Glifosate

Echa ed Efsa, le due agenzie europee che si occupano di chimica e di sicurezza alimentare (e non solo), in un comunicato congiunto hanno annunciato che per poter esaminare i numerosi contributi ricevuti durante la fase di commento alla monografia di valutazione del dossier di rinnovo dell'approvazione Ue del glifosate dovranno modificare la strettissima tabella di marcia, spostando in avanti tutte le scadenze.

 

Secondo il programma aggiornato a fine maggio-inizio di giugno 2022 il Rac (Risk Assessment Committee in seno all'Echa) dovrà discutere sulla classificazione del Glifosate, ponendo (forse) la parola fine al tormentone sulla sua cancerogenicità. Entro la fine di settembre 2022 il gruppo dei paesi valutatori (AGG: Assessment Group on Glyphosate, costituito da Francia, Ungheria, Olanda e Svezia) dovrà inviare la Rar aggiornata (riassunto della valutazione del dossier di rinnovo) all'Efsa.

 

A novembre – dicembre ci saranno i cosiddetti "expert meetings" dove si discuteranno eventuali dubbi emersi durante la valutazione del dossier.

 

Poi la palla (o meglio la patata bollente) passerà all'Efsa che entro luglio 2023 dovrà preparare la cosiddetta "Efsa Conclusion" che servirà come base per la discussione che porterà alla votazione sul rinnovo dell'approvazione del più controverso erbicida del pianeta. Poiché l'approvazione Ue del Glifosate scadrà a fine 2022, dovrà per forza essere pubblicato un regolamento di proroga sicuramente per tutto il 2023, e molto probabilmente anche dopo, con le varie manifestazioni che accompagnano da anni questo tipo di provvedimenti.


Proroghe proroghe

Chissà se ci saranno ripercussioni al Parlamento UE in seguito alla pubblicazione dell'ennesimo regolamento di proroga della scadenza dell'approvazione di 50 sostanze attive per le quali è in corso la valutazione del rinnovo. Questa volta il provvedimento riguarda acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifos metile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea.

 

Lo scorso anno il Parlamento Ue ha discusso una mozione contro la proroga di questo stesso gruppo di sostanze con in più l'erbicida flumioxazin, la cui classificazione tossicologica aveva attirato l'attenzione degli ambientalisti, promotori della risoluzione. Poiché per la "pietra dello scandalo" in pochi mesi le cose sono state messe a posto (la classificazione Cmr è stata da tempo rimossa dopo la presentazione e positiva valutazione di studi più approfonditi e la sostanza attiva è stata rinnovata), forse non ci saranno reazioni a questo provvedimento.

 

Finanziamenti UE e periodi di smaltimento scorte

Normalmente noi non seguiamo il denaro nei nostri contributi, ma questa volta i nostri argomenti si intersecano con i finanziamenti in una vicenda che se non si fosse svolta in Olanda sarebbe degna della migliore tradizione "azzeccagarbuglica" italica.

 

La non meglio definita entità olandese "R. en R." aveva presentato ricorso al locale Ministero dell'Agricoltura, della Natura e della Qualità degli Alimenti in quanto aveva decurtato del 3% i finanziamenti della Pac al ricorrente perché aveva utilizzato un prodotto revocato dopo la scadenza del periodo di utilizzo. In particolare, il termine per l'utilizzo del prodotto scadeva a gennaio 2017 e l'entità lo stava ancora utilizzando nel 2018, rilevata nell'ottobre dello stesso anno da un ispettore preposto ai controlli. L'infrazione ha comportato il mancato rispetto dei criteri di condizionalità che ha portato alla decurtazione del 3% nei finanziamenti comunitari. L'entità ha fatto causa perché i criteri di condizionalità comportano il rispetto dell'articolo 55 del regolamento 1107/2009 che recita: "... I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto...". Poiché l'articolo che impone di utilizzare prodotti fitosanitari autorizzati è il 28 e non il 55, i ricorrenti hanno ben pensato di non essere obbligati a utilizzare prodotti autorizzati e a rispettare i tempi di smaltimento scorte per avere diritto ai finanziamenti comunitari. La Corte Ue ha confermato invece che il Ministero aveva ragione e i ricorrenti torto e soprattutto una gran faccia tosta.

 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Comunicato stampa sul glifosate
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione del 5 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/ olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea
  • Sentenza della Corte (Decima Sezione) 5 maggio 2022 "Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (Pac) – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Allegato II – Criterio di gestione obbligatorio 10 – Regolamento (UE) n.1107/2009 – Articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Riduzione o esclusione di tutto o parte dell'aiuto ricevuto a titolo della PAC – Inosservanza delle regole di condizionalità – Uso di un prodotto fitosanitario che non è o non è più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest'ultima ipotesi, il cui termine ultimo di utilizzo sia scaduto"