È stata pubblicata ieri, 31 marzo 2025, la circolare di Agea Coordinamento n 26280/2025, firmata dal direttore Salvatore Carfì, con la quale si aprono i termini di presentazione della domanda unificata per tutti gli interventi a superficie e a capo (Sigc) della Politica Agricola Comune per la campagna 2025.

Le domande - inerenti sia aiuti del Primo Pilastro della Pac 2023-2027 quanto quelli a capo e superficie dello sviluppo rurale - dovranno essere trasmesse al Sian entro il 15 maggio 2025, come previsto dall'articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale dell'Agricoltura 23 dicembre 2022 n 660087 e dall'articolo 7 del Dm 9 marzo 2023 n 14738.

 

Tali termini valgono anche per la presentazione mediante domanda unificata delle richieste sui regimi di aiuto delle vecchie versioni dei Programmi di Sviluppo Rurale, ancora vigenti per il mantenimento degli impegni e la corresponsione dei relativi premi.

 

Gli organismi pagatori e le regioni potranno disporre l'inserimento nella domanda unica anche di altre forme di aiuto, previa comunicazione ad Agea Coordinamento.

Ecco le novità riguardanti nello specifico la domanda unificata campagna 2025.

 

Fascicolo aziendale, non più duplicazioni di procedura

La circolare che apre i termini per la presentazione della domanda unificata 2025 rilancia i contenuti della circolare Agea n 96325 del 19 dicembre 2024, con la quale è stata introdotta una disciplina di semplificazione delle procedure amministrative da utilizzare per la gestione dei dati del fascicolo aziendale e del Piano di Coltivazione Grafico.

 

"In particolare, è stato stabilito che, ai fini delle notifiche del biologico e del sistema di gestione del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (Sqnpi), le informazioni contenute nel Piano di Coltivazione Grafico possono essere utilizzate rispettivamente per generare in automatico la notifica grafica del biologico, per la precompilazione del Registro Sqnpi, per gli interventi della gestione del rischio e per qualsiasi ulteriore aiuto nazionale in agricoltura" è scritto nella circolare.

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Tale accorgimento è stato finalizzato ad "evitare inutili duplicazioni dichiarative relative al medesimo ‘poligono grafico della parcella agricola' che, pertanto, se già presente nel fascicolo aziendale può essere associato ai procedimenti amministrativi di tutte le domande degli interventi a superficie comunitarie e nazionali".

 

Altro elemento: per la definizione grafica degli appezzamenti dal 2025 si potrà ricorrere unicamente alla nuova parcella di riferimento e su questa definire la relativa parcella agricola.

 

Novità per l'Ecoschema 1

La circolare mette in luce le novità per il pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale - Ecoschema 1, intervenuta con il Decreto del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n 110851 dell'11 marzo 2025 ha modificato l'articolo 17 del Dm 23 dicembre 2022 relativo all'Ecoschema 1 Livello 1: l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm.

 

Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che durante il periodo di osservazione previsto rispettano le seguenti condizioni

  • hanno valori Ddd (Dose Definita Giornaliera) uguali o inferiori al valore soglia e/o baseline indicato dall'allegato XI del Dm 23 dicembre 2022 per specie e orientamento produttivo; 
  • hanno valori Ddd superiori al valore soglia e/o baseline indicato dall'allegato XI del Dm 23 dicembre 2022, ma lo riducono del 10% rispetto all'anno 2022.

 

Il periodo di osservazione per l'anno di domanda 2025 inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio. A decorrere dall'anno di domanda 2026 il periodo di osservazione decorre dal 1° ottobre dell'anno precedente e termina il successivo 30 settembre ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione.

 

Novità anche per l'Ecoschema 1 Livello 2 "adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (Sqnba) con pascolamento". Normalmente l'allevatore aderisce al Sqnba nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo. Sono ammissibili al premio gli allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

 

Ma l'adesione al sistema Sqnba, prevista per il Livello 2 non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo.

