Nell'articolo Logorrea legislativa abbiamo analizzato il contenuto del cosiddetto Decreto Taglia Prezzi (Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina") che si supponeva dovesse incentivare l'economia circolare per risparmiare i fertilizzanti azotati importati dalla Russia.
Come avevamo segnalato allora, il Decreto in questione rimandava ad un successivo Regolamento di attuazione, da emanare con Decreto entro fine aprile 2022. I ministri Roberto Cingolani (Mite) e Stefano Patuanelli (Mipaaf) ed i loro collaboratori si sono presi tempo fino a metà settembre per inviare alla Ce una bozza di Decreto (Notifica 2022/612/I (Italia) del 13 settembre 2022, testo integrale da scaricare in formato doc cliccando sull'icona "it"). Ora la Ce ha tempo fino al 14 dicembre 2022 per formulare eventuali obiezioni.
Non sappiamo quale sarà la risposta da Bruxelles, né se essa sarà influenzata dal nuovo colore politico del Governo. Ciò che possiamo fare nel nostro piccolo è disaminare i contenuti della bozza e mettere in risalto le palesi contraddizioni logiche, che andranno a causare più male che bene qualora la Ce accettasse la bozza così com'è.
Per facilitare la lettura, le citazioni testuali della bozza di Decreto saranno riportate in corsivo. Gli errori di ortografia e punteggiatura sono esattamente quelli contenuti nell'originale, non sono stati corretti per evitare di essere accusati di modificare o tergiversare i contenuti.
Articolo 1 (Finalità e campo di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina e determina le caratteristiche e le modalità di applicazione per l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica al fine di realizzare un modello virtuoso di economia circolare in grado sia di contribuire agli obiettivi del Green new deal europeo, sia di restituire ai terreni la sostanza organica nonché di ridurre le emissioni di ammoniaca, di ossidi di azoto e di metano in atmosfera.
2. Resta escluso dalla disciplina del presente decreto il separato solido ottenuto nel processo di digestione anaerobica che viene impiegato come ammendante.
3. Il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica è costituito esclusivamente dalla sua frazione liquida o chiarificata, ottenuta nel processo di digestione anaerobica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto.
Contraddizione: il comma 1 dichiara che uno degli obiettivi è restituire ai terreni la sostanza organica, ma il comma 2 esclude il separato solido - che è precisamente la principale componente umificabile del digestato - e limita il campo di applicazione al solo digestato liquido. Orbene, se si applica al suolo solo digestato liquido, ricco di N ammoniacale e povero di C organico, senza applicare allo stesso tempo anche separato solido (o compost, o qualsiasi altro ammendante ricco di C organico), il risultato sarà lo sbilanciamento del rapporto C/N del suolo. Ciò comporta un aumento del consumo di C organico da parte dei batteri, che a sua volta comporta la riduzione simultanea di fertilità e capacità di campo (1).
Il Decreto promuove dunque l'effetto contrario del suo scopo dichiarato. Qualora venisse applicato alla lettera, non farà altro che dare adito alla principale causa di opposizione agli impianti di digestione anaerobica da parte dei "comitati no biogas": la "terra bruciata da digestato". Va subito detto che l'effetto "terra bruciata" non è esclusivo della concimazione con digestato liquido: anche l'applicazione di liquami zootecnici crudi, o concimi chimici azotati, senza compensare il rapporto C/N mediante l'applicazione di ammendanti organici, provoca la perdita di materia organica e quindi l'inaridimento del suolo.
Il comma 5 recita:
5. Al digestato che non raggiunge le caratteristiche e i livelli definiti nell'allegato I, si applicano, ai fini dell'utilizzazione agronomica, le disposizioni previste al Titolo IV del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016.
