Nei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020, prorogati fino al 2022, c'è una misura molto importante per l'agricoltura nelle zone svantaggiate: è la Misura 13, che assicura a vario titolo compensazioni per le perdite di reddito agrario conseguenti ai maggiori costi che un'agricoltura in tali aree impone. La tipologia d'intervento più importante - la "Indennità compensativa zone montane" - individua quali beneficiari gli agricoltori che vivono nelle zone definite dai vari ordinamenti regionali come montuose e le aree ad esse contermini. Ma nel corso del 2021 Agea ha inviato ai beneficiari della misura 13 plurimi avvisi di pagamento, chiedendo il rimborso di una parte dei soldi già pagati sulle campagne 2018 e 2019 proprio per "l'indennità compensativa zone montane".

La richiesta di rimborso, richiamando presunte e generiche indicazioni della Commissione Europea, è fondata sull'applicazione di un nuovo algoritmo di calcolo degli importi delle riduzioni e delle sanzioni, che ha comportato la rielaborazione delle domande di pagamento (per gli anni 2018 e 2019), facendo emergere importi versati in eccesso e, quindi da recuperare. Da qui la proposizione, in alcuni casi, di ricorsi da parte degli agricoltori.

E in Campania c'è un caso che fa già discutere: il Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli ha sospeso gli effetti di una nota Agea che, stabilendo l'indebita percezione di parte dell'aiuto, ne chiedeva il rimborso all'agricoltore, iscrivendolo nel registro dei debitori dell'ente pagatore. E ad ottobre prossimo è fissata l'udienza di merito. Il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva proprio perché ha rilevato che l'asserito cambiamento dell'algoritmo di calcolo sarebbe avvenuto in mancanza di norme precise in tal senso. Il nuovo algoritmo, addirittura elaborato su presunte e non specificate indicazioni della Commissione Ue, non sarebbe altro che un fantasma giuridico.

Un caso che AgroNotizie prova qui ad analizzare, perché di ampio interesse generale. Secondo l'avvocato Vincenza Gentilcore dello Studio FL & Partners di Salerno, amministrativista esperta in diritto comunitario e agricolo, che ha sollevato il caso davanti al Tar Campania di Napoli, la nota di indebita percezione di parte dell'aiuto è infondata, poiché non sussistono le basi normative per poter anche solo sostenere che sia cambiato qualcosa nel calcolo dell'aiuto. Ecco cosa ha raccontato ad AgroNotizie.


Avvocato, in via preliminare e per essere chiari le chiedo: la nota di indebita percezione di parte dell'aiuto pervenuta al suo assistito, riguarda per caso anche errori di calcolo delle superfici oggetto dell'aiuto, o magari inerisce il mutato valore dei titoli?
"No, le note sono due e lapidarie, notificate entrambe nel settembre scorso. E Agea cita semplicemente l'applicazione di un nuovo algoritmo di calcolo degli importi delle riduzioni e delle sanzioni, in base al quale ha rielaborato le domande di pagamento del mio assistito relative agli anni 2018 e 2019 per la Misura 13.1.1 'Indennità compensativa zone montane' del Psr Campania 2014-2020, accertando una indebita percezione per una somma complessiva di oltre 4.800 euro".

Le indennità erano state regolarmente pagate o esisteva un contenzioso pregresso?
"Si tratta di due annualità già pagate a seguito dell'attività di verifica e controllo di ammissibilità, entrambe rese definitive sin dalla data di pubblicazione dei rispettivi decreti di finanziamento, per l'anno 2018 dal mese di giugno 2019 e per l'anno 2019 dal giugno 2020 e pagate nei termini prescritti dalla normativa di settore: per l'anno 2018 entro il mese di giugno 2019 e per l'anno 2019 entro il mese di giugno del 2020".

Domanda regolare, regolarmente pagata, ma poi decurtata: lei ha eccepito innanzi al Tar il difetto di base giuridica per tale richiesta da parte di Agea, come la possiamo spiegare?
"Semplicemente non vi è traccia nel pur complesso intreccio normativo che caratterizza l'indennità compensativa di alcun mutamento dell'algoritmo che giustifichi una tale richiesta e l'iscrizione del mio assistito nell'elenco dei debitori, e tale aspetto è stato colto dal Tar già nell'ordinanza del 14 dicembre scorso con la quale ha rilevato che il ricorso si presenta sorretto da adeguato fumus boni juris: 'avuto riguardo alla mancanza di trasparenza e conoscibilità del nuovo algoritmo di calcolo applicato dall'amministrazione resistent, - scrive il Tar -, nonché alla mancata indicazione della fonte normativa che imporrebbe l'applicazione del nuovo algoritmo anche alle domande già definite e finanziate, elementi che refluiscono sulla legittimità della decisione assistita dall'ausilio della algoritmica'".

Per altro il sistema di calcolo conosciuto e noto per il pagamento di questa indennità è già molto complesso, lo vuole ricordare schematicamente?
"Sì, il contributo per ettaro massimo per le zone montane è stabilito in 450 euro, ma esso varia contemporaneamente in relazione al numero degli ettari posseduti dal beneficiario, per effetto dell'applicazione del principio di degressività e in base all'altitudine media e alla pendenza media delle superfici. In Campania, in particolare, si hanno contributi massimi applicabili, al netto della degressività, per pendenze maggiori del 20% associate ad altitudini superiori a 600 metri sul livello medio del mare, caso opposto per altitudini inferiori a 600 metri associate a pendenze inferiori al 20%. In mezzo tutti gli altri casi presentano un'uguale percentuale di riduzione".

Dimensione della SAU

e classi di riduzione dell'aiuto per per applicazione del meccanismo di degressività

Valore dell'indennità in euro ad ettaro

Pendenza maggiore 20%

Altitudine maggiore di 600 metri

Valore dell'indennità in euro ad ettaro

Pendenza maggiore del 20% e Altitudine minore o uguale a 600 metri

Pendenza minore o uguale al 20% e Altitudine maggiore di 600 metri

Valore dell'indennità in euro ad ettaro

Pendenza minore o uguale al 20%

Altitudine minore di o uguale a 600 metri

Fino a 9,99 ettari il 100% 450 405 360
Da 10 a 49,99 ettari il 56% 252 227 202
Da 50 a 99,99 ettari il 28% 126 113 101
Da 100 a 300 ettari il 14% 63 57 60
Oltre i 300 ettari 0% 0 0 0

Il sistema di calcolo della tipologia 13.1.1 del Psr Campania per le zone montane

Fonte: avvocato Gentilcore, dall'atto di citazione in giudizio contro Agea

Avvocato, nella costituzione Agea come ha reagito?
"Semplicemente Agea Ente Pagatore si è costituita in giudizio, ma senza nulla eccepire sia sulla mancata specificazione del nuovo algoritmo (a tutt'oggi ancora non conosciuto), sia sulla fonte normativa, da cui sarebbe scaturito il ricalcolo delle domande di pagamento con efficacia retroattiva. Tanto conferma che la complessa ed approfondita attività istruttoria effettuata per la predisposizione del ricorso, indirizzata a comprendere e giustificare le indebite richieste di Agea nonché la fonte normativa che avrebbe imposto il ricalcolo, ha restituito esiti positivi, che sono rimasti incontestati in sede giudiziaria. Almeno finora. Forse ne sapremo di più ad ottobre, quando si terrà l'udienza di merito".