?

Quando una sostanza attiva è approvata a livello europeo e il prodotto fitosanitario autorizzato a livello nazionale sono già quattro le autorità che si sono espresse in merito: la Commissione Ue, l’Efsa e l’Echa a livello Ue per la sostanza attiva e le autorità nazionali per il formulato. Dovrebbe essere sufficiente, ma invece i vari Piani di azione nazionali aggiungono ulteriori restrizioni a quelle già comminate in fase di autorizzazione nazionale, creando spesso confusione e disagi tra gli utilizzatori finali. Quindi i decisori alla fine sono cinque, aggiungendo alle autorità nazionali anche quelle regionali.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi


1Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione
21A: effetto dimostrato sull’uomo, 1B: effetto dimostrato sugli animali ma non sull’uomo.