"Il Decreto del Masaf sul funzionamento dei Centri di Assistenza Agricola (Caa) incassa l'intesa in Conferenza Stato Regioni. L'obiettivo è garantire procedure uniformi e tempi ridotti nei pagamenti per le domande di aiuto pubblico in agricoltura, a vantaggio di tutto il settore" così una nota stampa del Ministero dell'Agricoltura dell'8 febbraio scorso, in occasione della seduta della Conferenza Stato Regioni che ha fornito l'atteso via libera al provvedimento.

 

"I Centri di Assistenza Agricola radicati sul territorio rappresentano un anello imprescindibile per gli agricoltori nella gestione dei fascicoli aziendali e nel pagamento dei contributi comunitari" continua la nota.

 

"Il provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - vi si aggiunge - tiene conto delle esigenze espresse dai professionisti, garantendo al contempo la separazione tra attività di consulenza e di assistenza secondo le richieste europee. Viene inoltre garantito appieno il ruolo fondamentale delle regioni, perseguendo allo stesso tempo un coordinamento più stretto, a cominciare dalla gestione dei dati, con Agea". Null'altro.

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E subito una nota del Consiglio Nazionale degli Agronomi e Forestali tiene a precisare che nulla cambia in realtà rispetto alla prime bozze circolate del Decreto e che sarebbero disattese proprio le richieste dei liberi professionisti: atteso che tutti gli operatori dei Caa dovranno essere dei lavoratori dipendenti dei centri e solo ordini di servizio interni allo stesso ufficio stabiliranno i ruoli di istruttore delle pratiche, a tutela degli agricoltori e verificatori, intesi a tutelare il lavoro degli istruttori a tutela degli interessi di regioni, Stato e Ue.

 

AgroNotizie® prova a rileggere - per quanto possibile in parallelo - le norme ordinamentali del provvedimento fino ad oggi vigente e quello che andrà in vigore a breve, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo ufficiale è in fase di riscrittura, sulla base delle statuizioni della Conferenza Stato Regioni delle quali qui di seguito si è tenuto conto.

 

Nuove funzioni, dall'Anagrafe alla statistica agraria

Con il nuovo schema di decreto ministeriale le funzioni attribuite ai Caa escono nettamente potenziate e non a caso da tempo si parla di Super Caa. Intanto vengono superati limiti normativi alle competenze rispetto ai servizi da svolgere verso l'utenza, gli agricoltori, nel segno del principio di sussidiarietà. In pratica, purché esista una delega da parte di un ente pubblico, anche senza specifico riferimento ad Agea, agli enti pagatori e alle regioni, il Caa ha facoltà d'intervento. Unico argine, posto dall'articolo 2: le competenze esclusive degli appartenenti agli ordini professionali. Un primo salto di qualità.

 

Sempre l'articolo 2 del nuovo Decreto statuisce la possibilità che l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'Aziende Agricole - detenuto dagli organismi pagatori - sia delegato ai Caa mediante convenzione, unitamente alla costituzione, aggiornamento e tenuta dei singoli fascicoli aziendali. Un passaggio solo apparentemente scontato: se la gestione del fascicolo aziendale era già contenuta nel Decreto Legislativo 74/2018 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Agea e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare", mancava una norma per quanto attiene l'aggiornamento dell'Anagrafe, cosa che attribuisce ai Caa un inedito potere di cogestione dei dati sensibili delle aziende agricole con enti statali e regionali, quali gli organismi pagatori per loro natura sono. In proposito si inserisce una raccomandazione della Conferenza Stato Regioni, che a proposito dell'aggiornamento dell'Anagrafe consiglia una "ampia riformulazione" dell'articolo 2 - che in realtà faceva un po' di confusione anche sulle attribuzioni Caa previgenti contenute nel Decreto legislativo 74/2018 - che sotto si riporta integralmente.

 

"Stabilire l'entità dei corrispettivi da riconoscere ai Caa con riferimento alle regole comuni individuate nello schema tipo di convenzione, cosi come già oggi prevede l'accordo convenzionale tra coordinamento e organismi pagatori, anche al fine di evitare sperequazioni sui territori".

