Lo scorso 28 febbraio a decine di richiedenti iscrizione fertilizzante è giunta una email in cui si comunicava il rigetto della domanda d'iscrizione per errori segnalati con apposito documento allegato al messaggio. Viene concesso tempo sino al prossimo 6 marzo per correggere gli errori, reinviare le domande e dare, allo stesso tempo, comunicazione di avvenuta trasmissione con email a parte (beata burocrazia).
Ci sembra opportuno fare un passo indietro e rivedere quali sono le norme che disciplinano tali procedure. Tutto iniziò nel giugno 2006 quando fu pubblicato il Dlgs 217 (poi rimpiazzato dal vigente Dlgs 75/2010, praticamente identico a quello del 2006) che, all'articolo 8 introduce norme sulla tracciabilità dei prodotti e istituisce il "Registro dei fertilizzanti" (convenzionali e per uso su colture in biologico) ed il "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti".
L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti "nazionali" ed a quelli "CE" consentiti in agricoltura biologica.
Il comma 3 stabilisce anche che il Mipaaf, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, provvede alle iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti mentre il 4 afferma che, sempre al Mipaaf, sono demandate l'istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri.
Importanti dettagli pratici sono poi illustrati negli allegati. Il punto 2 dell'allegato 13 ci informa del fatto che il Mipaaf, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione al registro dei "convenzionali", esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, provvede alla pubblicazione, nel "Registro dei fertilizzanti". Per i fertilizzanti "consentiti in biologico" il punto 7 specifica che c'è da sentire anche il parere dell'Ufficio agricoltura biologica.
Infine, all'allegato 14, punto 3 si legge che il fabbricante può immettere sul mercato fertilizzanti conformi alla normativa vigente solo dopo iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti o comunque solo dopo 90 giorni dalla data di comunicazione della richiesta.
Tutto molto bello, peccato però che per più di undici anni tutto ciò non è mai stato fatto e che tutti i fertilizzanti iscritti ai registri (oltre 10mila in quello dei biologici ed oltre 9mila in quello dei convenzionali) sono stati validati senza alcun tipo di verifica.
Pur plaudendo, quindi, a questa iniziativa prevista per legge ci preme sottoporre al lettore alcuni elementi di riflessione.
- Restano sul mercato migliaia di prodotti la cui domanda non è stata controllata ed altri, identici, la cui iscrizione è stata invece rigettata.
- Sembra che tra le cause di respingimento ci siano i buchi informatici del sistema gestito dal Sian, di conseguenza la domanda non può essere sanata e ripresentata.
- In almeno un caso si tratta di interpretazione della norma, certamente un punto critico ma non tale da poter motivare una mancata iscrizione.
In un settore caratterizzato dall'immobilismo nel comparto dei concimi chimici e in cui le (poche) novità si introducono molto lentamente, si trovano sul mercato prodotti nuovi e pronti a soddisfare esigenze emergenti solo grazie all'iniziativa di tante piccole e medie imprese nazionali. In questo contesto per molti anni siamo stati privati della citata Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti e, da quando si è deciso di reintrodurla grazie all'istituzione dei Tavoli di Lavoro, si è riunita solo un paio di volte e mai per parlare dei problemi relativi ai registri.
Cosa avrebbe dovuto quindi fare il Mipaaf relativamente a verifiche e controlli dei registri online? Innanzitutto sono da rivedere i buchi informatici con criteri oggettivi ed avvalendosi delle competenze presenti anche al tavolo di lavoro sui fertilizzanti. Troppi sono i difetti del sistema a cui si sono aggiunte le scelte soggettive di coloro che lo gestiscono sia dal punto di vista informatico sia in termini di coerenza agronomico-produttiva. Un esempio per spiegarci. Per il "tipo" Inoculo di funghi micorrizici è previsto che nel sistema si indichi su quale tipo di ammendante organico si riproducono le micorrize ma le scelte proposte dal sistema non includono tutti gli ammendanti organici consentiti in agricoltura biologica che si possono utilizzare. Di conseguenza, non trovando l'ammendante utilizzato tra quelli proposti, il registrante non ne seleziona nessuno e, com'è accaduto questa volta, il sistema respinge la domanda.
Per aggirare il buco, si dovrebbe ripresentare la domanda selezionando un ammendate tra quelli proposti anche se poi, in etichetta, se ne indica un altro (quello vero che non si può selezionare). In teoria, in caso di controllo da parte dei funzionari della Repressione Frodi, una cosa del genere potrebbe essere sanzionata.
In secondo luogo, avendo finalmente il Mipaaf deciso di fare controlli di coerenza tra domanda, etichetta, titoli, materie prime, ecc., dovrebbero iniziare col controllare le domande pervenute dall'istituzione dei registri online visto che quelle pervenute in cartaceo dal 2006 al 2014 non erano mai state verificate. Una volta rilevato l'errore/incongruenza si invita il fabbricante a correggere il tutto e gli si dovrebbero concedere alcuni mesi per smaltire le etichette eventualmente non coerenti con la nuova registrazione.
Iniziare, al contrario, a fare questo tipo di verifiche solo sulle domande presentate dopo il 29 settembre 2017 e non ancora registrate, causa un'evidente distorsione del mercato perché si impedisce l'accesso all'ultimo arrivato mentre i concorrenti possono continuare a vendere lo stesso identico prodotto.
Nello specifico, vista la regola dei 90 giorni, un fabbricante che ha presentato domanda lo scorso primo ottobre, non avendo ricevuto osservazioni entro il 31 dicembre e, ritenendo quindi il suo prodotto conforme, può aver deciso di stampare migliaia di etichette ed aver iniziato la commercializzazione del prodotto sin dall'inizio dell'anno per poi scoprire, due mesi dopo, che prodotto ed etichetta sono stati rigettati dal Mipaaf.
Di là dalla palese violazione della regola dei 90 giorni (anche se il silenzio/assenso non è previsto chiaramente) si andrebbero ad acuire le differenze di approccio al mercato tra l'ultimo arrivato ed un "vecchio" registrante a cui non è mai stata controllata la domanda.
Ripetiamo che, soprattutto per i prodotti consentiti in agricoltura biologica, era doveroso e necessario che il Mipaaf iniziasse dopo tanti anni a fare i dovuti controlli visto che dai meno di 2mila fertilizzanti censiti prima del 2006 si è arrivati ad averne oltre 10mila.
Lasciano, invece, stupite le modalità con cui il ministero ha deciso di procedere, il palese ed illegittimo ritardo con cui si sono mossi così come l'impossibilità di adeguarsi ad alcune richieste per evidenti ed irrisolvibili (al momento) problemi informatici.
Buona l'idea, quindi, ma tempi e modi tipici di un'autorità che nella repressione trova l'unica soluzione a mancanze croniche e carenze di un sistema che ancora non funziona.
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Fonte: Agronotizie