Il 30 marzo scorso è stato finalmente raggiunto un accordo tra il Parlamento Europeo e la presidenza svedese del Consiglio Ue sul testo definitivo della Red III. Come già anticipato in articoli precedenti, questo aggiornamento della Direttiva sulle Energie Rinnovabili è molto rilevante per il nostro settore in quanto verrà recepito obbligatoriamente nella normativa nazionale; ed i testi preliminari lasciavano intravedere le pressioni delle Ong ambientaliste, puramente ideologiche, nei confronti delle biomasse e dei biocarburanti.


Non trovando il testo ufficiale dell'accordo, l'autore ha interpellato l'Ufficio stampa della Commissione Europea, il quale ha risposto che per procedure interne di revisione e traduzione, tali testi non vengono pubblicati subito. Dopo due mesi, l'accordo ufficiale è finalmente disponibile per la sua disamina. Nel frattempo, abbiamo assistito ad una valanga di comunicati delle agenzie stampa generaliste, delle associazioni di categoria e delle Ong ambientaliste, ciascuna raccontando la "sua" visione dell'accordo, tutte con qualche motivo di scontento. Abbiamo anche sentito politici che dai talk show serali lanciavano accuse di connivenza sul fantomatico complotto della Germania per costringere il resto dei Paesi europei ad adottare gli e-fuel, settore nel quale il Centro Nord Europa primeggia per ricerca ed investimenti, nuocendo all'economia italiana che da sempre punta sui biocarburanti e sulla legna. Ma cosa c'è di vero in tutte le informazioni pubblicate finora? Vediamo punto per punto.

 

Questa terza revisione della Direttiva sulle Energie Rinnovabili, detta Red III nel gergo euroburocratese, ha come scopo generale l'aumento minimo del 42,5% della quota di energia rinnovabile nel consumo complessivo lordo dell'Unione Europea entro il 2030, ma gli Stati dovranno puntare a raggiungere collettivamente l'obiettivo del 45%. Ogni Stato membro deve contribuire a questo scopo comune.

 

Le 172 pagine del documento legiferano su tutte le fonti e i vettori energetici, a grandi linee:

  • gli obiettivi generali appena descritti;
  • le bioenergie (articoli 3 e 29 dell'accordo);
  • energie rinnovabili nei trasporti (articoli 25, 26 e 27 dell'accordo);
  • quota di energia rinnovabile nell'industria (articoli 22a e 22b);
  • snellimento delle procedure autorizzative per i nuovi impianti e l'attuazione del Piano REPowerEU (articoli 15b e 16a);
  • edilizia, riscaldamento e aria condizionata, teleriscaldamento e teleraffrescamento (articoli 15a, 23 e 24);
  • altri argomenti, fra i quali segnaliamo possibili aumenti del carico burocratico per la tracciabilità dei biocarburanti e del biometano all'articolo 30.

 

La Red III stabilisce quali criteri deve soddisfare la biomassa per essere considerata sostenibile - che è un requisito per un rating pari a zero nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue (ETS) - e quale biomassa può ricevere sostegno finanziario.

 

Sebbene non si possa dire che questo accordo raggiunto sia del tutto soddisfacente per il comparto bioenergetico, è molto meno dannoso di quanto si prospettava dalle bozze di cui ci siamo occupati negli articoli che è possibile consultare alla fine. Molte proposte molto negative e preoccupanti che erano sul tavolo sono state adattate o modificate, e le posizioni più ideologiche proposte dai gruppi ambientalisti del Parlamento Europeo sono state respinte.

 

La cosa più importante è che l'uso a cascata della biomassa non sarà regolato attraverso un atto delegato o esecutivo, ma la Direttiva stabilirà che la biomassa legnosa deve essere "utilizzata secondo il suo massimo valore aggiunto economico e ambientale", nel seguente ordine di priorità:

  • prodotti a base di legno,
  • estensione della loro vita utile,
  • riutilizzo,
  • riciclaggio,
  • bioenergia,
  • smaltimento.

 

Non sarà possibile incentivare i nuovi impianti di generazione di sola energia elettrica a biomasse, ma rimangono gli incentivi già concessi a quelli esistenti.

Saranno ammesse alcune eccezioni se l'impianto:

  • si trova in un territorio di transizione giusta (definizione di questo termine in questo sito),
  • oppure è dotato di tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio,
  • oppure si trova in una regione ultraperiferica, dove la biomassa forestale è l'unica risorsa disponibile.

 

Sono inoltre previste deroghe per la gestione delle foreste e la prevenzione degli incendi boschivi, o se si tratta di azioni in risposta a un disturbo naturale (tempesta di vento, leggasi "Vaia", epidemie e avversità, leggasi "bostrico", incendi boschivi, eccetera).

