Il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) è un documento obbligatorio che tutte le imprese devono avere e aggiornare periodicamente o qualora vi siano modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro. Modifiche significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Le imprese di nuova costituzione devono redigerlo entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività.

La redazione e l'aggiornamento del Dvr è affidata dalla legge al datore di lavoro: questi può scriverlo in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), previa consultazione con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Il Dvr deve contenere alcuni contenuti, previsti dal Tu dlgs. 81/08:
  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei Dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) o di quello territoriale (Rlst) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

I rischi devono essere valutati nella loro completezza: rientrano nella valutazione quindi anche quelli legati alle lavoratrici in stato di gravidanza, al rischio chimico e/o biologico, alla movimentazione manuale dei carichi, allo stress lavoro-correlato, eccetera.

L'art. 28 sancisce che devono essere valutati "tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa": concretizzando l'espressione alla situazione di pandemia in atto, significa che devono essere valutati anche i rischi che non si configurano propri dell'attività lavorativa, ma durante l'attività lavorativa. Quindi i Dvr devono essere aggiornati valutando il rischio Covid-19 all'interno di ogni impresa.

I rischi devono inoltre essere valutati ovunque l'attività lavorativa venga prestata e, quindi, anche all'esterno dei locali aziendali. Si pensi ai lavoratori distaccati, ai telelavoratori, ai lavoratori agili (in smart working).

Il Documento di valutazione dei rischi è un documento "vivo", in quanto deve seguire le modifiche continue dell'azienda e del contesto in cui opera.

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