A più di 100 giorni dall'approvazione del Decreto Legge n.19 che ha introdotto il nuovo Credito d'imposta 5.0, è finalmente pronto il Decreto attuativo per il bonus dedicato alla transizione digitale e green delle imprese italiane.

 

Articolo 2
1. Il presente decreto reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 59, che  istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

 

Attualmente il Decreto attuativo è nelle mani della Corte dei Conti per un'ultima revisione prima della pubblicazione ufficiale e dell'apertura del portale online per accedere al credito. L'ipotesi è che ciò avvenga entro la seconda metà di luglio 2024.

 

Credito 5.0 in breve

Abbiamo già presentato il nuovo Credito 5.0 (link sotto), sottolineando che possono beneficiarne tutte le imprese per investimenti negli stessi beni agevolabili con il Credito 4.0 e che il credito va da un minimo del 5% a un massimo del 45% a seconda della spesa e del risparmio energetico. Non erano però chiare le modalità di accesso al bonus.

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Nodo centrale del Credito 5.0 sono i requisiti da soddisfare per accedervi. Se da un lato rimane l'obbligatorietà di interconnessione - aspetto comune al Credito 4.0 - dall'altro i beni acquistati devono garantire anche una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3% per l'intera azienda o al 5% per i singoli processi oggetto dell'investimento.

 

Il Decreto attuativo stabilisce come dimostrare il risparmio energetico e indica le modalità operative per fruire del nuovo incentivo. Vediamole con ordine partendo da alcune modifiche rispetto al Decreto Legge n.19.

 

Date più precise

Il Credito 5.0 riguarda gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025. In particolare, il Decreto attuativo definisce che la data di avvio - cioè il momento in cui l'investimento diventa irreversibile - deve essere successiva al primo gennaio 2024, ma antecedente al 31 dicembre 2025.

 

Stabilito anche il termine ultimo per completare l'investimento: il 28 febbraio 2026. Se nel progetto vi sono più investimenti, fa fede la data dell'ultimo investimento che, nel caso di acquisto di beni materiali e immateriali nuovi, corrisponde alla data di consegna o spedizione degli stessi. 

 

Articolo 4

4. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:
a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR;

 

Articolo 109 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili [...]

 

Sempre da Decreto attuativo, non vi è un limite per il numero di progetti agevolabili che però devono essere effettuati uno per volta. Soltanto quando la pratica sarà chiusa, l'azienda potrà inviare una nuova richiesta di finanziamento.

 

Precisazioni su beni e percentuali di credito

Il Piano Transizione 5.0 utilizza gli stessi allegati A e B del Credito 4.0 per definire i beni finanziabili. Il Decreto attuativo specifica che sono inclusi i software relativi alla gestione dell'impresa (allegato B) solo se acquistati insieme a sistemi per il monitoraggio e la visualizzazione dei consumi energetici.

 

Articolo 6

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, sono agevolabili gli investimenti in:
[...]
b) beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).

 

Il Decreto attuativo non varia le percentuali e i limiti di spesa (vedi tabella sotto), ma all'articolo 4, comma 7 precisa che gli investimenti non possono superare i 50 milioni di euro annui: una cifra così alta è pensata soprattutto per le grandi realtà industriali. Per le imprese agricole la fascia entro i 2,5 milioni rimane la più realistica.

 

Importo di investimento Riduzione dei consumi energetici
  • Azienda:
    dal 3 al 6%
  • Processo:
    dal 5 al 10%
  • Azienda:
    dal 6 al 10%
  • Processo:
    dal 10 al 15%
  • Azienda:
    più del 10%
  • Processo:
    più del 15%
fino a 2,5 milioni 35% 40% 45%
da 2,5 a 10 milioni 15% 20% 25%
da 10 a 50 milioni 5% 10% 15%

Percentuali di Credito 5.0 ottenibili in funzione dell'importo dell'investimento e della riduzione dei consumi energetici
(Fonte: AgroNotizie)
(Clicca qui per ingrandire la tabella)

 

Il principio del Dnsh, per il mondo agricolo minori limiti

L'obbligo di certificazione ambientale Dnsh (Do no significant harms, non arrecare un danno significativo) previsto dal Pnrr - fonte della dotazione economica del Piano Transizione 5.0 - impone che qualsiasi investimento finanziato con il Credito 5.0 non sia direttamente connesso all'uso di combustibili fossili.

 

Ciò avrebbe escluso tutti i mezzi agricoli a gasolio, ma il nuovo Decreto precisa, tramite una postilla, che il Credito 5.0 è utilizzabile per l'acquisto di trattori esclusivamente Stage V e in sostituzione a mezzi Stage I o precedenti (modelli ante 2000).

 

Articolo 5

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 [...] non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati: 
a) ad attività direttamente connesse all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione [...] delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;

 

Calcolare la riduzione dei consumi energetici

Il Decreto attuativo indica anche come stimare la riduzione dei consumi energetici rispetto all'anno precedente l'investimento. Il calcolo deve tener conto delle condizioni interne o esterne all'azienda che possono influire sulle prestazioni energetiche e rappresentano un punto delicato per le realtà agricole.

