Il fatto

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 296 del 20 dicembre scorso è stato pubblicato il decreto 30 Novembre 2010 di sospensione cautelativa delle autorizzazioni di agrofarmaci contenenti glufosinate ammonio, con effetto immediato (quindi senza smaltimento scorte) e sino al termine della valutazione approfondita del dossier dei formulati, prevista per settembre 2011.

I retroscena

Il provvedimento è stato emanato dopo l'entrata in vigore del Regolamento 790/2009, che ha ufficializzato la classificazione della sostanza come CMR di Categoria 2 (Categoria 1b per il nuovo sistema GHS di prossima introduzione, ma il concetto rimane lo stesso) per via della sua tossicità riproduttiva (vedi approfondimento).

Anche se la normativa comunitaria attualmente in vigore (la direttiva 91/414) consente tranquillamente la commercializzazione di sostanze CMR, a patto che vengano rispettati i criteri sanciti nei principi uniformi (vedi approfondimento 2), l'approccio delle autorità Italiane è sempre stato differente: sin dagli anni '80 è sempre stata vietata la commercializzazione di agrofarmaci contenenti sostanze CMR di categoria 1 o 2, “senza se e senza ma”, anche se una valutazione del rischio secondo i “principi uniformi” avrebbe superato i pur rigidi criteri comunitari (e infatti il glufosinate ammonio è stato regolarmente autorizzato in Europa con la direttiva 2007/25/CE, seppure con richieste di ulteriori dati che sono stati regolarmente forniti dai notificanti e sono in corso di valutazione).
Non possiamo peraltro ignorare che questa posizione italiana sta facendo sempre più proseliti in ambito comunitario e che il nuovo Regolamento 1107/2009 che tra breve sostituirà la Direttiva 91/414 la recepisce quasi integralmente, introducendo importanti restrizioni per i principi attivi CMR di categoria 1 e 2: i mutageni non potranno essere autorizzati (prima potevano), mentre i cancerogeni e i tossici per la riproduzione rimarranno solo se il loro utilizzo comporta un'esposizione umana trascurabile (residui nelle derrate alimentari inferiori al limite analitico, utilizzo in sistemi chiusi, etc.).
Non a caso il provvedimento di sospensione cautelativa cita quasi integralmente il requisito del nuovo regolamento.

 

Forse non tutti sanno che...

Non c'è solo il glufosinate

Anche il famoso erbicida Linuron è classificato CMR di Categoria 2 (1b GHS) di tossicità riproduttiva ed è autorizzato in Europa sin dal 2003 (direttiva 2003/31/CE).

Attenti ai coformulanti

Per 32 agrofarmaci elencati nel “Comunicato relativo ai decreti del Ministero della ottobre 2010 in materia di riclassificazione dei prodotti fitosanitari” (GU n. 276 del 25-11-2010 - Suppl. Ordinario n.260 ) è stata autorizzata una variazione di composizione per sostituire coformulanti classificati CMR di categoria 1 o 2: per i prodotti con la vecchia composizione non è previsto lo smaltimento delle scorte (vedi circolare del ministero della salute).

Approfondimento 1: sostanze CMR

La sigla CMR, acronimo di Cancerogeno-Mutageno-Tossico per la Riproduzione, indica i possibili effetti sulla salute umana di un qualunque agente chimico, fisico (ad esempio le radiazioni) o biologico (ad esempio i virus che causano il cancro). Negli organismi esposti ad agenti cancerogeni possono svilupparsi tumori, nel caso di agenti mutageni possono verificarsi mutazioni genetiche ereditarie e con i tossici per la riproduzione possono aversi danneggiamenti della fertilità o dello sviluppo del feto (teratogenesi).

Poichè il livello di conoscenza scientifica di un potenziale agente CMR può variare notevolmente, la normativa comunitaria sulle sostanze pericolose li ha suddivisi in tre categorie:

Categoria 3 (Categoria 2 nel sistema GHS). la meno grave, indica sostanze (o agenti in genere) i cui effetti sono stati riscontrati solo su animali da esperimento e non esistono sufficienti evidenze che possano dimostrare la loro pericolosità sull'uomo, vista la spesso notevole variabilità fisiologica nell'ambito di specie differenti.

Categoria 2 (Categoria 1b nel sistema GHS). Indica agenti per i quali l'effetto indesiderato è stato documentato con sperimentazioni a lungo termine su animali i cui risultati indicano alte probabilità di analoghi effetti anche sull'uomo.

Categoria 1 (Categoria 1a nel sistema GHS). L'effetto dannoso è stato dimostrato con studi sull'uomo: siamo nel campo delle certezze.

Approfondimento 2: i principi uniformi di valutazione dei formulati in Europa.

La direttiva 91/414 prevede che un agrofarmaco possa essere autorizzato solo se si riesce a dimostrare con studi condotti secondo le buone pratiche che, oltre ad essere sufficientemente efficace, nelle condizioni di impiego proposte (dosi, colture, modalità d'impiego) non provochi effetti inaccettabili nei confronti dell'uomo e dell'ambiente. Una sostanza può quindi essere anche CMR di Categoria 1, ma se ad esempio gli studi dimostrano che l'esposizione dell'uomo è inferiore al livello massimo tollerabile, e che quindi non vi sono effetti inaccettabili, non vi sono motivi per non autorizzarla.