 

"Tenuto conto dei differenti importi che vengono riconosciuti ai Caa per la gestione dei fascicoli aziendali risulta necessario, per uniformità, prevedere che Agea garantisca i medesimi importi per i costi sostenuti per la gestione dei fascicoli aziendali che compongono l'Anagrafe delle Imprese Agricole sul Sian".

 

Altro mercato che si apre per i Caa è quello della statistica agricola, fino ad oggi appannaggio dei comuni. I Caa possono stipulare convenzioni con Istat per l'aggiornamento dei dati di base della statistica agricola nazionale.
In virtù dei nuovi poteri conferiti ai Caa, gli articoli 4 e 5 del nuovo Decreto aprono le porte del Sian ai centri. Non a caso l'articolo 5 statuisce che "all'interno del Sian sono istituiti i seguenti registri informatici:

  • 'Elenco sedi Caa': registro unico a livello nazionale contenente l'elenco dei Caa autorizzati ai sensi del presente Decreto e delle relative sedi;
  • 'Registro Nazionale Operatori': registro unico a livello nazionale contenente le generalità ed il profilo di istruttore ovvero di verificatore degli operatori dei Caa".

 

Un successivo decreto del Masaf, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto qui in esame, provvederà a regolamentare il costante aggiornamento di questi due nuovi registri del Sian.

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I requisiti per il Super Caa

Ovviamente il Decreto prevede un prezzo per i nuovi Super Caa e si tratta dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, vediamoli.

 

Per quanto riguarda le società richiedenti, devono prevedere nello statuto ovvero nell'atto costitutivo la mission di Caa come stabilito dall'articolo 2 del Decreto e avere un capitale sociale minimo di 51.646 euro, salve eventuali deroghe normativamente previste per il tipo di società utilizzata. Il capitale deve risultare interamente versato. I Caa possono anche prevedere attività diverse da quelle stabilite dall'articolo 2 purché non con esse in contrasto.

 

Il Decreto poi pone precisi limiti a chi può esserci dietro un Caa, solo le organizzazioni agricole qualificate, poiché "Le quote o le azioni di società in possesso della qualifica di Caa, e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite solo a soggetti abilitati alla costituzione di Caa; ugualmente le operazioni di fusione e di scissione possono attuarsi tra società in possesso della qualifica di Caa". Inoltre agli operatori che fanno parte di un Caa "è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonché funzioni delegate di controllo".

 

Sul capitolo delle garanzie ai Caa toccherà sottoscrivere una polizza da euro due miliardi e 65mila827 euro e 60 centesimi a garanzia di danni eventualmente arrecati agli agricoltori o alle pubbliche amministrazioni. Agea dovrà stilare la polizza tipo, toccherà poi alle compagnie assicurative ed ai singoli Caa comunicare ad Agea, regioni e province autonome la sottoscrizione delle polizze.

 

Requisiti oggettivi

Per quanto riguarda il nocciolo duro dei requisiti oggettivi finalizzati al riconoscimento di un Caa il Decreto stabilisce, come nel precedente Decreto, che "i locali devono essere facilmente identificabili mediante apposite insegne, accessibili al pubblico per almeno cinque ore giornaliere e per almeno due giorni a settimana". Poi aggiunge, innovando: "e deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore/utente comunque non superiore a un numero di fascicoli medio per operatore, pari a 350 fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9mila ettari".

 

Il che significa che la taglia media aziendale individuata è di circa 26 ettari, contro una media nazionale da ultimo censimento 2020 di 11,1 ettari. Regioni e province autonome possono variare tali limiti nell'ambito dei propri poteri e con riguardo alle realtà locali. Ma la Conferenza Stato Regioni nelle more della ristesura di questo articolo raccomanda di "Valutare un numero fascicoli/operatore che non pregiudichi la funzione di garantire alle aziende agricole una buona qualità del servizio fornito dai Caa. Rimettere alle singole regioni la disciplina di tale rapporto": nessuna esclusa.

