Lo scorso 27 ottobre è entrato in vigore il nuovo Decreto Biometano (Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 15 settembre 2022, Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, pagine 13-28). Si tratta della revisione del Decreto Interministeriale 2 marzo 2018, integrato con il Decreto del ministro della Transizione Ecologica 5 agosto 2022.

 

Il provvedimento dovrebbe rappresentare il via ufficiale all'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) a supporto del settore, incentivando la produzione di biometano anche per usi diversi dall'autotrasporto. Come al solito, il Decreto non avrà effetti immediati perché rimanda ad un futuro regolamento attuativo.

 

Vediamo, in estrema sintesi, quali sono le novità nel nuovo provvedimento, e facciamo la nostra ormai consueta analisi logica del contenuto.

 

Su un totale di quindici pagine, cinque corrispondono ai prolegomeni, cioè quei rimandi alle normative precedenti con la formula del "visto", "considerando" e "ritenuto che". L'autore non ha capito quale sia il nesso fra le incentivazioni al biometano ed il Decreto del ministro per le Disabilità 9 febbraio 2022, "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità" (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022), ma pure questo è annoverato fra i riferimenti normativi benché il suo contenuto non abbia niente a che fare con le energie rinnovabili, biometano compreso. Quesito aperto per i tecnici ministeriali che ci leggono.

 

Per le aziende agricole ed i costruttori di impianti, il più importante dei prolegomeni è il Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Pnrr (misura M2C2 - I1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare", che assegna al Ministero della Transizione Ecologica l'importo complessivo di 1.923.400.000 euro.

 

Di questi:

  • Una somma pari a 1.730.400.000 euro sarà destinata al finanziamento dei seguenti interventi:
     • sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
     • riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla Direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (1) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del Regolamento (UE) n. 2021/241.
  • 192.600.000 euro saranno destinati all'attuazione della misura M2C2- I1.4 per la realizzazione di interventi di economia circolare, da disciplinare con apposito decreto ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 199 del 2021.
    Tradotto dal burocratese:
     • le incentivazioni del biometano devono essere le stesse a prescindere dall'utilizzo finale (eliminando il sistema di due pesi e due misure che incentivava di più il biometano per autotrazione);
     • verrà concesso, attraverso procedure competitive, un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, e per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano.

 

L'articolo 1 stabilisce chi saranno i beneficiari dei 1.730.400.000 euro definiti sopra: "gli impianti per i quali gli interventi che non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, secondo periodo e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026. Gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori relativi agli interventi" e chi saranno gli esclusi: "a) le imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01; b) i soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016 (violazioni gravi e definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali); c) i soggetti che beneficiano già del regime di cui al DM 2 marzo 2018" (cioè quei pochi impianti di biometano già in funzionamento, Nda).

 

L'articolo 2 contiene le definizioni dei vari termini tecnici e amministrativi utilizzati nel Decreto.

 

L'articolo 3 definisce le modalità d'incentivazione per gli impianti di produzione di biometano che rispettano i requisiti stabiliti dal presente Decreto, ovvero:

  • Un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell'investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile secondo le percentuali indicate in allegato 1 (Tabella 1, riportata qui sotto per comodità).

 

Tabella 1: Percentuali indicate nell'allegato 1

Tabella 1: Percentuali indicate nell'allegato 1

(Fonte foto: Mario Rosato - AgroNotizie®)

 

  • Una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di quindici anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 7 e all'allegato 2 (Tabella 2, riportata qui sotto per comodità).

 

Tabella 2: Tariffe di riferimento per gli interventi di realizzazione di impianti di nuova realizzazione e impianti agricoli riconvertiti

Tabella 2: Tariffe di riferimento per gli interventi di realizzazione di impianti di nuova realizzazione e impianti agricoli riconvertiti

(Fonte foto: Mario Rosato - AgroNotizie®)

  

  • L'accesso agli incentivi avviene a seguito dell'aggiudicazione di procedure competitive pubbliche in cui sono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di capacità produttiva (vedere articolo 5).

 

L'articolo 4 stabilisce i requisiti per beneficiare degli incentivi. Da sottolineare la differenza di requisiti fra biometano per autotrazione o per altri usi. Se il biometano è inteso per il settore dei trasporti, il produttore deve dimostrare che utilizza le biomasse ammesse per la produzione di "biocarburanti avanzati" di cui all'allegato VIII al Decreto Legislativo n. 199 del 2021, e consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra. Per tutti gli altri usi, bisogna dimostrare che l'impianto consegue una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra.

 

Per quanto riguarda specificamente gli impianti agricoli:

  • È ammessa la riconversione da biogas elettrico a biometano solo degli impianti agricoli esistenti.
  • Nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 chilogrammi/ettaro come definite dai Piani di Azione Regionali in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo.
  • I progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio.

 

L'articolo 5 stabilisce i contingenti disponibili da mettere all'asta nel periodo 2022-2024, le tempistiche e le modalità di svolgimento delle procedure competitive. I contingenti che non vengono aggiudicati in un anno possono passare all'anno successivo fino ad esaurimento, entro e non oltre il primo gennaio 2026.

 

L'articolo 6 stabilisce i criteri di selezione per le graduatorie stilate dal Gse nei limiti dei contingenti disponibili. Il criterio principale è il ribasso percentualmente offerto rispetto alla pertinente tariffa di riferimento. A parità di ribasso, la priorità va al rispetto del requisito di sostenibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e, in subordine, si applica il criterio dell'anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

 

L'articolo 7 regola la realizzazione degli interventi e l'erogazione delle tariffe incentivanti. Da sottolineare che gli impianti agricoli di produzione di biometano entrano in esercizio al più tardi entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 6. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo.