 

Inoltre, se l'investimento coinvolge più di un processo produttivo, occorre considerare i consumi energetici dell'intera azienda (variano le percentuali indicate nella tabella sopra). E se non sono disponibili dati energetici misurati direttamente, questi devono essere stimati attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

 

Articolo 9

1. La riduzione dei consumi energetici di cui all'articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'articolo 6 con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento.

 

Se i consumi energetici relativi all'anno precedente non possono essere stimati, ci sono due possibilità:

  • per le imprese che hanno modificato la loro attività da almeno 6 mesi (ma meno di 12), i consumi sono calcolati considerando la media nel periodo d'attività riproporzionata su base annuale.
  • per le aziende di nuova costituzione (meno di 6 mesi d'attività) il calcolo è più complicato. Per ogni bene da finanziare occorre individuare almeno 3 alternative - disponibili sul mercato nei 5 anni precedenti - con i relativi consumi energetici medi annui, i quali vanno sommati per ottenere i consumi energetici dell'anno precedente.

 

Articolo 9

5. Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

 

Ad esempio, una neo azienda agricola che vuole acquistare un nuovo trattore usufruendo del Credito 5.0 dovrà individuare 3 trattrici alternative e definirne la media dei consumi annui, ipotizzando 5.200 litri anno. Se il trattore acquistato consuma invece 5mila litri anno, si genera un risparmio energetico pari al 3,5%. Questo valore poco sopra la soglia minima del 3% è sufficiente per accedere al beneficio.

 

Una lunga relazione epistolare con Gse

Il nuovo Decreto riporta le comunicazioni da inviare al Gestore dei servizi energetici (Gse) - l'ente responsabile del Credito 5.0 designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy - e le relative scadenze.

Tutti i documenti vanno inviati per via telematica attraverso il portale Transizione 5.0 - non ancora aperto - sul sito del Gse, utilizzando i modelli e le istruzioni presenti sulla piattaforma. 

 

Prima dell'avvio dell'investimento è necessario presentare una comunicazione preventiva per verificare la disponibilità del Credito d'imposta richiesto. Così il Gse comunica all'impresa l'importo del Credito prenotato, a seconda delle risorse disponibili.

 

Secondo l'articolo 12, comma 1 del Decreto, la comunicazione preventiva deve contenere le informazioni relative al soggetto beneficiario, il progetto comprensivo degli investimenti, la data di avvio e di completamento, l'importo di credito richiesto e una certificazione tecnica ex ante che attesti la potenziale riduzione dei consumi energetici.

 

Articolo 15

1. La riduzione dei consumi energetici di cui all'articolo 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche [...] ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all'articolo 6;

[...]

2. La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale

 

Una volta ricevuta conferma del Credito prenotato, l'azienda entro 30 giorni - novità introdotta dal nuovo Decreto - deve inviare al Gse la conferma dell'ordine del venditore riportante un acconto pari almeno al 20% del costo totale dell'investimento, pena la perdita del Credito prenotato.

 

Lo step successivo prevede il completamento dell'investimento entro il 26 febbraio 2026, data ultima per inviare la comunicazione finale al Gse. Nella comunicazione finale vanno incluse le informazioni relative all'investimento e al credito maturato, ma anche una serie di certificazioni, tra cui la certificazione ex post che conferma la realizzazione degli investimenti e la loro conformità a quanto previsto ex ante. 

 

Articolo 12

6. A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo Credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti all'articolo 18. La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all'articolo 16 nonché della certificazione di cui all'articolo 17.

 

Articolo 15

2. La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

 

Per tutti i beni materiali è necessaria una perizia tecnica asseverata che descriva il prodotto oggetto dell'investimento e ne attesti l'interconnessione con il sistema aziendale di gestione della produzione.

In più, a conferma delle spese realmente sostenute e a garanzia della documentazione inviata al Gse, occorre fornire una certificazione contabile.

 

Articolo 16
1. Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Gli attestati relativi alla perizia oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12, sono redatti sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall'emanazione del presente decreto.

 

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il Gse verifica la correttezza dei documenti e comunica il credito d'imposta ufficialmente utilizzabile in compensazione all'azienda che può dunque utilizzarlo nella sua dichiarazione dei redditi.

 

Chi può rilasciare le certificazioni e la perizia tecnica?

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di risparmio energetico ex ante ed ex post sono:

  • gli Esperti in gestione dell'energia (Ege);
  • le Energy service company (ESCo);
  • gli ingegneri iscritti nella seziona A dell’albo professionale, con esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Il Decreto attuativo inserisce un importante obbligo per gli enti certificatori: in caso di errori di valutazione - ad esempio si certifica un risparmio energetico maggiore di quello effettivo - i soggetti devono dotarsi di un'assicurazione rc che copra gli eventuali danni arrecati all'impresa. Resta da chiedersi chi si renda ugualmente disponibile a rilasciare certificazioni e soprattutto a quale costo per le imprese.