Poiché il Decreto Legge 21 marzo stabiliva già che i digestati da rifiuti e da fanghi sono a priori esclusi dalla disciplina del "digestato equiparato", ed i digestati agricoli sono sempre utilizzabili ai sensi del Decreto 5046 del 25/02/2016, non si capisce che senso abbia la tabella dell'allegato I della bozza di Decreto. Se un digestato proveniente da fanghi o rifiuti urbani avesse caratteristiche tali da rispettare i limiti definiti nella suddetta tabella, allora per quale motivo scientificamente valido non si dovrebbe utilizzare come fertilizzante? Se, al contrario, un digestato da biomasse agricole non dovesse rispecchiare tali caratteristiche, cosa cambia? Certo, non lo si potrà vendere come "fertilizzate equiparato", ma sarà sempre utilizzabile al campo ai sensi del Decreto 5046/2016, quindi lo scopo di economia circolare era già raggiunto da quest'ultimo, senza necessità di ulteriori norme.
Articolo 3 (Requisiti e dosi di applicazione per l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica)
1. Il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica è destinato all'impiego agronomico diretto. Ai soli fini dell'immissione sul mercato, il digestato deve rispettare i requisiti per soddisfare la procedura prevista dal decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010.
Lo scopo di equiparare il digestato liquido ai concimi chimici mediante un Decreto è quello di consentire agli impianti di biogas la possibilità di ottenere un reddito extra dalla vendita di tale digestato come prodotto fertilizzante. Se si deve applicare alla lettera il Decreto Legge n. 75 del 29 aprile 2010 allora a cosa serve questa bozza di Decreto? Dov'è la semplificazione e la "grande opportunità per sostituire i concimi chimici e ridurre i costi di produzione" che annunciava il Cib alla pubblicazione del Decreto Legge Taglia Prezzi? Se consideriamo che gli impianti di biogas agricoli solitamente consumano la maggior parte del proprio digestato per concimare i terreni aziendali, le eventuali eccedenze sono tutto sommato marginali. Il carico burocratico ed il costo delle analisi da laboratori certificati, la gestione delle pratiche e le procedure autorizzative imposte dal Decreto Legge 75/2010 annulleranno ogni possibile guadagno.
2. Il digestato equiparabile ai fertilizzanti di origine chimica è utilizzabile agronomicamente con un livello di efficienza d'uso dell'azoto almeno pari al 90%, un tenore di sostanza secca mediamente compreso tra l'1.5 e l'8% ed un valore di azoto in forma ammoniacale che può costituire sino al 75-90% dell'azoto totale presente.
L'efficienza di uso dell'azoto dipende dalla frazione di esso che si volatilizza. Poiché il digestato liquido contiene azoto in forma prevalentemente ammoniacale, non è chiaro come il "digestato equiparato" da solo possa garantire in ogni condizione il 90% di efficienza. L'efficienza di utilizzo dell'azoto non è un parametro inerente ed immutabile del concime. Dipende dal metodo di applicazione - ad esempio l'applicazione sotto la superficie (stabilito all'articolo 5, comma 1) - ma questo è compito dell'utilizzatore, non del produttore. Si può evitare la volatilizzazione dell'azoto ammoniacale aggiungendo un acido al digestato, ad esempio acidi fosforico, solforico o nitrico, ottenendo i rispettivi sali di ammonio.
Oltre al fatto di ridurre l'odore e le perdite di ammoniaca, perché i sali di ammonio sono più stabili e volatilizzano a temperature maggiori di 80°C, l'aggiunta degli acidi apporta altri nutrienti (P e S nel caso dei due primi) o più azoto (nel caso del terzo). Se messi in condizioni di farlo, sia dal punto di vista burocratico che economico, gli impianti di biogas potrebbero facilmente recuperare la CO2, facendola reagire con l'acqua e l'ammoniaca del digestato liquido, ottenendo dunque un concime azotato a base di carbonato di ammonio. Sarebbe anche possibile l'aggiunta di un acido organico (lattico o acetico), nel caso si apporterebbe C facilmente metabolizzabile per i batteri, per cui probabilmente la perdita di humus verrebbe ridotta, un po' come accade con la tecnica bokashi, che prevede appunto una fermentazione lattica del compost.
La bozza di Decreto non menziona queste possibilità concrete di economia circolare.
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Ad eccezione dell'articolo 6 (entrata in vigore del Decreto) in tutti gli articoli che compongono la bozza in esame almeno un comma ribadisce la prevalenza del Decreto 5046 del 25 febbraio 2016. L'articolo 7 è allo stesso tempo lapidario e ambiguo.
