Lo scorso 28 febbraio è entrato in vigore il Decreto FER X Transitorio, il meccanismo che sostiene la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Il provvedimento, che supporta tecnologie come il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione, sarà valido fino al 31 dicembre 2025.

 

Sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) è stato pubblicato il commento del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, ovvero: "Proseguiamo con l'obiettivo di sostenere la produzione italiana di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili per favorire l'innovazione e la sicurezza energetica del Paese. È un provvedimento molto atteso da imprese e famiglie a conferma che la transizione verde e l'adozione di tecnologie pulite sta accelerando e coinvolge un numero crescente di operatori".

 

Stanno davvero così le cose? Il provvedimento in questione sembra a prima vista una palese violazione del principio di neutralità tecnologica, introdotto nel diritto europeo con la Direttiva 2009/140/CE, specificatamente per le tecnologie di telecomunicazione e poi diventato per estensione di applicazione generale a tutti gli argomenti legislativi. Nella fattispecie di nostro interesse, il principio di neutralità tecnologica è stato invocato nel 2021 da sette leader di Paesi dell'Unione Europea che hanno scritto una lettera indirizzata alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nella lettera menzionavano l'importanza di seguire il principio di neutralità tecnologica nel puntare a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

 

"Chiediamo alla Commissione Europea di garantire che la politica energetica e climatica dell'Ue tenga conto di tutti i percorsi verso la neutralità climatica secondo il principio della neutralità tecnologica. In questo contesto, tutte le tecnologie - disponibili e future - a zero e basse emissioni devono essere trattate equamente nell'ambito di tutte le politiche, includendo la tassonomia degli investimenti sostenibili, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050".

 

La Commissione Europea sembra aver fatto orecchie da mercante, legiferando in modo palesemente discriminatorio nei confronti di tutte le tecnologie basate su processi di combustione. Il 16 gennaio 2025 è stata presentata un'interrogazione formale alla Commissione Europea, la quale, alla data in cui vengono scritte queste linee (23 marzo 2025) rimane ancora senza risposta.

 

L'attuale Governo si è sempre dimostrato critico nei confronti delle disposizioni del Green Deal, in particolare quelle che colpiscono le industrie dell'automobile e delle apparecchiature a gas. Come mai il nuovo Decreto sembra discriminare gli impianti di biogas e biomasse agricoli? La risposta la troviamo nei prolegomeni del Decreto stesso: "CONSIDERATO infine, che all'articolo 42, commi 2 e 3, il decreto legislativo n.199 del 2021 stabilisce che: a) i criteri di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed efficienza energetica di cui al medesimo articolo 42 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa e di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa; 4 b) l'accesso a nuovi meccanismi di supporto da parte dei predetti impianti è comunque condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12 dell'articolo 42, e che tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di supporto".

 

Quindi, per il settore delle bioenergie non cambia niente: il Decreto rimanda alla normativa esistente. L'unica disposizione del Decreto di cui possano avvalersi le aziende agricole per ottenere qualche agevolazione è contenuta nell'articolo 7 (Criteri di selezione dei progetti e ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive), al comma 6, nei punti a) b) e d):

  • a) solo per gli impianti fotovoltaici: rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto su cui è installato l'impianto; (ovviamente, solo per quelle aziende agricole che abbiano ancora fabbricati con tetto in eternit);
  • b) solo per impianti fotovoltaici: interventi di rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
  • d) presenza di un sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica secondo criteri definiti nelle regole operative di cui all'articolo 12 al presente decreto.

 

L'Allegato 3 definisce ulteriori requisiti che devono avere i suddetti impianti fotovoltaici, agrivoltaici e quelli installati su specchi di acqua: "…la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

  • a) sono realizzati con componenti di nuova costruzione;
  • b) i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 e s.m.i.;
  • c) per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture in eternit o comunque contenenti amianto, tali superfici devono essere completamente rimosse. Il GSE rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12".

