L'Emilia Romagna ha recentemente introdotto una nuova Legge regionale per la conservazione degli alberi monumentali, segnando un ulteriore passo importante nella protezione del patrimonio naturale e culturale della regione. A fine 2023, con la Legge regionale n. 20 del 28 dicembre, è stata infatti approvata una nuova normativa volta a recepire le disposizioni della Legge nazionale e a disciplinare in modo più preciso la tutela degli alberi monumentali sulla base di un'esperienza ormai decennale in materia aggiornata sulle pratiche più recenti dell'arboricoltura.

 

Il grande faggio di Schia

Il grande faggio di Schia, Tizzano Val Parma, (Pr)

(Fonte: Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane - Autore F. Grazioli)

 

Già nel 1977, l'Emilia Romagna era stata pioniera in questo ambito, proteggendo gli alberi di particolare pregio scientifico e monumentale con la Legge regionale n. 2 del 24 gennaio. Con la nuova legge, la Regione ha adottato la definizione univoca di "albero monumentale" (stabilita dalla Legge nazionale n. 10/2013) e ha deciso di continuare a garantire la conservazione anche di quegli alberi monumentali che, pur non rientrando nella normativa nazionale ma essendo di fatto già tutelati dalla precedente legge, possiedono un significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale definendoli e disciplinandoli appunto con la nuova Legge regionale.

 

Le leggi di tutela in Emilia Romagna

Sul territorio regionale dell'Emilia Romagna, coesistono due livelli di tutela:

  • la tutela nazionale (articolo 7, Legge n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani") che individua gli Alberi Monumentali d'Italia (AMI);
  • la tutela regionale (L.r. n. 20/2023 "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti" che salvaguardia gli Alberi Monumentali Regionali (AMR).

 

Gli Alberi Monumentali d'Italia (AMI) sono gli esemplari individuati come raro esempio di maestosità e devono possedere specifici caratteri di monumentalità indicati dalla normativa nazionale. In Italia sono 4.288 gli Alberi Monumentali d'Italia e tra i più famosi troviamo il Castagno dei Cento Cavalli nel Parco dell'Etna in Sicilia, il Platano di Curinga in Sardegna ed in Emilia Romagna, il Cipresso di San Francesco a Verucchio (Rimini).

Ad oggi, nella Regione sono 125 gli Alberi Monumentali d'Italia.

 

Il platano di Carpinello

Il platano di Carpinello (Fc)

(Fonte: Autore F. Grazioli - Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane)

 

 

A livello regionale vengono individuati gli Alberi Monumentali Regionali (AMR), esemplari di grande pregio a cui vengono riconosciuti particolari valori di monumentalità indicati dalla Legge regionale. Ad oggi sono 538 gli atti che tutelano gli Alberi Monumentali Regionali singoli, in filare o in gruppo presenti sul territorio regionale.

 

La differenza sostanziale tra le due diverse tipologie di tutela riguarda la circonferenza minima individuata a seconda della specie che, nella tutela nazionale, ha dimensioni maggiori rispetto a quella regionale. In entrambi i casi, gli alberi monumentali possono appartenere sia a specie autoctone che alloctone, trovarsi sia in proprietà pubblica che privata, ricadere in aree urbane, rurali o in aree forestali, di origine naturale o artificiale.

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La nuova Legge regionale

Nello specifico, la nuova Legge regionale per la conservazione degli alberi monumentali in Emilia Romagna introduce una serie di misure specifiche mirate a proteggere e valorizzare questi esemplari unici, anche attraverso un'apposita Direttiva regionale applicativa recentemente approvata.

