Ecco alcune novità contenute nel Decreto Legge contenente "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" ovvero il Decreto Milleproroghe 2025 recentemente convertito in Legge con l'approvazione in via definitiva della Camera dei Deputati intervenuta lo scorso 21 febbraio 2025.
In particolare, nell'area infetta da Xylella fastidiosa, con esclusione dell'area soggetta alle misure di contenimento, gli agricoltori potranno continuare ad estirpare gli olivi senza autorizzazioni e senza più alcun limite temporale. Per quanto riguarda i cereali, invece, le sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro istituito nell'ambito del Sian, meglio conosciuto come Granaio Italia, non andranno più in vigore dal 1° marzo 2025, bensì dal 31 luglio 2025.
La Legge di conversione n 15 del 21 febbraio 2025 del Decreto Legge 202/2024, noto come Milleproroghe, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 45 del 24 febbraio 2025. Alcune norme inerenti il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura sono contenute a partire dall'articolo 19 del testo di legge.
Xylella, estirpazioni in zona infetta senza limiti
In particolare, l'articolo 19 comma 1 estende, a regime, l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa contenute nell'articolo 8-ter, commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 27 del 2019.
In pratica, il limite temporale di 7 anni posto alla norma che ha consentito dal 2019 in avanti di effettuare estirpazioni di olivi in area infetta senza le debite autorizzazioni - previste dal comma 1 - viene abolito. E al tempo stesso viene completamente cancellata la norma di proroga temporanea (comma 2 bis), che aveva spostato in avanti l'inizio dei sette anni al 2023 e al 2024.
Pertanto, d'ora in avanti è riconosciuta la facoltà "al proprietario, al conduttore o al detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, previa comunicazione alla Regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi". È specificato che tale facoltà è esercitata con esclusione dei terreni situati nella zona di contenimento.
La facoltà di estirpare gli olivi in area infetta è in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo e della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività - prevista rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo luogotenenziale n 475/1945 - e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica e in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
Granaio Italia, sanzioni rinviate ad agosto
Il nuovo comma 1-bis, inserito al Senato, all'articolo 19, posticipa dal 1° marzo 2025 al 31 luglio 2025 l'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro cereali (Granaio Italia) istituito nell'ambito del Sian da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri.
La norma introduce una proroga al termine stabilito dall'articolo 1, comma 142, della Legge 30 dicembre 2020, n 178 (Legge di Bilancio 2021). Il testo originario prevedeva che le sanzioni amministrative descritte nel suddetto comma entrassero in vigore dal 1° marzo 2025. Con il Milleproroghe questa data viene posticipata al 31 luglio 2025, concedendo ai soggetti interessati (aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri) un ulteriore periodo di circa cinque mesi per regolarizzare la propria posizione prima che scattino le sanzioni.
Nel dettaglio, il comma 142 della Legge di Bilancio per il 2021 riguarda le sanzioni amministrative per i soggetti obbligati a comunicare determinati dati secondo le modalità e i tempi previsti dal comma 139 della stessa Legge di Bilancio 2021. In particolare, con la presente proroga del termine, si dispone che a partire dal 31 luglio 2025, chi non ha effettuato la comunicazione nei tempi e modi previsti dovrà pagare una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
Inoltre chi non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro è soggetto a una sanzione più elevata, da 2.000 a 4.000 euro.
Il Dipartimento dell'Icqrf, Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi del Ministero dell'Agricoltura, è l'autorità competente per effettuare i controlli e applicare le sanzioni.