 

Concludiamo la nostra disamina del Decreto FER X Transitorio con alcune riflessioni:

  • Il Decreto è stato pubblicato il 30 dicembre 2024 ed è valido fino al 31 dicembre 2025. Poiché è entrato in vigore il 28 febbraio 2025, rimangono solo dieci mesi di tempo utile per presentare le domande, ottenere i permessi e presentare i progetti alle aste del Gse. Per quanto l'articolo 8 stabilisca procedure autorizzative semplificate - ma solo per grandi progetti fotovoltaici - a nostro modesto parere il Decreto ha poche probabilità di contribuire effettivamente ad una maggiore crescita delle fonti energetiche rinnovabili.
  • In un contesto di guerra ibrida come quello innescato dai presidenti Donald Trump e Vladimir Putin per destabilizzare l'Europa, spendere soldi pubblici per incentivare il fotovoltaico è una scelta poco strategica per i seguenti motivi:
     • Il 78% dei moduli fotovoltaici prodotti nel mondo proviene dalla Cina, Paese alleato storico della Russia. L'Europa ha acquistato il 43% della produzione cinese nel 2024.
     • Circa il 27% dell'acciaio necessario per le strutture dei moduli agrivoltaici è importato da Cina, India, Turchia e Usa.
     • In caso di effettivo conflitto armato, i sistemi fotovoltaici sono obiettivi più facili da sabotare per le "cellule dormienti" e perfino per i "lupi solitari". Non servono esplosivi né alta tecnologia, basta una fionda e un po' di abilità a lanciare i sassi. Questo perché gli impianti sono composti da stringhe, gruppi di pannelli collegati in serie, in modo da ottenere il voltaggio desiderato. Poiché la potenza dell'impianto è il prodotto della corrente per il voltaggio, e la corrente di una stringa dipende esclusivamente dall'intensità dell'irraggiamento solare, per ottenere la potenza desiderata con pieno sole è necessario collegare più stringhe in parallelo. Se vengono danneggiati almeno due pannelli di una stringa, i diodi di protezione la escludono per evitare danni ulteriori ai pannelli restanti. Basta dunque danneggiare due o tre pannelli di ogni stringa per mandare in blocco l'intero impianto.
     • Per una data potenza nominale, la superficie occupata da un sistema fotovoltaico è da dodici a diciotto volte quella di un impianto a biogas o biomasse. Ciò rende più difficile la sorveglianza per prevenire sabotaggi.
     • Il fattore di utilizzo di un impianto a biogas o biomasse è di oltre 8.500 ore/anno, mentre le ore di sole medie nelle località più produttive (Catania, Cagliari e Siracusa) arrivano appena a 3.240 ore/anno.
    I sistemi fotovoltaici possono invece giocare un ruolo importante nel garantire la resilienza di una società sotto attacco nel caso dei piccoli impianti dotati di batteria di accumulo, dimensionati per l'autoconsumo e non per la cessione di energia alla rete.
  • Un altro aspetto che il Decreto non ha considerato è l'utilizzo dei sistemi eolici per il pompaggio d'acqua. Infatti, la definizione di impianto eolico contenuta del Decreto è " …l'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l'inverter e il sistema di controllo".
    Il consumo energetico per il pompaggio di acqua per irrigazione si può stimare in 387mila MWh/anno (probabilmente il consumo attuale è ancora più alto). Si potrebbe sollevare il sistema elettrico nazionale da tale carico semplicemente promuovendo il ritorno ad una tecnologia vecchia di secoli, ma non per quello meno efficace: il pompaggio di acqua mediante apposite turbine eoliche e l'accumulo in semplici vasche in terra compattata e impermeabilizzata con teli di plastica, magari coperte per minimizzare le perdite per evaporazione. Tale tecnologia non richiede l'importazione di terre rare né altri materiali strategici, e l'efficienza complessiva è maggiore di quella di un sistema fotovoltaico o eolico abbinato ad una pompa elettrica. Per chi volesse approfondire, l'argomento è trattato nel dettaglio nel libro "Progettazione di microturbine eoliche".