Il 28 marzo 2025 la Commissione Europea ha messo in campo una serie di misure per garantire che il settore vitivinicolo europeo rimanga competitivo, resiliente e una forza economica vitale nei decenni a venire, contenute nella "Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (Ue) n 1308/2013, (Ue) 2021/2115 e (Ue) n 251/2014 per quanto riguarda determinate norme di mercato e misure di sostegno settoriali nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati".

 

Il comparto si trova ad affrontare diverse sfide come il cambiamento delle tendenze dei consumatori, i cambiamenti climatici e le incertezze del mercato date anche dal possibile accendersi della guerra dei dazi tra Ue e Usa. Il settore vitivinicolo dell'Ue è "una pietra angolare del tessuto culturale ed economico europeo - è scritto nella nota della Commissione - e rappresentando il 60% della produzione mondiale di vino e il 60% del valore mondiale del vino esportato, il settore svolge un ruolo vitale nelle economie rurali ed è strettamente legato alle tradizioni europee, alla gastronomia e al turismo".

 

"L'Ue è il leader mondiale nella produzione e nelle esportazioni di vino - ha ricordato il commissario Ue all'agricoltura e all'alimentazione, Christophe Hansen. "Al di là del peso economico del settore e del savoir-faire dei nostri produttori di vino - ha aggiunto - i vigneti fanno parte dei nostri paesaggi e del nostro patrimonio culturale. Ecco perché presento ora questo pacchetto di misure, rispondendo direttamente alle richieste del settore e degli Stati membri".

 

"Sono fiducioso che le nostre proposte - ha detto ancora Hansen - contribuiranno a stabilizzare il mercato e consentiranno ai produttori di cogliere nuove opportunità e rispondere all'evoluzione delle aspettative dei consumatori. Invito gli Stati membri e il Parlamento Europeo ad agire rapidamente verso l'adozione e l'attuazione definitive di queste misure per portare sollievo al settore".

 

Il mutato quadro della politica vitivinicola verrebbe ottenuto mediante modifica dei regolamenti Ue sopra citati, ecco come dovrebbero funzionare le principali novità, qualora la proposta di regolamento dovesse essere approvata tal quale in sede di trilogo tra Commissione, Parlamento e Consiglio Ue.

 

Flessibilità d'impianto

Ai produttori sarà concessa un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il regime di autorizzazioni dei reimpianti. Ciò li aiuterà a prendere le loro decisioni di investimento nell'attuale contesto in evoluzione. Gli Stati membri saranno inoltre autorizzati a calibrare meglio le autorizzazioni di impianto in base alle loro esigenze nazionali e regionali.

 

In particolare, la validità dell'autorizzazione agli impianti di vigneti per tre anni decorrerà dalla data di rilascio della concessione medesima e non più dalla data della concessione. I diritti di reimpianto invece saranno esercitabili entro otto anni dalla concessione e non saranno soggetti a sanzioni per mancato esercizio, anche se bisognerà comunque comunicare l'intenzione della rinuncia all'ente territoriale competente.

 

Prevenzione delle eccedenze

Ai fini delle deroghe alla concessione di nuovi impianti nel limite dell'1% della superficie vitata nazionale, gli Stati membri, alla luce delle modifiche apportate, possono limitare ulteriormente le concessioni a livello nazionale al di sotto dell'1%. Così facendo possono "limitare il rilascio delle autorizzazioni a livello regionale, per specifiche aree ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per aree ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta o per aree senza indicazione geografica". Ma c'è di più: possono anche "limitare il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale, per aree specifiche in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi".

 

Cambio di norme e di condizioni anche per chi richiede di impiantare nuovamente vigneti: i diritti di reimpianto potranno avere come regione di destinazione quella nella quale avvennero i corrispettivi estirpi "qualora il mantenimento della viticoltura in tale zona geografica sia giustificato da ragioni socioeconomiche o ambientali".

 

Inoltre "si utilizzano solo varietà e metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto alle viti estirpate o solo varietà e metodi di produzione tradizionali di una determinata regione, qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha qualificato come interessata da uno squilibrio strutturale del mercato". Oppure lo Stato membro può concedere i diritti di reimpianto in una regione diversa da quella nella quale furono effettuati gli estirpi, ma può negarla se "lo Stato membro abbia qualificato tale diversa regione di produzione come interessata da uno squilibrio strutturale del mercato".

 

Vendemmia verde e distillazione

Le misure della vendemmia verde e della distillazione saranno adottate annualmente entro un massimale del 20% "dei fondi complessivamente disponibili per Stato membro per quell'anno, come stabilito nell'allegato VII del rRgolamento (Ue) 2021/2115". Ma gli Stati membri potranno ampliare la forza di tali misure con fondi propri, mediante procedura di autorizzazione della Commissione in forma semplificata.

 

Sostegno al clima

Il settore riceverà un sostegno più forte per diventare più resiliente ai cambiamenti climatici. Gli Stati membri possono aumentare l'assistenza finanziaria massima dell'Unione fino all'80% dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti volti alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

 

Regole di commercializzazione chiare

La commercializzazione di prodotti innovativi sarà più facile, con norme più chiare e denominazioni di prodotto comuni per i prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico in tutto il mercato unico. In particolare:

a) il termine "analcolico" potrà essere utilizzato se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non supera lo 0,5% in volume; tale termine potrà essere anche accompagnato dall'espressione "0,0%" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non supera lo 0,05% in volume;

b) il termine "alcohol-light" tocca invece se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore allo 0,5% in volume ed è almeno del 30% inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria prima della dealcolazione.

 

Produzione pianificata dallo Stato

Le organizzazioni interprofessionali di produttori riconosciute non potranno più stabilire, se pur con tutte le limitazioni dell'articolo 167 del Regolamento Ue 1308/2013, le regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta di vino. La riformulazione dell'articolo 167 infatti prevede che le decisioni sulle norme saranno assunte dallo Stato membro, sentite le proposte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute.

 

Etichettatura armonizzata

Gli operatori beneficeranno di un approccio più armonizzato all'etichettatura dei vini, che ridurrà i costi e semplificherà gli scambi transfrontalieri dell'Ue, fornendo nel contempo ai consumatori un facile accesso alle informazioni. In particolare, entrano in scena Qr code sostitutivi delle parole per la descrizione dei prodotti vinicoli che potranno essere utilizzati anche per diffondere "nuovi requisiti in materia di informazioni rilevanti per i consumatori previsti dalla legislazione nazionale o dell'Unione o per migliorare l'accessibilità per i consumatori".

 

La promozione dura di più

Le associazioni di produttori che gestiscono vini protetti da indicazioni geografiche riceveranno assistenza per sviluppare il turismo legato al vino, contribuendo a stimolare lo sviluppo economico nelle zone rurali. Inoltre, la durata delle campagne promozionali finanziate dall'Ue per il consolidamento del mercato nei Paesi terzi sarà estesa da 3 a 5 anni per garantire una migliore promozione dei vini europei.

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