 

L'articolo 8 si riferisce all'erogazione del contributo in conto capitale, forse la novità più interessante in questo Decreto. Alla comunicazione di entrata in esercizio sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati in relazione alla realizzazione dell'intervento, nonché la documentazione di dettaglio individuata ai sensi dell'articolo 12. Il Gse esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili e riscontra la rispondenza delle stesse ai costi massimi ammissibili, determinando il contributo da erogare.

 

Le spese ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale sono le seguenti:

  • i costi di realizzazione ed efficientamento dell'impianto, quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell'impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e dell'anidride carbonica, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l'autoconsumo aziendale del biometano;
  • le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
  • i costi di connessione alla rete del gas naturale;
  • i costi per l'acquisto o l'acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell'impianto;
  • le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
  • i costi per la fase di compostaggio del digestato (vedere il commento alla fine).

 

Gli articoli dal 9 al 15 contengono disposizioni di tipo amministrativo, i compiti del Gse, le procedure di gara per impianti situati nei Paesi confinanti. Alcune cervellotiche e puramente ideologiche, quale la verifica a carico del Gse, degli aspetti di parità di genere e protezione e valorizzazione dei giovani.

 

Considerazioni personali dell'autore

Il Decreto in questione potrebbe introdurre distorsioni di mercato che vanificherebbero gli obiettivi che pretende di raggiungere:

  • Il fatto di sovvenzionare parzialmente la costruzione degli impianti, con contributi a fondo perduto che sono funzione della sola capacità nominale, tenderà a favorire due comportamenti speculativi:
     • i costruttori gonfieranno i prezzi degli impianti, risultando in rincari ingiustificati che in ultima istanza verranno pagati dal consumatore. Abbiamo osservato tutti questa distorsione nel mercato del fotovoltaico, i cui costi di installazione si sono abbassati man mano che lo facevano le tariffe;
     • si tenderà a scegliere la taglia dell'impianto in modo da massimizzare il contributo, spesso sovradimensionando la capacità nominale rispetto all'effettiva disponibilità di biomasse, risultando quindi in un funzionamento non ottimale. L'autore osservò questo fenomeno in Spagna durante il Governo Zapatero (2004-2011), quando gli incentivi al biogas erano proporzionali alla potenza nominale dell'impianto, con un limite di 500 kW. Risultato: aziende agricole che avevano biomasse sufficienti per impianti molto più piccoli, sceglievano la taglia massima.
  • Le condizioni per accedere agli incentivi e il carico burocratico per gli adempimenti sono talmente tanti che molti imprenditori lasceranno perdere e cercheranno altri investimenti più facili da gestire, ad esempio il fotovoltaico.
  • Come si può osservare dalle Tabelle 1 e 2, la differenza d'incentivo fra impianti con capacità minore di 100 Sm3/h e quelli con capacità fra 100 e 499 Sm3/h (tra l'altro le taglie più diffuse nel nostro mercato) è molto piccola. Quindi la maggioranza degli investitori si orienterà verso detta fascia di capacità. Supponendo un Bmp medio (ottimistico!) delle miscele di biomasse agricole pari a 90 Nm3/tonnellate t.q., per alimentare un impianto da 100 Sm3/h serviranno 9.733 tonnellate t.q./anno. Per produrre una tale quantità di scarti, l'azienda agricola dovrebbe coltivare fra 400 e 500 ettari. Secondo i dati dell'ultimo censimento Istat in Italia ci sono 1.133.023 aziende agricole. Solo 18.630, ovvero l'1,6% del totale, possiede oltre 100 ettari. Quindi il Decreto Biometano contiene un'ingiustizia sociale, in quanto mette ingenti risorse economiche del Pnrr a disposizione di una manciata di aziende agricole di taglia sufficientemente grande per poter accedere a tali risorse. Il resto non ce la farà per il semplice fatto che non esistono nel mercato "mini impianti" di biometano. Tale vuoto si deve al costo del sistema di misurazione della composizione del gas e conteggio del volume immesso in rete, che è indipendente dalla capacità dell'impianto e nel caso di impianti piccoli può costare anche di più dell'impianto stesso.
  • Secondo il Mise nel 2020 abbiamo importato dalla Russia 28.716 milioni di Sm3 di gas naturale, che equivalgono ad una capacità 3.278.000 Sm3/ora. Per quale motivo si dovrebbe contingentare la produzione di biometano nazionale a soli 257.000 Sm3/ora, cioè il 7,8% delle importazioni? In un periodo di estrema crisi energetica, non sarebbe più logico offrire incentivi più bassi, ma non meno vincoli burocratici e senza contingentamento della produzione?

 

L'unico effetto positivo - per l'ambiente - che possiamo prevedere dal testo attuale potrebbe risultare dall'introduzione di una sovvenzione alla costruzione del sistema di compostaggio del digestato. Se il costo netto per il proprietario sarà minore del costo di costruzione della vasca di accumulo, allora finalmente le aziende agricole inizieranno a compostare la frazione solida, con i benefici conseguenti per il suolo (2).

 

Per maggiori informazioni

(1) Direttiva RED II, ormai sostituita dalla RED III: Arriva la Red III: restrizioni per le centrali a biomasse legnose.

(2) Si veda il calcolatore della concimazione organica: Digestato solido come ammendante: benefici rispetto al compost e al bokashi.