L'iscrizione in allegato 1 delle 14 sostanze attive approvate nella sessione di marzo dello Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCFAAH - sezione Pesticides legislation) è stata notificata ufficialmente dalla Commissione Europea mediante la pubblicazione di due provvedimenti separati:

- la direttiva 2008/66/CE del 30 Giugno 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L171 del 1° Luglio scorso) per le sostanze che hanno seguito la procedura tradizionale (bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine)

- e la direttiva 2008/69/CE del 30 Giugno 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L172 del 2 Luglio 2008) per le sostanze “green” (clofentezine, dicamba, difenoconazolo, diflubenzuron, imazaquin, lenacil, oxadiazon, picloram e pyriproxifen) che sono state approvate senza revisione paritaria e l'intervento dell'EFSA, posticipato a dopo il 2008 ma entro il 2010.

Tra le sostanze approvate con la procedura tradizionale l'erbicida bifenox e il fungicida fenpropidin hanno manifestato criticità tali da convincere la commissione a richiedere la presentazione entro il 2010 di dati aggiuntivi che nel caso del bifenox riguardano i residui della sostanza e del suo metabolita negli alimenti di origine animale e nelle colture avvicendate, nonché la consueta richiesta di approfondimenti sul rischio a lungo termine per i mammiferi non bersaglio, che interessa ormai moltissime sostanze. Per il fungicida fenpropidin sarà invece necessario approfondire gli effetti del prodotto nei confronti degli uccelli non bersaglio, anche in questo caso entro il 2010. Meno problematica è stata la valutazione degli altri tre erbicidi diflufenican, fenoxaprop-p e quinoclamine. Per diflufenican sono state citate quali meritevoli di attenzione durante la prossima valutazione degli annex III da parte degli stati membri la protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Fenoxaprop-p verrà invece “sorvegliato” riguardo all'esposizione degli operatori, la protezione delle piante non bersaglio e la persistenza ambientale nelle zone più fredde e in condizioni anaerobiche. Dovrà anche essere effettuata la valutazione del rischio dell'antidoto agronomico mefenpir-dietile nei confronti di operatori, lavoratori e astanti. Infine il quinoclamine è stato valutato solamente sulle piante ornamentali e nei vivai, e ogni domanda di estensione ad altri settori dovrà essere oggetto di valutazione approfondita, così come la sicurezza di operatori, lavoratori e astanti, organismi acquatici, uccelli e piccoli mammiferi.

Molte meno criticità sono state evidenziate per le sostanze “green”: per i soli difenoconazolo, diflubenzuron, e pyriproxyfen sono stati indicate priorità di approfondimento per la valutazione dei dossier sui formulati. Nel caso del fungicida triazolico difenoconazolo l'approfondimento riguarderà gli organismi acquatici, mentre per gli insetticidi regolatori di crescita diflubenzuron e pyriproxyfen gli approfondimenti saranno: organismi acquatici, terrestri per diflubenzuron e protezione di api e artropodi non bersaglio per entrambi.