 

Tra i principali contenuti e novità della normativa troviamo:

  • la definizione di Albero Monumentale Regionale (AMR) e dei caratteri di monumentalità che li identificano;
  • l'istituzione di uno specifico Elenco regionale, per la catalogazione degli Alberi Monumentali Regionali (Amr) fondamentale non solo per la loro identificazione, ma anche per monitorare e gestire in modo efficace il patrimonio arboreo monumentale;
  • l'istituzione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA): una zona di assoluto rispetto dell'apparato radicale per garantirne la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie;
  • le norme di tutela: sono state introdotte misure più attente alla cura e alla corretta gestione degli alberi monumentali, che ne impediscono qualsiasi intervento che possa comprometterne la salute e l'integrità;
  • l'autorizzazione regionale per gli interventi di cura e gestione;
  • la realizzazione di una banca dati georeferenziata;
  • l'obbligo di recepimento del vincolo negli strumenti urbanistici e di pianificazione dei comuni e nei regolamenti degli enti parco;
  • la promozione e la valorizzazione: la legge non si limita alla protezione, ma promuove anche la valorizzazione degli alberi monumentali che può riguardare l'organizzazione di eventi culturali, educativi, e turistici al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di questi alberi;
  • il coinvolgimento delle comunità locali: viene riconosciuta l'importanza del coinvolgimento delle comunità locali nella tutela degli alberi monumentali;
  • sanzioni e controlli: la legge introduce anche un sistema di sanzioni per chi viola le norme di tutela degli alberi monumentali; le sanzioni possono variare da multe pecuniarie a interventi di ripristino a carico del trasgressore.

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Le norme di tutela

La Legge regionale ribadisce l'intangibilità dell'Albero Monumentale Regionale (AMR), che ha carattere permanente e prevede il divieto di abbattimento, rimozione o danneggiamento nonché il divieto di modifica della chioma e/o dell'apparato radicale.


La Regione può autorizzare gli interventi di cura e gestione attraverso un'autorizzazione regionale o una comunicazione, a seconda dell'incisività della tipologia dell'intervento da effettuare, solo nel caso in cui l'intervento si renda assolutamente necessario e sia stata accertata l'impossibilità di adottare soluzione alternative.

 

Faggio vetusto, lago Pratignana

Faggio vetusto del lago di Pratignana (Mo)

(Fonte: Autore F. Grazioli - Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane)

 

In particolare, l'apposita Direttiva regionale applicativa della Legge ha definito in dettaglio le procedure per la tutela e la gestione degli alberi monumentali definendo in maniera puntuale gli interventi di gestione e di cura degli Alberi Monumentali Regionali (potature, consolidamenti, eccetera) o anche i lavori che interessano il suo apparato radicale (ZPA) che sono sottoposti ad autorizzazione regionale o a comunicazione.

 

L'autorizzazione regionale viene rilasciata sulla base di una perizia tecnica firmata da un tecnico abilitato nel campo dell'arboricoltura che contenga un'analisi fitopatologica e biomeccanica dell'albero sulla base della quale vengano prescritti gli interventi da realizzare, le modalità e le relative tempistiche.

 

La Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)

L'altra assoluta importante novità della Legge riguarda l'istituzione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), ovvero un'area fisica di rispetto di rispetto, di norma di forma circolare con un raggio minimo di almeno 10 metri calcolata dall'esterno del fusto, che ha lo scopo di salvaguardare il sito di radicazione, nonché la chioma, per garantire la stabilità strutturale dell'albero nonché le buone condizioni vegetative e fitosanitarie.


Gli interventi in quest'area sono soggetti ad autorizzazione regionale solo dopo che ne sia stata accertata l'impossibilità di adottare soluzione alternative.

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Le sanzioni amministrative

Per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento, in assenza o in difformità dall'autorizzazione regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5mila euro a un massimo di 50mila euro.

 

Per l'esecuzione di interventi di modifica della chioma o dell'apparato radicale, di consolidamento e di ancoraggio, o di interventi ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2mila euro a un massimo di 12mila euro.

 

A cura di Stefania Vecchio, Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane della Regione Emilia Romagna e socia dell'Associazione Pubblici Giardini


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