È in vigore dal 2 giugno scorso il Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61 riguardante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, stabilisce, tra l'altro, tipologia ed entità degli interventi in favore delle aziende agricole colpite, descritti tutti nell'articolo 12. Le misure appaiono tutto sommato ben congegnate, ma i denari stanziati, complessivamente 175 milioni oltre il Fondo AgriCat, sembrano veramente pochi a fronte dei 1.500 milioni di euro lamentati dalla sola Emilia Romagna e solo per i danni a colture.

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Stanziati 100 milioni del Fondo di Solidarietà, ma tagliandoli da quelli già appostati sui danni da siccità nello scorso anno dal Governo Draghi e prevedendo una forma di compensazione per le regioni colpite sia dalla siccità nel 2022 che dall'alluvione nel 2023, e attuato mediante il criterio di riparto tra regioni dei fondi destinati a compensare i danni a strutture aziendali ed interaziendali e le altre provvidenze alimentate dal Fondo di Solidarietà. Solo 50 milioni del Fondo di Solidarietà serviranno per indennizzare i danni a colture e saranno amministrati dalla società di Ismea che gestisce AgriCat, il Fondo Catastrofale, che pure è stato attivato in favore delle aziende colpite. Intanto, dei 75 milioni del Fondo per l'Innovazione riservati alle zone alluvionate, solo 10 milioni sono stati stanziati sul 2023. Ma ecco più nel dettaglio le disposizioni riguardanti il mondo agricolo e contenute nel Decreto Legge Alluvioni.

 

Requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà in deroga

Il primo comma dell'articolo 12 del Decreto Legge sull'emergenza determinatasi a seguito delle alluvioni intervenute dal 1° maggio scorso stabilisce che le imprese agricole colpite che hanno "subìto danni eccezionali" e che "non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole" e del "rischio piogge alluvionali" alle strutture aziendali, possono accedere a tutti gli interventi compensativi per favorire la ripresa produttiva e previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, numero 102.

 

In pratica, sono indennizzabili con il Fondo di Solidarietà Nazionale anche i danni a colture e alle strutture aziendali, ancorché assicurabili e non assicurati.

 

Ma la condizione ulteriore è che devono aver subìto "danni eccezionali". Inoltre le aziende devono rientrare nel perimetro dei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con le tre delibere del Consiglio dei Ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023. In pratica il territorio coperto si estende da buona parte dell'Emilia Romagna ad un pugno di comuni delle Marche e della Toscana: un territorio molto vasto.

 

Sempre il primo comma dell'articolo 12 del Decreto Legge prevede che tali indennizzi sono "a complemento degli aiuti erogati dal Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità". In pratica viene attivato il Fondo AgriCat, trattandosi di alluvione.

 

Le regioni possono chiedere un acconto del 20%

Il secondo comma del Decreto prevede che le regioni - che secondo legge svolgono l'istruttoria delle domande di indennizzo - possono chiedere un'anticipazione "a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva" ma nel limite del 20% dello stanziamento da 100 milioni sul Fondo di Solidarietà Nazionale, stabilito al comma 5 del Decreto Legge.

 

Il comma 3 dell'articolo 12 per altro precisa che "Ferma restando la richiesta di anticipazione" da parte delle regioni, le risorse disponibili sono "ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari".

 

Fondo di Solidarietà, 100 milioni per l'alluvione sottratti alla siccità

Tra l'altro il comma 5 dell'articolo 12 del Decreto Legge nel finanziare con 100 milioni di euro l'emergenza alluvione sul Fondo di Solidarietà, taglia di pari importo lo stanziamento da 200 milioni previsto dal provvedimento del Governo Draghi sulla Siccità, contenuto nell'articolo 13 del Decreto Legge numero 115 del 2022 e riservato alle aziende agricole colpite dal fenomeno siccità lo scorso anno.

 

Non solo, stabilisce che solo 50 milioni sono destinati agli indennizzi per i danni a colture. I restanti 50 milioni dovrebbero coprire, oltre ai danni alle strutture agricole non assicurate, anche tutte le altre provvidenze previste dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 102/2004: prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali.

 

Chi istruisce le domande

Il comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legge Alluvioni stabilisce che le domande di danni a strutture aziendali ed interaziendali a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti, sottinteso per il tramite di Agea o degli organismi pagatori regionali competenti per territorio. Da questo aspetto dell'articolato, si evince che le anticipazioni che possono chidere le regioni in emergenza, riguardino solo interventi sulle strutture aziendali o interaziendali.

 

Infatti, per i danni a colture a valere su Fondo di Solidarietà Nazionale invece, sempre secondo il comma 3, il soggetto al quale fare riferimento sarà la Società di gestione del Fondo AgriCat, che è una controllata di Ismea. E tanto avverrà "con le stesse modalità stabilite dal regolamento di funzionamento dello stesso Fondo (AgriCat Ndr)". Il soggetto gestore di AgriCat "provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto" ovviamente nel limite di disponibilità di 50 milioni di euro. Nel silenzio del dispositivo, le altre provvidenze - come i danni a strutture aziendali ed interaziendali - dovrebbero essere gestite per via ordinaria dalle regioni, mediante richiesta di declaratoria di stato di calamità.

 

Fondi tagliati alla siccità, una compensazione al 50%

L'articolo 12 del Decreto Legge Alluvioni, dopo aver tagliato ben 100 milioni di euro di provvidenze per la siccità al provvedimento del Governo Draghi del 2022, tenta di trovare una forma di compensazione: in primo luogo, con il comma 6, fissa un termine - il 12 giugno prossimo - per la ripartizione dei denari tra le regioni colpite da siccità che dovranno indennizzare le aziende agricole danneggiate da quel fenomeno sulla base dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge n. 115 del 2022. Il riparto entro quella data sarà effettuato da un Decreto del ministro dell'Agricoltura.

 

Dopo di che, sui 100 milioni distratti dalla siccità e veicolati sull'emergenza alluvione, i 50 milioni riservati al ristoro dei danni alle strutture aziendali e interaziendali e alle altre provvidenze dovranno essere così ripartiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 12 del Dl Alluvioni:

  • il 40% della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite per i danni alle strutture aziendali ed interaziendali da alluvione e per le altre provvidenze;
  •  il restante 60%, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

 

Fondo per l'Innovazione, solo 10 milioni nel 2023

Per quanto riguarda i 75 milioni del Fondo per l'Innovazione in Agricoltura previsto dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, numero 197, ma riservati dal comma 8 dell'articolo 12 del Decreto Alluvioni alle aziende agricole colpite dagli eventi del maggio 2023, nell'anno in corso ne saranno a disposizione solo 10, mentre nel 2024 saranno a budget 30 milioni, per arrivare ai 35 milioni stanziati nel 2024. Anche in questo caso le aziende dovranno rientrare tra quelle danneggiate presenti nei territori individuati dalle tre delibere del Consiglio dei Ministri di Stato di Emergenza già citate in precedenza. I meccanismi di accesso a tali forme di cofinanziamento degli investimenti sono quelli previsti dalla Legge di Bilancio per il 2023 sopra evidenziata.

 

Legname sparso, si potrà raccogliere sempre

Trova conferma nel comma 9 la disposizione sul legname finalizzata alla prevenzione del dissesto idrogeologico e il riutilizzo di questo materiale a fini energetici che riformula il comma 443 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2022, nel senso di consentire sempre agli imprenditori agricoli la raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.

 

I controlli sulle opere di bonifica al commissario siccità

Infine, toccherà al commissario straordinario per la siccità - secondo il comma 10 - il "compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale".