I mangimi potranno essere immessi sul mercato e utilizzati unicamente «se sono sicuri» e «se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali» Lo dice il Parlamento Europeo che nella sessione plenaria del 5 febbraio 2009, ha adottato (543 voti favorevoli, 8 contrari e 26 astensioni) un regolamento volto a rivedere e aggiornare le condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi destinati agli animali in produzione zootecnica o meno.

Si precisa poi che gli operatori del settore dovranno garantire che i loro mangimi siano «sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile», nonché «etichettati, imballati e presentati» conformemente alle disposizioni del regolamento e degli altri pertinenti atti della legislazione comunitaria.

 

La nuova etichetta

Ma è soprattutto l'etichetta quella più coinvolta nelle modifiche previste dal regolamento. Sull'etichetta, infatti, dovrà figurare l'elenco delle materie prime che compongono il mangime, recante la dicitura "composizione" e il nome di ogni materia prima, «enumerandole nell'ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore di umidità del mangime composto». Potrà anche essere indicato il tenore in peso. Più precisamente, dovranno essere indicati il nome e la percentuale in peso di una materia prima per mangimi se la sua presenza è sottolineata sull'etichetta in parole, immagini o grafici.

 

Trasparenza e protezione

Sulla composizione del mangime è da tempo aperta una discussione che vede contrapposti i sostenitori della trasparenza dell'etichetta e quanti sostengono al contrario che la composizione del mangime è il frutto di un lavoro di ricerca e di studio quanto mai complesso e pertanto rientra nel campo della riservatezza e protezione come tutte le “proprietà intellettuali”. Nel regolamento adottato dal Parlamento Europeo è evidente il tentativo di trovare un compromesso accettabile rispetto a queste due tesi, per molti versi inconciliabili. Si è infatti deciso che la persona responsabile dell'etichettatura, dovrà mettere a disposizione dell'acquirente, «su richiesta», informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, «in una gamma +/- del 15 % del valore, secondo la formulazione dell’alimento». E' poi lasciata facoltà al produttore di mangimi di richiamare l'attenzione sulla presenza o meno di un componente del mangime, su una caratteristica o su un particolare processo produttivo che rappresenta un motivo di apprezzamento del mangime stesso. Si specifica però che tali indicazioni suppletive devono essere “oggettive, verificabili dalle autorità competenti, e comprensibili per l'utilizzatore dei mangimi.”

Completa il quadro normativo l'istituzione di un elenco di prodotti dei quali sarà limitata o vietata la commercializzazione e un catalogo comunitario delle materie prime la cui finalità è favorire lo scambio di informazioni sulle caratteristiche e sulle proprietà dei vari componenti che possono rientrare nella formulazione di un mangime.

Il regolamento non si occupa solo degli animali in produzione zootecnica, ma anche degli animali da compagnia per i quali l'indicazione del nome specifico della materia prima potrà essere sostituita da quello della categoria alla quale la materia prima appartiene.

 

Le responsabilità

E' opportuno rammentare che un passaggio del regolamento specifica che gli operatori del settore (dunque anche gli allevatori) saranno responsabili della rintracciabilità dei mangimi, essendo in grado di individuare chi abbia fornito loro un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un mangime.

A essere coinvolti dalle novità previste dal regolamento sono, per la sola Italia, oltre sei milioni di bovini, 9 milioni di suini, 8 milioni di ovini, cui si aggiungono gli animali del settore avicunicolo, che contano oltre 500 milioni di capi per anno. Un “esercito” di animali alimentati non solo con i foraggi aziendali ma anche con i mangimi dell'industria, il cui fatturato si colloca intorno ai 6 miliardi di euro. Una cifra che sale a livello europeo a quota 50 miliardi di euro, senza contare le imprese produttrici di materie prime per mangimi. Importante non solo in termini economici e sociali (vi sono impegnati solo in Italia 8500 persone), ma anche per la salute dei consumatori. Le migliaia di controlli eseguiti nei laboratori delle aziende mangimistiche prima di trasformare le materie prime in mangimi, sono uno dei punti chiave per la salubrità dell'intera filiera. E a questo proposito è utile ricordare che le industrie mangimistiche italiane aderenti ad Assalzoo si sono date da tempo un strumento comune di lavoro, noto come “Codex Assalzoo,” finalizzato anche a promuovere la produzione responsabile di mangimi e innalzare la sensibilità verso l’igiene e la sicurezza alimentare. Assalzoo, in suo comunicato, ha detto infatti di accogliere con soddiisafazione questa nuova normativa che favorisce fra l'altro una armonizzazione a livello europeo e al contempo una maggiore tutela nei confronti del consumatore.