Articolo 7 (Disposizioni finali)
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016, ove compatibili.
L'analisi logica si può riassumere nello schema a blocchi presentato nella Foto 1. Salta alla vista che, comunque vada, si applica sempre qualche disposizione già contenuta nel Decreto 5046/2016. Quindi se quest'ultimo è così perfetto da non necessitare di ulteriori modiche o deroghe alle sue disposizioni, a cosa serve la nuova disciplina del "digestato equiparato"? E che cosa vuol dire "ove compatibili"? Se un caso fosse "incompatibile", allora quale norma si applica?
Foto 1: Schema logico della bozza di Decreto in esame
(Fonte foto: Mario A. Rosato - AgroNotizie)
(Clicca sull'immagine per ingrandirla)
L'allegato I alla pagina 7 della bozza presentata alla Ce presenta diversi punti oscuri:
- La tabella 1 definisce una soglia odorigena affinché il digestato possa essere "equiparato". In linea di massima ciò potrebbe essere condivisibile da un punto di vista concettuale, ma la relazione con l'odore di un concime (parametro soggettivo) ha una correlazione superficiale e non del tutto completa con la sua capacità fertilizzante e compatibilità ambientale. Piuttosto, l'inclusione della soglia odorigena fra i parametri di ammissibilità del "digestato equiparato" rispecchia palesemente l'ideologia grillina, dei "comitati no biogas" e della stampa affine alle loro posizioni, per cui il principale problema degli impianti di biogas sarebbe "la puzza" (Inquinamento da liquami zootecnici - Prima Parte). Da un punto di vista prettamente tecnico, ammesso e non concesso che la soglia odorigena sia un parametro rilevante, la norma europea già recepita e in vigore in Italia (2) definisce che la soglia odorigena si misura in "unità olfattive", determinate statisticamente in base ad una quantità prestabilita di "assaggi del campione di aria" da un gruppo di persone scelte con certi criteri. La bozza di Decreto, invece, stabilisce la soglia olfattiva in ppm e non definisce quale metodica si debba applicare. Oltre l'olfattometria dinamica normata dall'UNI, esistono altre sette metodologie (3) diverse. Per quale motivo i tecnici ministeriali non hanno adottato la normativa UNI-EN esistente e nemmeno specificato quale degli altri sette metodi applicare?
- La tabella definisce i limiti massimi di alcuni metalli pesanti, cosa perfettamente condivisibile come criterio generale, malgrado non sia precisato da quale normativa o con quali criteri siano stati stabiliti tali limiti.
- Alla fine della tabella 1 viene stabilita una concentrazione massima di P, ma non è chiaro perché, con lo stesso criterio, non sia stata stabilita anche una concentrazione massima di K, pure questo presente nel digestato ed importante per le colture.
- Curiosamente, la tabella 1 non considera il tenore di Na. Secondo l'esperienza personale dell'autore, in alcuni impianti con alto tasso di ricircolo l'Na tende ad accumularsi durante il periodo di spandimento dei digestati, quindi si rischia che in qualche caso particolare la combinazione di un tenore di Na troppo alto nel "digestato equiparato" ed un terreno troppo sodico, alla fine produca l'effetto contrario a quello che si voleva ottenere con la concimazione. Forse è una possibilità remota perché richiede la combinazione sfortunata di due fattori - digestato con molto Na applicato su un suolo già salinizzato - ma il fatto che non sia stata prevista la verifica della concentrazione di Na nel futuro prodotto fertilizzante, significa che non ci sarà l'obbligo di riportarla nell'etichetta, quindi il rischio ambientale ha una probabilità bassa, ma non nulla.