Inoltre, la circolare precisa che "come indicato anche dal Psp, è prevista una deroga per il livello 2 per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 Unità Bovine Adulte (Uba) riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia Autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento".

 

Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni possono accedere al Livello 2 anche non aderendo al Sqnba, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni con una densità del bestiame al pascolo che non superi 2 Uba/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 Uba/ettaro/anno nelle altre zone, sempre che non sia stato diversamente disposto dalle regioni e province autonome e comunicato ad Agea coordinamento.

 

Il rispetto dell'impegno di pascolamento è verificato dalla Regione o Provincia Autonoma che ha autorizzato la deroga. Le Regioni e le Province autonome che decidono di avvalersi di tale facoltà di deroga "allevamento piccole dimensioni", entro il 31 marzo 2025 per l'anno campagna 2025 comunicano all'Autorità di Gestione Nazionale e ad Agea Coordinamento la volontà di esercitare tale opzione.

 

Premio accoppiato pomodoro da trasformazione

Il Decreto del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n 110851 del 11 marzo 2025 ha modificato l'articolo 30 del Dm 23 dicembre 2022. Pertanto, dall'anno di domanda 2025, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di pomodoro da trasformazione è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune Europeo, ferma restando la possibilità, in caso di difficoltà derivanti dal reperimento di tale materiale certificato, di fare ricorso a materiale di propagazione proveniente da sementi della categoria standard o in Autorizzazione Provvisoria alla Vendita (Apv), purché al secondo anno consecutivo di autorizzazione.

 

Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. In caso di utilizzo del materiale di propagazione proveniente da sementi in Apv deve essere prodotta la dichiarazione della ditta sementiera attestante che l'Apv è al secondo anno consecutivo di autorizzazione e ha superato almeno una delle prove per l'iscrizione al catalogo.

 

Ecoschema 5, misure specifiche per gli impollinatori

L'articolo 2 del Dm 28 giugno 2024, n 289235 ha modificato l'articolo 21 del Dm 23 dicembre 2022, n 660087 prevedendo, a partire dalla campagna 2025, due livelli di intervento:

  • Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
  • Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, seminate nelle superfici con colture arboree o a seminativo.

In questo ultimo caso, le colture di interesse apistico, comprese nell'allegato IX del Dm 23 dicembre 2022, n 660087, devono essere presenti in miscugli. Per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

 

Per il Livello 1 l'agricoltore assume l'impegno di destinazione del 4% dei seminativi aziendali a:

a) superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera g) del Dm del 23 dicembre 2022, n 660087;

b) dal 1° gennaio 2025, in alternativa o in aggiunta all'impegno di cui alla lettera a), elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti.

 

A partire dalla campagna 2025, per ottemperare agli impegni del Livello 2, la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite semina di semente certificata. (I cartellini devono essere allegati in copia alla domanda). E non saranno quindi più ammesse superfici a premio con copertura spontanea di piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere).

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Domanda unica 2024, pagamenti in corso

Tra il 27 ed il 28 marzo, Agea ha emesso due decreti di pagamento per un ammontare di circa 100 milioni di euro. Il contesto è quello della Pac. Il primo Decreto di pagamento - emanato il 28 marzo 2025 - è relativo agli aiuti diretti della campagna 2024 a valere sulla nuova programmazione Pac 2023-2027 che, nel dettaglio, vale oltre 75 milioni e 624mila euro (relativamente a 79.596 domande) e circa 2 milioni di euro riferiti all'accantonamento AgriCat.

 

Nello specifico, sono stati erogati oltre 53 milioni di euro principalmente per l'Ecoschema 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree - e per tutte le posizioni residue pagabili al momento relative all'Ecoschema 4 - sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.

 

Il 27 marzo, è stato emesso un Decreto di pagamento pari a oltre 19 milioni di euro che riguarda, invece, la vecchia programmazione 2014-2022: si tratta degli aiuti inerenti misure non connesse a superfici ed animali riguardanti le domande di pagamento riferite sia alle misure di trascinamento della programmazione Psr 2007-2013 che alle misure della programmazione Psr 2014-2020.

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