Le sostanze o miscele chimiche e pericolose, come spiegato in altri articoli di questa rubrica, sono soggette alla disciplina del Regolamento (CE) 1907/2006 (Regolamento Reach) e del Regolamento (CE) 1272/2008 (Regolamento Clp), che prescrivono specifiche indicazioni in merito al loro utilizzo sicuro al fine di garantire la salute e la sicurezza dell'ambiente e dei lavoratori.

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Le aziende agricole spesso utilizzano sostanze o miscele chimiche e i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati in merito al corretto utilizzo e ai rischi connessi a tale tipologia di prodotti.

 

Il datore di lavoro è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" ai sensi della normativa vigente sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

 

Nella gestione dell'organizzazione dell'impresa, il datore di lavoro garantisce idonea formazione dei propri lavoratori indipendenti. Nel merito, si applicano le regole del D.Lgs. 81/2008 concernenti la formazione e l'informazione dei lavoratori. In particolare, gli articoli 36 e 37 impongono al datore di lavoro di erogare al lavoratore adeguata e sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza, utilizzando un linguaggio a questo ultimo facilmente comprensibile che gli consenta di acquisire le relative conoscenze.

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Prima di analizzare le modalità di erogazione della suddetta formazione occorre ricordare che oltre al D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è altresì soggetto a specifici obblighi previsti dal Reach e dal Clp. In particolare, ai sensi dell'articolo 35 del Reach, il datore di lavoro, anche mediante la Scheda di Dati di Sicurezza (Sds) prevista per le sostanze e miscele pericolose, deve mettere a disposizione dei propri lavoratori tutte le informazioni relative alle sostanze e miscele chimiche utilizzate durante il lavoro svolto, al fine di informare e preparare questi ultimi a lavorare in sicurezza e a gestire al meglio gli eventuali rischi chimici. Infatti, il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori siano a conoscenza degli specifici rischi e delle modalità di uso sicuro.

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Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la formazione dei lavoratori deve essere effettuata mediante personale qualificato secondo le modalità previste dall'Accordo Stato Regione che regola tale settore, e nel rispetto delle previsioni eventualmente contenute nei contratti collettivi nazionali applicabili, ogniqualvolta vi sia un trasferimento o un cambiamento di mansioni e qualora il datore di lavoro introduca nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi.

 

L'obbligo di formazione non si esaurisce con l'erogazione di una prima formazione, ma quest'ultima dovrà essere ripetuta periodicamente e integrata ogniqualvolta vi sia l'insorgenza di nuovi rischi sul luogo di lavoro, come ad esempio il cambio di forniture di prodotti disinfestanti o l'introduzione di nuovi macchinari.

 

In particolare, in materia di gestione di sostanze pericolose e agenti chimici, il D.Lgs. 81/2008 prevede espressamente che il datore di lavoro garantisca che il lavoratore abbia a disposizione i dati della valutazione del rischio e ogni ulteriore informazione connessa, oltre alle informazioni specifiche sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro. Il datore deve erogare specifica formazione e informazione sulle precauzioni e le azioni adeguate di protezione personale da adottare, garantendo altresì l'accesso alla Sds contenente tutte le informazioni sui rischi connessi.

 

La documentazione sulle sostanze e miscele chimiche deve essere valutata in concreto dal datore di lavoro e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) al fine di inserire le valutazioni di rischio e le relative misure di mitigazione all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr). La valutazione del rischio chimico e i relativi documenti correlati dovranno essere regolarmente aggiornati.

 

Cosa rischia chi non rispetta tali obblighi?

La violazione dei suddetti obblighi espone il datore di lavoro alle sanzioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008 e dal decreto sanzionatorio del Reach, ossia il D.Lgs. 133/2009.

 

Il D.Lgs. 81/2008 prevede differenti fattispecie di illeciti penali contravvenzionali a carico del datore di lavoro che viola gli obblighi di formazione e informazione da erogare a favore del lavoratore. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi di formazione e informazione connessi alla presenza di sostanze pericolose sul luogo di lavoro, l'articolo 262, comma 2 lettera b) dispone l'applicazione dell'arresto fino a sei mesi oppure dell'ammenda da 2mila a 4mila euro.

 

Il precedente articolo 55 comma 5 lettera c), invece, prevede l'applicazione della sanzione dell'arresto da due a quattro mesi oppure dell'ammenda da 1.200 a 5.200 euro a carico del datore di lavoro o del dirigente che non abbia provveduto correttamente all'erogazione della formazione generale al lavoratore, come prescritta dall'articolo 37. Il successivo comma 6-bis, inoltre, prevede il raddoppio degli importi in caso di violazione nei confronti di più di cinque lavoratori, oppure la triplicazione degli stessi se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori.

 

L'articolo 10, comma 8 del D.Lgs. 133/2009, infine, prevede l'applicazione dell'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da 15mila a 90mila euro a carico del datore di lavoro che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 35 e non consente al lavoratore l'accesso alle informazioni della Sds.

 

Come prepararsi al meglio

Il datore di lavoro deve verificare che i documenti sulle sostanze e miscele chimiche presenti in azienda (in primis le Sds) siano accessibili, aggiornati e liberamente consultabili dai lavoratori.

 

Si segnala l'importanza dell'obbligo di formazione, che risulta sanzionabile - come visto - dalla disciplina Reach e dal D.Lgs. 81/2008, che prevede sanzioni di natura penale.

 

A cura di Francesca Avogaro dello Studio legale Landilex

 


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