 

Requisiti soggettivi

I requisiti soggettivi impongono al personale Caa una buona dose di illibatezza nel settore penale, non devono essere mai stati condannati per commercio di sostanze alimentari nocive e per reati finanziari, ovvero non essere al momento rinviati a giudizio per i reati finanziari. Seguono norme comportamentali per il personale quali il divieto di avere rapporti di lavoro anche a tempo parziale con la pubblica amministrazione, ovvero il doppio impiego in Caa diversi. La Conferenza Stato Regioni in proposito ha richiesto l'inserimento anche del divieto di pantouflage, ovvero la necessità di escludere da un impiego Caa i soggetti provenienti dal pubblico impiego, ma con poteri autorizzativi verso i Caa, nei tre anni dalla fine del rapporto di pubblico impiego.

 

Le due grandi famiglie di operatori Caa: istruttori e verificatori, su di loro, sull'impossibilità per questi ultimi di essere dei liberi professionisti si è consumato lo scontro con il Conaf, ma ecco quali sono i requisiti per gli uni e per gli altri. Due categorie che i Caa devono tenere ben distinte.

 

Gli operatori con funzione di "istruttori", per la ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore agricolo, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi o ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Pac svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

 

Gli operatori con funzione di "verificatori", per la validazione nei Sistemi Informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 127/2022, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi/ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Pac svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, Caa o società ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

 

Gli organismi pagatori mettono a disposizione dei Caa una procedura informatizzata di tracciamento delle attività svolte complessivamente dagli istruttori e dai verificatori nell'esercizio delle funzioni delegate.

 

Controlli

Il regime dei controlli prevede pesanti sanzioni in caso di irregolarità: dalla sospensione dei singoli soggetti coinvolti in casi palesi di conflitto, fino alla perdita del riconoscimento del Caa in caso di reiterazioni delle violazioni.

 

In particolare l'articolo 18 consente agli organismi pagatori, in relazione ai finanziamenti erogati nell'ambito delle attività di cui al Decreto n. 74/2018, di avvalersi di professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, nonché di studi associati costituiti dai medesimi, affinché esercitino funzioni di controllo sulla regolarità dei finanziamenti e delle condizioni di accesso al beneficio. Un rapporto regolato da convenzioni.

 

E chiunque partecipi, in qualsivoglia forma al capitale o attività di un Caa o di una società di servizi, non può svolgere, né direttamente, né indirettamente, le funzioni delegate dagli organismi pagatori ai liberi professionisti. In caso di accertata violazione del divieto, si applicano ai professioni ed al Caa le sanzioni sopra menzionate.

 

In proposito la Conferenza Stato Regioni ha raccomandato di "Verificare i profili professionali, di esperienza e la regolarità dei contributi previdenziali e lavorativi dei dipendenti Caa".

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Il commento del Conaf

Nulla di nuovo, dopo l'approvazione del Decreto relativo al funzionamento dei Caa. Il testo non accoglie le modifiche chieste dai liberi professionisti, agronomi e forestali in testa, "lasciando inalterata un'impostazione a nostro avviso che penalizza l'intero settore agricolo" si sottolinea in una nota del Conaf.

 

"L'ascolto delle diverse posizioni non ha portato al miglioramento della bozza, che resta insufficiente per come è stata approvata, ancora enormemente sbilanciata - dichiara Mauro Uniformi, presidente Conaf -. Non c'è stata la modifica da noi richiesta dell'articolo 7, comma 4, che quindi è ancora inaccettabile poiché collegato all'articolo12 in cui si afferma che gli operatori devono essere esclusivamente a regime di lavoro dipendente subordinato".

 

"Non si fa il bene del comparto agricolo, a cui si chiede di essere innovativo e al passo col mercato, se i dipendenti all'interno dei Caa rivestono la doppia veste di controllore e controllato" si sottolinea infine, perché "Nel documento approvato, la separazione è limitata a una suddivisione dei compiti fra colleghi all'interno del medesimo ufficio".