 

È stata eliminata la definizione di "biomassa forestale primaria", uno dei capisaldi ideologici delle frange ambientaliste più estreme, che avrebbe reso impossibile l'utilizzo energetico di praticamente tutte le biomasse forestali attualmente consumate in Italia.

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Altri aspetti rilevanti per il comparto bioenergetico riguardano:

  • Soglie di esenzione: gli impianti al di sotto della soglia di 7,5 MW termici non devono dimostrare la conformità ai requisiti previsti dalla Red III.
  • Pratiche di gestione forestale sostenibile: la qualità del suolo e la biodiversità devono essere "considerate" con l'obiettivo di "prevenire" gli impatti negativi. Inoltre, qualsiasi prelievo deve essere al di sotto del livello massimo previsto dalla legge nazionale.
  • Piani nazionali per la bioenergia: gli Stati membri devono includere nuovi "piani bioenergetici" come parte dei loro Piani Nazionali per l'Energia e il Clima.
  • Risparmio di gas serra: tutti gli impianti con potenza superiore ai 7,5 MWt dovranno rispettare un risparmio di gas serra dell'80% rispetto a un'alternativa fossile. Ciò significa che la biomassa può avere solo una piccola parte delle emissioni del ciclo di vita a partire dall'approvvigionamento e dalla lavorazione.

 

L'articolo 3f) conferma l'obiettivo di produzione di 35 miliardi di m3/anno di "biometano sostenibile" entro il 2030, definito nel Biomethane Action Plan.

 

Per quanto riguarda gli e-fuel - carburanti rinnovabili di origine non biologica, chiamati Renewable Fuels of Non-Biological origin (Rfnbo) nel testo originale -, abbiamo visto negli ultimi mesi come le diverse personalità televisive hanno sbandierato in senso positivo o negativo questo argomento a seconda dal loro colore politico.

Nei fatti, gli articoli 25, 26 e 27 definiscono semplicemente:

  • un obiettivo vincolante pari al 14,5% di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti entro il 2030 (a scelta del Paese membro);
  • oppure un obiettivo vincolante pari al 29% di quota di energie rinnovabili nel settore dei trasporti entro il 2030;
  • un sub-obiettivo complessivo vincolante del 5,5% di biocarburanti avanzati per trasporti (derivati da biomasse non alimentari) e carburanti rinnovabili di origine non biologica, i cosiddetti e-fuel, combustibili sintetici prodotti a partire da idrogeno e anidride carbonica catturata dall'aria o da fumi industriali o dalle emanazioni vulcaniche. All'interno di questo sub-obiettivo complessivo, il requisito minimo è raggiungere una quota dell'1% di e-fuel nel settore dei trasporti entro il 2030. Questo vuol dire che il 4,5% sarà rappresentato da biocarburanti avanzati.

 

La Red III non sancisce dunque l'apocalisse dei biocarburanti né la fine del gasolio: almeno fino al 2030 continueremo a consumare gasolio e benzina misti a biodiesel e bioetanolo rispettivamente, cambia solo il fatto - condivisibile, almeno da un punto di vista concettuale - che questi non possono più derivare da olio alimentare o cereali, ma dovranno provenire da rifiuti o colture non alimentari. Il ruolo degli e-fuel è limitato ad un irrisorio 1% del consumo totale. Nella realtà dei fatti, nulla impedirebbe all'Italia di raggiungere l'obiettivo del 29% di energie rinnovabili nei trasporti semplicemente agevolando la conversione degli impianti di biogas, da elettrici a biometano, eliminando le barriere all'utilizzo di glicerolo, sottoprodotti di macellazione, siero di latte e scarti dell'industria alimentare e della ristorazione. Invece, l'ostilità dei "comitati del no" nei confronti della digestione anaerobica rimane invariata.

 

L'articolo 15b) concede diciotto mesi agli Stati membri dell'Ue per implementare procedure autorizzative semplificate per velocizzare gli interventi di risparmio energetico ed energie rinnovabili. L'articolo 15c) concede ventiquattro mesi per definire "aree a transizione accelerata" nelle quali le procedure autorizzative dovrebbero essere particolarmente veloci, ma ai sensi del successivo articolo 16a) la regola del silenzio consenso in tali aree rimane opzionale a seconda dello Stato. L'articolo 16d) stabilisce che i progetti di energie rinnovabili dovrebbero essere considerati come "di pubblico interesse prioritario". Saremmo in grado di ottemperare a tali disposizioni?

 

Dal modesto punto di vista dell'autore, la debolezza di questa sezione della Red III sta nel lasciare ad ogni singolo Stato la possibilità di legiferare indipendentemente, senza definire norme comuni sulla quantità massima di documenti esigibili né sulla durata massima ammissibile delle procedure autorizzative. Il vero rischio per l'Italia è dunque che gli investitori continueranno a preferire altri Paesi con meno burocrazia per realizzare i loro progetti agroenergetici.

 

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