La Commissione europea ha adottato una comunicazione che esorta gli Stati membri ad adottare adeguate misure contro le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, come modifiche retroattive ai contratti e informazioni incorrette. Il settore impiega 47 milioni di lavoratori e migliaia di Pmi. Tre le linee guida suggerite da Bruxelles: sostegno all’iniziativa volontaria della filiera, norme Ue per i principi di buone prassi e maggiore intervento delle autorità nazionali.

Tipologie di pratiche scorrette e relative raccomandazioni. Clausole contrattuali ambigue: la pratica corretta dovrebbe fare in modo che le parti assicurino che i diritti e le obbligazioni, incluse le sanzioni, previsti nei contratti siano stipulati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo. Mancanza di contratti scritti: fare in modo che le parti assicurino che gli accordi siano messi per iscritto, che il contenuto dei contratti orali sia confermato per iscritto da almeno una delle parti. Modifiche retroattive dei contratti: i contratti dovrebbero prevedere in quali circostanze precise e secondo quali regole dettagliate le parti possono modificare insieme, rapidamente e con cognizione di causa, le clausole del contratto, compresa la procedura di calcolo del necessario rimborso di eventuali costi risultanti dalle modifiche contrattuali richieste da una delle parti. Trasferimento abusivo dei rischi commerciali: le parti dovrebbero concordare le modalità e le condizioni del loro contributo alle attività proprietarie e/o promozionali dell’altra parte, inoltre, quando le parti concordano commissioni per l’inserimento nel listino, queste dovrebbero essere proporzionate al rischio assunto. Le parti non dovrebbero mai chiedere il pagamento di servizi non prestati o di merci non consegnate e non dovrebbero mai chiedere il pagamento di somme che manifestamente non corrispondono al valore o al costo del servizio reso. Uso abusivo delle informazioni: le informazioni fornite devono essere utilizzate con correttezza e prevedere che ciascuna parte di un contratto agisca con ragionevole cura nell’assicurare che le informazioni fornite alle altre parti siano corrette e non ingannevoli. Risoluzione scorretta dei rapporti commerciali: prevedere che le parti assicurino che il contratto venga risolto con correttezza. I contratti dovrebbero essere conclusi nel rispetto della legge applicabile dando allo stesso tempo un congruo preavviso alla parte a cui viene imposta la risoluzione, per darle il tempo di recuperare l’investimento.

Due esempi concreti di pratiche commerciali scorrette. All'origine di numerosi casi di pratiche commerciali scorrette c'è la differenza di potere contrattuale tra due o più parti della catena di approvvigionamento (produttori, trasformatori, dettaglianti, ecc.): la parte più debole di un rapporto commerciale, essendo economicamente dipendente dalla sua controparte più forte, spesso può decidere di astenersi dal difendersi contro le pratiche commerciali sleali attraverso contenziosi giudiziari. Un esempio classico è dato dalla minaccia di cessazione del contratto fatta da un grosso fornitore di fronte al rifiuto di un piccolo dettagliante di esporre o vendere un determinato prodotto. Un altro esempio è la variazione di prezzo, a volte dovuta da speciali e temporanee promozioni, di un prodotto per il quale un piccolo commerciante ha firmato un contratto con un grosso fornitore.

Una strategia europea basata su tre punti. Sostegno all’iniziativa volontaria della filiera: i codici di condotta volontari costituiscono un’importante pietra miliare nelle relazioni commerciali eque e sostenibili. Norme Ue per i principi di buone prassi: sarà utile un’interpretazione comune delle norme in materia di pratiche commerciali sleali. Applicazione più efficace a livello nazionale: per disporre un fattore dissuasivo credibile contro l’uso di pratiche commerciali sleali, la comunicazione suggerisce standard minimi di applicazione applicabili in tutta l’Ue. Nel dettaglio l'iniziativa volontaria della filiera è un insieme legislativo volontaria creata da organizzazioni e operatori del settore per rispondere a queste frodi e creata nel settembre 2013.

Il giro d'affari. 47 milioni di lavoratori nell’Ue, circa il 7% del valore aggiunto lordo. Il volume complessivo del mercato del commercio al dettaglio di prodotti alimentari nell’Ue è stimato in 1.050 miliardi di euro. Ecco che le pratiche commerciali sleali possono avere effetti nocivi in particolare sulle Pmi della filiera alimentare, in quanto possono influire sulla capacità delle PMI di sopravvivere nel mercato, di effettuare nuovi investimenti finanziari in prodotti e tecnologia, e sullo sviluppo delle loro attività transfrontaliere nel mercato unico.

Michel Barnier invita i Paesi membri ad intervenire. Il Commissario Ue al Mercato interno ha dichiarato: "La catena di approvvigionamento alimentare ha un’evidente dimensione di mercato unico europeo. In questo contesto è necessario disporre di condizioni eque e pari tra le Pmi fornitrici e i dettaglianti di prodotti alimentari, da un lato, e i produttori multinazionali e la grande distribuzione, dall’altro. Gli Stati membri dovrebbero garantire di disporre di quadri normativi efficaci e coerenti per consolidare e integrare le iniziative di autoregolamentazione".