Cambiano le regole per la registrazione degli ovini nella Bdn, la Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche, istituita nel 2000 dal Ministero della Salute e finalizzata a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti.

 

Il sistema di identificazione e registrazione al quale sono tenuti tutti gli animali, dai bovini agli insetti, prevede varie modalità di riconoscimento del singolo animale, che nel caso dei quadrupedi di maggior mole, come bovini, ovini e suini, ricorre all'apposizione sul padiglione auricolare di targhette ove sono riportati i codici univoci di identificazione.

 

La marca auricolare

Una sorta di "orecchino", di colore giallo, che offre il vantaggio di non arrecare fastidio agli animali, di essere ben visibile e facilmente controllabile.

A questo si aggiungono ulteriori strumenti più "tecnologici", come il bolo ruminale che riporta le stesse informazioni della marca auricolare.

 

Quest'ultima ha però il "difetto", in particolare per gli animali al pascolo, di potersi impigliare a rami e arbusti, con conseguente perdita della targhetta e lacerazione del padiglione auricolare.

Una sofferenza per gli animali e una complicazione per gli allevatori che in assenza di questo contrassegno hanno vincoli alla movimentazione degli animali.

 

La deroga

Per evitare questo problema gli allevatori di ovini hanno chiesto la possibilità di sostituire le marche auricolari con un tatuaggio.

Ora questa possibilità è stata accordata, come precisato in una recente circolare firmata da Giovanni Filippini, recentemente nominato alla guida del Dipartimento One Health (salute umana, salute animale, ecosistema e rapporti internazionali, ex Dgsaf, acronimo di Direzione Generale Salute Animale e Farmaco veterinario).

 

All'articolo 2 della disposizione si legge: "Nei territori autorizzati, l'operatore che detiene ovini e caprini non destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di vita, può identificare tali animali, entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante il bolo ruminale ed il tatuaggio, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale attribuito da Bdn.

Il tatuaggio, apposto sul padiglione auricolare preferibilmente il sinistro, deve riportare il codice di identificazione chiaramente visibile, leggibile e indelebile, in modo da garantire costantemente una lettura corretta del codice stesso".

 

Il ruolo delle regioni

Dunque le nuove regole, pur avendo valenza nazionale, per entrare in vigore devono essere oggetto di richiesta da parte delle singole regioni e una delle prime ad avvalersi di questa possibilità è la Sardegna.

Soddisfazione da parte delle rappresentanze regionali di Copagri e Coldiretti che da tempo sollecitavano questa soluzione.

 

È opportuno precisare che il tatuaggio può sostituire la marca auricolare a condizione che gli ovini e i caprini siano movimentati solo all'interno della Regione ove questa modalità di identificazione è stata autorizzata.

Se l'animale, perché ceduto o avviato alla macellazione, deve spostarsi oltre i confini regionali la deroga alla marca auricolare viene a cessare.

Non va inoltre dimenticato che resta l'obbligo, in ogni caso, di utilizzare al contempo il bolo ruminale di identificazione.

 

Una proroga per i bovini

Nella stessa circolare del Dipartimento One Health, è poi prevista una proroga per l'identificazione dei bovini allevati all'aperto o comunque con sistemi estensivi.

L'allevatore può chiedere alla Asl competente per territorio una proroga sino al compimento da parte degli animali dei sei mesi di età.

Proroga che sarà concessa solo se non esistono nell'area interessata situazioni di criticità sotto il profilo sanitario.

 

Pertanto gli animali potranno essere "anonimi" sino al compimento del sesto mese, ma non potranno in nessun caso abbandonare l'allevamento ove sono nati.

La loro movimentazione, in altre parole, sarà possibile solo a identificazione avvenuta e conseguente iscrizione all'Anagrafe Zootecnica.