Il Masaf, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con Decreto 18 settembre 2024, ha approvato le "Modalità di attuazione del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura".

 

Il Decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione alle imprese del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - Zes unica di cui all'articolo 16-bis del Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

I beneficiari

I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono:

  • le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
  • le imprese attive nel settore forestale;
  • le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.


Possono accedere al contributo le imprese di cui sopra, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insedieranno nella Zes unica, in relazione agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto, e ai Capi II e III del decreto, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come individuate dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027.

 

Gli investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Gli immobili oggetto di investimento devono effettivamente essere utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni previste dalle disposizioni del Capo II del decreto. 
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.


Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.

 

Fermo restando il limite complessivo di spesa previsto, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nell'articolo 1, comma 2 del Decreto. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. 
Ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l'imposta sul valore aggiunto non costituisce una componente del costo, tranne nei casi in cui risulta indetraibile, ai sensi della normativa vigente.

 

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

 

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni sulle spese ammissibili all'Agenzia delle Entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

 

Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto indicate nei Capi II e III del decreto.

 

Il credito d'imposta è cumulabile:

  • con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del Decreto;
  • con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente 
    se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto indicate nei Capi II e III del Decreto;
  • nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, comma 18, del Decreto Legge 2 marzo 2024, n 19, convertito, con modificazioni, dalla lLgge 29 aprile 2024, n 56.

 

La procedura per l'accesso al credito

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.


Per maggiori informazioni è possibile consultare Decreto a questa pagina web


 

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