Questo delitto si configura ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate, a nulla rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale.
Va precisato che la definizione di "fatture o altri documenti" include qualsiasi documento con cui il soggetto possa provare l'esistenza di costi deducibili o imposte detraibili.
La nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo:
- le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva. Un esempio è la fattura di acquisto di un servizio, che in realtà non ho mai acquistato;
- le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrafatturazione): si pensi ad un bene acquistato per 100, ma per il quale ricevo una fattura di 600; si noti che in tal caso la maggiore imposta indicata è pienamente esigibile nei confronti del cedente (art. 21 dpr 633/1972), pur non essendo detraibile per il cessionario in quanto operazione parzialmente inesistente;
- le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): si tratta di un aspetto particolarmente delicato, perché in tal caso l'acquisto è stato realmente effettuato, ma da un fornitore diverso da quello indicato nella fattura. Si pensi alla società Alfa che acquista un bene dalla società Beta: a questo punto nell'operazione entra un terzo soggetto di comodo, spesso utilizzato per realizzare le cosiddette frodi carosello, la società Gamma, il quale riceve la fattura da Beta e contestualmente emette fattura ad Alfa. L'acquisto di Alfa risulta così effettuato dal fornitore Gamma, mentre in realtà il cedente reale era Beta. Spesso nel meccanismo di frode Gamma (il soggetto interposto) è una cartiera, ovvero un soggetto creato appositamente per emettere fatture false e incassare l'imposta sul valore aggiunto indicata nelle stesse e poi "sparire" senza riversarla allo Stato. Secondo un costante orientamento della Corte di Cassazione, oltre a costituire reato, l'imposta versata dall'acquirente non è detraibile, poiché l'operazione risulta (soggettivamente) inesistente.