- La tabella 2 stabilisce i parametri di qualità microbiologica. Per quanto riguarda Salmonella spp. ed Escherichia coli, la soglia minima alla quale il campione è considerato soddisfacente è zero Unità Formanti Colonie (Ufc). Sembra difficile, se non impossibile, che un digestato da liquami zootecnici possa raggiungere l'assenza totale dei due batteri, a meno che l'impianto sia termofilo o che il digestato venga sottoposto a post digestione termofila per almeno due giorni, o a pastorizzazione, o a qualche altra - costosa - forma di sterilizzazione. Comunque, il massimo consentito è mille colonie in 1 millilitro per E. coli e zero colonie in 25 millilitri per Salmonella spp., ma non è chiaro da quale normativa provengano detti limiti, o se siano stati definiti arbitrariamente, o in base a qualche criterio. Sembra invece una fallacia logica la riga dei clostridi. Intanto, lo scopo dell'analisi è "Clostridium spp. (o tyrobutyricum)". Se uno vale l'altro allora perché specificare proprio C. tyrobutyricum e non altri, che ce ne sono migliaia? Probabilmente il motivo è semplicemente una questione di metodiche: esistono in commercio dei kit di coltura in agar per identificare clostridi in generale e alcuni kit specifici per C. tyrobutyricum, ma il Decreto non stabilisce espressamente quale metodica utilizzare. Comunque sia, stabilire il minimo pari a zero è irrealistico, perché è impossibile avere un digestato senza clostridi a meno che non lo si tratti con ozono o acqua ossigenata, che però reagirebbe anche con l'ammoniaca, convertendola in acido nitrico o nitroso e quindi nitriti e nitrati per reazione con i minerali presenti nel digestato. Il limite massimo invece è stato lasciato in bianco, quindi se non c'è un limite massimo qualsiasi campione va bene, quindi se va bene tutto: a cosa serve misurare la concentrazione di clostridi?
Conclusioni
Nella sua forma attuale, la bozza del Regolamento di attuazione del "digestato equiparato" presenta tanti punti ambigui e rimandi al vecchio Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016.
Le possibili alternative di evoluzione dell'iter normativo sono:
- Che la Ce respinga la bozza, per qualcuno dei motivi puramente tecnici esposti prima.
- Che la Ce la approvi con o senza modifiche, ma che il nuovo Governo decida di attuare politiche basate su ideologie ambientali radicalmente diverse da quelle finora dominanti, azzerandola di fatto.
- Che la Ce la approvi senza modifiche e il nuovo Governo non emani norme in deroga. Nel caso entrerebbe in vigore ma sarebbe virtualmente inapplicabile per le tante lacune tecniche e i vizi di logica che contiene.
Stando alla normativa vigente, l'unica soluzione per incentivare la produzione di biometano e l'economia circolare, rendendoci indipendenti dalle importazioni dalla Russia, sarebbe l'emanazione di un Testo Unico della Digestione Anaerobica. Per risultare davvero efficace nel suo scopo, tale ipotetica legge si dovrebbe basare su scienza e logica anziché su ideologia e clientelismo elettorale, derogando esplicitamente - o quanto meno avendo la priorità di applicazione - su ogni altra normativa eventualmente in contrasto.
L'utilizzabilità agronomica del digestato, o al contrario, l'obbligo di trattamento come rifiuto, dovrebbero dipendere esclusivamente dalla sua composizione chimica, a prescindere dalla caratterizzazione burocratica come "rifiuto" o "sottoprodotto". Il dosaggio da applicare al suolo non può essere definito da una semplice tabella, in quanto la fertilità di un suolo non dipende solamente dalla quantità di nutrienti introdotti con le concimazioni, ma anche dal tenore di materia organica (1, già citato), dalla quantità e diversità dei microorganismi (4), e da parametri ancora in fase di studio quali "persistenza" e "resilienza" (5).
Solo superando i pregiudizi ideologici, eliminando le ingerenze statali e rimpiazzando le cervellotiche e contraddittorie normative con regole semplici e chiare potremmo renderci ragionevolmente indipendenti dal gas naturale e dai fertilizzanti chimici.
Bibliografia
(1) Rosato, M.A.; Digestato solido come ammendante: benefici rispetto al compost e al bokashi.
(3) Bax, C.; Sironi, S.; Capelli, L. How Can Odors Be Measured? An Overview of Methods and Their Applications. Atmosphere 2020, 11, 92.
(4) Rosato, M.A.; Il ruolo delle bioenergie nella protezione dei suoli.
(5) James A. Harris, Daniel L. Evans, Sacha J. Mooney; A new theory for soil health; European Journal of Soil Science, 26 July 2022.