Gli articoli 36 e 37 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro trattano della formazione e informazione dei lavoratori.

La norma sancisce che è compito del datore di lavoro provvedere "affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione" e assicurare che "ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza".

Il datore di lavoro, coadiuvato dall'Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) può avvalersi di soggetti terzi che eroghino la formazione: tali soggetti sono disciplinati dall'accordo Stato Regioni del 2011 e da quello del 2016.

Uno degli aspetti principali della normativa riguarda l'adeguatezza della formazione, sia intesa come argomenti trattati (molti dei quali sono specificati dalla legge), sia per quanto riguarda la comprensione dei lavoratori: una formazione efficace deve essere ben compresa dai destinatari. Il formatore deve quindi assicurarsi che il linguaggio che utilizza sia capito da tutti, anche da lavoratori eventualmente poco scolarizzati, stranieri o con difficoltà di apprendimento.

La formazione obbligatoria si divide in generale, che viene svolta una volta nella vita del lavoratore, e specifica, che varia in base all'azienda e al suo rischio emerso dalla valutazione dei rischi, e dalle mansioni che il lavoratore ricopre.

A seconda delle attività, il lavoratore potrebbe necessitare di altri corsi, ad esempio per la guida del trattore o del muletto; oppure di corsi di primo soccorso o di antincendio, qualora sia designato come addetto alle emergenze.

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