 

Articolo 15

8. Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti di cui al comma 6 (elenco puntato precedente ndr.) sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

 

Gli enti certificatori sopra citati e i periti industriali iscritti all'albo possono rilasciare la perizia tecnica asseverata che, nel caso delle imprese agricole, può essere presentata anche da figure interne al settore (dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati). Se un'azienda agricola chiede il credito per beni dal valore inferiore a 300mila euro, può sostituire la perizia con un'autodichiarazione del titolare.

 

Articolo 16

1. [...] Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Controlli e revoca del credito

Il Gse vigila sui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di risparmio energetico e controlla che quanto comunicato dalle imprese corrisponda al vero, attraverso indagini documentali e controlli in loco.

Nelle aziende il Gse verifica la sussistenza dei requisiti tecnici per beneficiare dell’agevolazione e la congruenza tra i risparmi energetici certificati ex ante e quelli effettivamente conseguiti ex post, pena la revoca parziale o totale del credito d’imposta.

 

Per mantenere il credito concesso, l'impresa deve garantire anche che il bene:

  • sia messo in funzione entro un anno dall'ottenimento dell'agevolazione;
  • rimanga in suo possesso fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell'investimento;
  • assicuri un livello di riduzione dei consumi energetici pari a quello dichiarato per 5 anni.

 

Il Credito 5.0 non è per tutti

Esaminiamo ora le ricadute per il settore primario. Dal Decreto emerge fortemente lo stampo industriale del Credito 5.0, poiché nell'industria è più semplice valutare i risparmi energetici derivanti da nuovi macchinari o impianti che spesso svolgono una specifica mansione.

 

Diversamente, nelle aziende agricole è complicato calcolare o stimare i consumi dei mezzi ed eseguire comparazioni tra anni diversi per via della scarsa omogeneità nelle lavorazioni, delle fluttuazioni stagionali e delle condizioni operative variabili da un anno all'altro. In più, un trattore gestisce di sicuro più processi produttivi, obbligando l'agricoltore a calcolare il risparmio energetico rispetto all'intera azienda.

 

Per questi motivi, ad accedere al Credito 5.0 saranno probabilmente solo poche tipologie di imprese agricole. Vediamo alcuni esempi, ipotizzando in ognuno una spesa non superiore ai 2,5 milioni di euro.

 

Aziende con un parco macchine obsoleto

Nelle realtà con un parco macchine molto obsoleto, la sostituzione di un vecchio trattore con uno nuovo permetterebbe di ottenere risparmi energetici maggiori e più facilmente evidenziabili.

 

Ad esempio, in un azienda con un solo trattore immatricolato nel 1980 che consuma oltre 8mila litri di gasolio, l'acquisto di un mezzo più moderno, che riduce i consumi di gasolio di circa mille litri (-12,5%), garantirebbe l'accesso a un credito del 40%.

 

Aziende pronte a sostituire più trattrici

In genere, le imprese agricole possiedono più trattori che, come già detto, sono spesso utilizzati per diverse operazioni. Le aziende in grado di sostituire un più alto numero di mezzi sarebbero quindi avvantaggiate rispetto alle altre. 

 

Facciamo un esempio: un'azienda con un parco macchine composto da 5 trattori uguali ante 1990 e un consumo totale di gasolio di 25mila litri annui, deve ridurre il carburante utilizzato di almeno 750 litri per ottenere un credito del 35%. Se l'agricoltore sostituisse un solo trattore, questo dovrebbe consumare 750 litri in meno rispetto ai precedenti, mentre se ne sostituisse due, il risparmio necessario si dimezzerebbe (-375 litri ciascuno) e così via.

 

Inoltre, se l'azienda sostituisce un solo trattore, più il numero di mezzi aziendali è elevato, più la riduzione dei consumi richiesta alla nuova macchina sarà maggiore.

 

Riprendendo l'esempio precedente: sostituire 1 trattore su 5 richiede una riduzione di carburante di 750 litri di gasolio, mentre sostituirne 1 su 10 comporta una riduzione doppia, pari a 1.500 litri.

 

Aziende con macchine agricole dedicate a un unico scopo

Avvantaggiate anche le aziende con mezzi destinati a un unico lavoro che possono considerare il risparmio energetico in un unico processo produttivo e non nell'intera azienda. In questo caso, il target di riferimento aumenta a un minimo del 5% anziché del 3%, ma il risparmio effettivo da raggiungere diminuisce rispetto all'esempio precedente.

 

Ad esempio, un'azienda che nell'anno precedente ha consumato un totale di 5mila litri di gasolio con una vendemmiatrice durante la raccolta di uva, sostituendo la macchina dovrà ottenere un consumo ridotto di soli 250 litri.

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