Coltivatori diretti discriminati dal fisco, continua ad essere loro negato un diritto: la deducibilità dall'imponibile dell'imposta sul reddito dei contributi previdenziali versati all'Inps, sia quelli riguardanti la propria posizione previdenziale sia che il coltivatore diretto li paghi per conto dei collaboratori ed è poi rimborsato da questi. Una vecchia ingiustizia rilanciata in questi giorni da Cia Campania, che chiede alla politica ed al ministero dell'Economia e delle finanze di riparare ad una contraddizione tra norme e ad un vuoto normativo che si trascinano da troppo tempo a danno dei coltivatori diretti.

È il presidente di Cia Campania e del Centro assistenza fiscale di Cia-Agricoltori italiani, Alessandro Mastrocinque, a lanciare da Napoli l'appello alla politica ed al Mef per colmare il vuoto normativo che penalizza gravemente i coltivatori diretti. "Attualmente le regole in vigore non consentono il riconoscimento della deducibilità Irpef dei contributi versati, sia da parte dell'imprenditore agricolo che del familiare. Agenzia delle entrate non ha applicato il criterio dell'analogia di legge per uniformare il trattamento a tutte le tipologie di impresa e i coltivatori diretti sono protagonisti di una autentica ingiustizia che non può essere ulteriormente avallata" afferma il presidente di Cia Campania.

"La difformità di trattamento fiscale applicata ai coltivatori diretti deve essere sanata, tale da consentire ai Centri di assistenza fiscale una immediata applicazione delle deduzioni e offrire un margine di sostegno a chi, durante la pandemia, ha assicurato approvvigionamenti di derrate alimentari per il Paese" dice Mastrocinque.

"Spetta alla politica e al ministero di competenza - conclude - pronunciarsi sulla questione e azzerare la disparità di trattamento oggi subita dai coltivatori diretti".

Come noto, i coltivatori diretti titolari dell'azienda, sono tenuti al versamento di tutta la contribuzione dovuta dalle unità attive presenti. Ovvero sia dei contributi relativi alla propria personale posizione assicurativa, che dei contributi relativi ai collaboratori/coadiutori componenti il nucleo familiare. Ecco cosa accade nei tre casi più comuni.
 

L'indeducibilità dei contributi versati ai dipendenti

La circolare n 7/E pubblicata il 25 giugno scorso da Agenzia delle entrate conferma: "Non sono deducibili i contributi previdenziali versati all'Inps dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell'impresa attesa l'assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa." Su tanto le circolari dell'Agenzia delle entrate che ricordano l'esistenza di questo vuoto normativo risalgono addirittura al 1997.

Il diritto alla rivalsa dei contributi è stato indicato all'articolo 2 della legge 233/1990 che ha riformato il trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi e che recita così: "Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi, per sé e per i coadiutori, salvo diritto di rivalsa". Basta questo per far scattare la deducibilità. Il legislatore ha quindi dimenticato tra le possibili figure imprenditoriali autonome con dipendenti familiari quella del coltivatore diretto. E qui Agenzia delle entrate si rifiuta categoricamente di applicare la legge per analogia, poiché trattasi di norme speciali, rispetto alla norma generale.
 

Deducibilità dei contributi versati sulla propria posizione previdenziale

Cosa accade nel caso dei contributi propri del coltivatore diretto: l'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi - raccolto nel decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n 917 - nel disciplinare la materia degli oneri deducibili, alla lettera a) statuisce come "sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati". Ma il 23 dicembre 1994 con la legge n 724 - articolo 19 - il Servizio contributi agricoli unificati venne soppresso con decorrenza dal 1° luglio 1995, pertanto è tutto finito nel calderone dell'Inps.

Lo stesso articolo 10 alla lettera e) dispone invece la deducibilità dall'imponibile dell'imposta sui redditi dei contributi che ciascun soggetto versa per la propria posizione previdenziale o assistenziale, sia per la quota obbligatoria che per quella facoltativa, senza alcun rinvio all'esclusione della lettera a). L'attuale interpretazione di questa apparente contraddizione nelle norme, è da alcuni anni risolta dall'Agenzia delle entrate a favore della deducibilità dei contributi propri, del coltivatore diretto, a patto che non abbia coadiuvanti. Ed è il caso meno frequente.
 

I collaboratori trascinano il titolare nell'area di indeducibilità

Ma c'è il caso del coltivatore diretto che procede contestualmente al pagamento dei contributi Inps in nome proprio e anche per i coadiuvanti. "Il coltivatore diretto, titolare dell'azienda (titolare della posizione diretto-coltivatrice) - spiega il presidente del Caf-Cia, Alessandro Mastrocinque - è tenuto al versamento di tutta la contribuzione dovuta dalle unità attive presenti, e quindi sia dei contributi relativi alla propria personale posizione assicurativa (sempre che egli stesso sia una 'unità attiva'), sia dei contributi relativi alle altre unità attive componenti il nucleo familiare".

E le regole attuali dunque, continua Mastrocinque, "non consentono il riconoscimento della deducibilità Irpef di tali contributi, sia da parte dell'imprenditore agricolo che del familiare. La politica e il Mef, ad oggi, non hanno voluto colmare questo vuoto normativo, e l'Agenzia non ha voluto dare un'interpretazione analogica, rispetto al trattamento riservato alle altre categorie di impresa. Ne consegue che le aziende agricole sono trattate in maniera oggettivamente difforme alle altre categorie di impresa, con un'evidente difformità di trattamento non compatibile con le regole alla base dello stesso. Il Caf-Cia non può che attenersi alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, ma evidenzia in maniera chiara che ciò, per gli imprenditori agricoli, rappresenta una ingiusta e gravosa disparità di trattamento fiscale".