Il d.lgs. 101/2018 aveva già trattato questo tema, infatti il provvedimento vi fa specifico riferimento in particolare all'art. 21, comma 1.
Visto l'interesse pressoché universale che l'argomento riveste, trattiamo in questa sede in modo specifico la questione del trattamento di particolari dati personali nel rapporto di lavoro, sia pubblico che privato.
Il provvedimento si applica nei confronti di coloro che, a vario titolo, effettuano trattamenti per finalità di instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, quindi persone fisiche o giuridiche che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale a:
- candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro
- lavoratori subordinati
- consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari
- soggetti che svolgono collaborazioni organizzate dal committente o altri lavoratori autonomi
- persone fisiche che ricoprono cariche sociali
- terzi danneggiati dall'attività lavorativa
- terzi (famigliari o conviventi di lavoratori subordinati e consulenti e liberi professionisti) per il rilascio di agevolazioni e permessi.
Per quanto riguarda la fase preliminare alle assunzioni, il trattamento di dati personali deve essere pertinente e limitato a quanto necessario a tale finalità, anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti. Inoltre, dati eventualmente contenuti nel curriculum vitae che non siano pertinenti ai fini della selezione non devono essere utilizzati.
Per quanto riguarda invece i trattamenti durante il rapporto di lavoro, i dati relativi alle convinzioni religiose, filosofiche sono trattati esclusivamente in caso di fruizione di permessi in occasione di festività religiose o per la modalità di erogazione del servizio mensa; per quanto riguarda i dati relativi all'appartenenza politica o sindacale, anche questi devono essere trattati unicamente per le finalità connesse. Inoltre, dati genetici non possono essere trattati al fine di stabilire l'idoneità di un dipendente, neppure con il consenso dell'interessato.