Il secondo pilastro del “Pesticide Package”, la direttiva che definisce “un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (direttiva 2009/128/CE del 21 Ottobre 2009, GU dell'Unione Europea L 309 del 24 Novembre 2009). In attesa di avere maggiori informazioni e/o indiscrezioni sul Piano di Azione Nazionale previsto dalle autorità italiane, riproponiamo aggiornandolo, per coloro che lo avessero perso, l'articolo pubblicato nello scorso Aprile, quando il testo del provvedimento era già definitivo.

La direttiva che definisce “un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” si prefigge di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e di promuovere l'uso della difesa integrata e di approcci e tecniche alternative, quali le alternative non chimiche ai pesticidi. Questo obiettivo dovrà essere perseguito attraverso l'adozione di piani nazionali a cura degli stati membri che, in funzione delle loro specifiche condizioni agricole e ambientali dovranno definire obiettivi quantitativi al “fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi”. In particolare gli stati membri si dovranno impegnare a ridurre gradualmente gli utilizzi di quelle sostanze definite “candidate alla sostituzione” dal regolamento appena emanato (1107/2009 del 21 Ottobre), in modo da contestualmente accelerare la diffusione di alternative anche non chimiche. Gli stati membri dovranno relazionare periodicamente alla Commissione Europea che a sua volta informerà il Parlamento e il Consiglio dei progressi dei piani. Per il raggiungimento di questi obiettivi la direttiva introduce alcune novità che in alcuni casi possono essere definite vere e proprie rivoluzioni:

  • Istituzione della figura del “Consulente” in materia di difesa fitosanitaria e impiego sicuro dei pesticidi. La tanto temuta “ricetta”, tanto osteggiata negli anni '80 e '90, potrà probabilmente diventare obbligo europeo;

  • Patentino” per utilizzatori professionali, distributori e consulenti;

  • I distributori dovranno avere alle loro dipendenze sufficiente personale dotato del “patentino”, con esclusione dei negozi di hobbistica e giardinaggio in genere che però non potranno vendere prodotti classificati tossici, molto tossici, cancerogeni o tossici per la riproduzione;

  • Informazione e sensibilizzazione a livello nazionale sui potenziali effetti dei pesticidi;

  • Revisione delle attrezzature irroratrici. Sulla falsariga di quanto avviene già per le automobili, le attrezzature irroratrici ad uso professionale dovranno essere revisionate almeno ogni 5 anni sino al 2020 e successivamente ogni 3 anni, mentre gli utilizzatori della “pompa a spalla” dovranno essere solo informati della necessità di sostituire periodicamente gli ugelli e altri accessori e dei problemi causati dalle mancate manutenzioni. Queste procedure sono riportate dettagliatamente nella direttiva 2009/127/CE del 21 ottobre 2009, che include le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nella cosiddetta “direttiva macchine” (2006/42/CE) con decorrenza 15 dicembre 2011;

  • Divieto dei trattamenti con mezzi aerei ad eccezione delle zone dove non vi sono alternative praticabili;

  • Tutela delle acque. Gli stati membri dovranno privilegiare l'utilizzo di prodotti non pericolosi per l'ambiente acquatico e controllare che vengano adottate tutte le misure atte a minimizzare la contaminazione delle acque (troppo spesso le cosiddette “buffer zones” o zone di rispetto sono solo scritte in etichetta);

  • Stretta regolamentazione dei trattamenti con pesticidi nei parchi, giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative e nelle zone vulnerabili per il comparto acqua:compatibilmente con la situazione fitosanitaria, saranno vietati tutti i trattamenti e privilegiati i prodotti a basso rischio;

  • Stretta regolamentazione della gestione dei contenitori e dei prodotti residuati dal trattamento;

  • Difesa integrata. Gli stati membri dovranno incentivare a tutti i livelli la difesa integrata e l'agricoltura biologica;

  • Indicatori. Gli stati membri dovranno raccogliere le informazioni previste dal regolamento sulle statistiche dei pesticidi (non ancora emanato) per stilare appositi “indicatori di rischio armonizzati” che dovranno servire per identificare tendenze di utilizzo potenzialmente pericolose e individuare in anticipo eventuali rimedi. Tali informazioni dovranno essere messe a disposizione del pubblico su internet.