Con il Decreto Ministeriale n. 315386 del 16 giugno 2023 il Ministero per l'Agricoltura ha riconosciuto le condizioni di forza maggiore e le circostanze eccezionali per i territori dell'Emilia Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane nel mese di maggio 2023.


Il provvedimento, che porta la firma del ministro Francesco Lollobrigida, fissa molte deroghe all'attuale normativa in materia di agricoltura, per favorire la ripresa delle aziende colpite dalle calamità, con novità sulla domanda unica, lo Sviluppo Rurale e altre misure d'intervento a regia nazionale e regionale.

 

Per quanto riguarda la delimitazione territoriale di queste deroghe, legate alle circostanze eccezionali ed al caso di forza maggiore, si rinvia ai comuni individuati dal Decreto Legge n.61 del 1° giugno scorso.

Come per altro già in parte noto, l'elenco dei comuni interessati all'applicazione di quanto previsto dal Dm "Forza Maggiore e Circostanze Eccezionali" potrà essere ampliato con ulteriori atti ministeriali o regionali.

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Più tempo per tutte le domande

La presentazione della domanda unica e delle domande dei Programmi di Sviluppo Rurale e relativi trascinamenti delle vecchie programmazioni e del Complemento di Sviluppo Rurale, relativamente alle aziende con sede legale o superfici aziendali nei comuni elencati nell'allegato 1 del Dl numero 61 del 1° giugno 2023, è consentita oltre il 30 giugno 2023, senza penalità. Il termine ultimo per la presentazione sarà fissato dagli organismi pagatori a 15 giorni dopo la fine dello stato di emergenza.

 

Le deroghe sulla domanda unica

L'articolo 3 del provvedimento ministeriale chiarisce quali siano le deroghe previste sulle condizioni di ammissibilità dei premi richiesti per le domande sul Primo Pilastro. Nel comma 1 si afferma: "il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto relativo agli animali e alle superfici ubicate nei territori oggetto della delimitazione, che risultavano ammissibili nel momento in cui sono insorte le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, fermo restando la non ammissibilità al sostegno accoppiato delle colture non seminate o non trapiantate prima del verificarsi delle predette condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali".

 

Inoltre il secondo comma stabilisce: "Alle colture destinatarie del sostegno accoppiato, seminate o trapiantate prima del verificarsi delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, non si applicano le condizioni di ammissibilità stabilite nel Decreto del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022".

 

Infine, per i capi allevati e le coltivazioni localizzati nei territori delimitati, ammissibili al premio di base, o ai premi accoppiati, o agli Ecoschemi richiesti in domanda unica, non sono previste sanzioni o mancati pagamenti se questi erano in essere prima dell'instaurarsi delle cause di forza maggiore.

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Sviluppo Rurale blindato

Nell'articolo 3 del Decreto sono dettagliati gli interventi e le deroghe sulle domande per lo Sviluppo Rurale.
La più importante è quella sulle condizioni di ammissibilità ai premi: per l'anno 2023, per le aziende ricadenti nei territori delimitati, per le quali sono venute a mancare le condizioni di ammissibilità a causa degli eventi calamitosi, non saranno applicate sanzioni o decadimento delle domande presentate.

 

Inoltre, i premi richiesti per gli animali e per le superfici ubicate nei territori soggetti a calamità, che risultavano ammissibili al contributo nel momento in cui sono insorte le condizioni di forza maggiore, saranno regolarmente pagati anche se questi non sono più in essere. Dal 2024, se non ripristinate, sarà applicata una decurtazione del premio sulla superficie non richiedibile, ma non sarà applicata una percentuale di penalizzazione sull'interezza della domanda.

 

Più avanti nell'articolo 3 del Decreto si prevede che gli investimenti o le opere realizzate con il cofinanziamento del Psr, ma danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, siano pagabili a condizione che il beneficiario dimostri che l'intervento sia stato eseguito e che venga presentata la domanda di pagamento corredata dalla documentazione normalmente richiesta.

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Deroghe per il settore vino

Gli ultimi commi dell'articolo 3 riguardo le deroghe per il settore vino e sono riconducibili a due misure: la ristrutturazione e riconversione vigneti e gli investimenti.

 

Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti: per gli interventi completati nella campagna 2022-2023 sulle superfici vitate ricadenti nei territori delimitati, l'aiuto sarà erogato sulla base della superficie indicata nella domanda di aiuto, anche se i controlli in loco non consentiranno di verificarne l'effettiva realizzazione.

 

Il pagamento del contributo sarà subordinato alla dimostrazione che la superficie vitata sulla quale insiste la domanda sia regolarmente condotta dal beneficiario. Bisognerà presentare poi comunicazione di fine lavori corredata dai documenti fiscali che comprovano la spesa sostenuta. Per gli interventi non completati o non realizzati entro il periodo previsto nella domanda di aiuto, il termine stabilito per terminare i lavori è prorogato di un anno.

 

Misure a investimento per il settore vitivinicolo: per i beneficiari che hanno sede aziendale o i terreni ricadenti nei comuni oggetto della delimitazione, i cui interventi siano stati realizzati prima degli eventi calamitosi, l'aiuto sarà erogato anche se i controlli non consentiranno di verificarne la effettiva realizzazione per cause di forza maggiore, a condizione che venga data dimostrazione che l'investimento è stato realizzato e la relativa spesa è stata regolarmente sostenuta con la documentazione presentata in allegato alla domanda di pagamento.

 

Per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali non saranno applicati recuperi finanziari in caso di mancato rispetto dei vincoli di destinazione d'uso in conseguenza del danneggiamento, distruzione e perdita dei beni.