L'emergenza coronavirus ha bloccato per diversi mesi il nostro paese, provocando ingenti danni a molti settori dell'economia nazionale che faticano a ripartire nonostante le misure previste da Governo e regioni. Uno dei comparti più colpiti dal lockdown è sicuramente quello del turismo, che vede ristoranti e alberghi alle prese con numerose prenotazioni annullate, soprattutto da parte degli stranieri. Tra le strutture ricettive rientrano anche gli agriturismi che negli ultimi anni hanno registrato una crescita ed un apprezzamento costanti e che ora provano a pianificare la ripresa, nel rispetto delle regole fissate dalla legge, ma anche cercando di cogliere le tante opportunità offerte dalla normativa.

I temi legati alla riapertura sono stati al centro del webinar "L'agriturismo ai tempi del coronavirus" organizzato da ConsulenzaAgricola.it, che ha puntato i riflettori sulle problematiche civilistiche e fiscali legate alla disciplina dell'agriturismo, esaminata con particolare riferimento alle disposizioni specifiche previste dalla Regione Emilia Romagna.
All'appuntamento online sono intervenuti Vanni Fusconi (avvocato tributarista, esperto del settore agricolo), Stefania Avoni (avvocato civilista, esperta in materia contrattuale) e Andrea Fiumi, consulente del lavoro, che hanno affrontato la materia a 360 gradi, cercando di dare risposte ai tanti dubbi che attanagliano gli operatori.

I lavori sono iniziati con un inquadramento dell'attività agrituristica, la cui prima regolamentazione risale alla legge 730 del 1985, sostituita nel 2006 dalla legge 96. L'attività agrituristica è considerata "connessa" a quella agricola se: svolta da imprenditori agricoli singoli o associati; esercitata attraverso l'utilizzo della propria azienda agricola; rimane in rapporto di connessione e complementarietà alle attività agricole previste dall'art. 2135. 
Il regime proprio dell'attività agrituristica è definito dalla legge 413/91; si tratta di un regime forfettario che prevede ai fini Iva l'applicazione di una percentuale di detrazione pari al 50% dell'imposta sulle operazioni attive, mentre ai fini delle imposte sui redditi il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi derivanti dall'attività agrituristica un coefficiente pari al 25%. In Emilia Romagna la normativa di riferimento sulle attività agrituristiche è la legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009 modificata dalla legge regionale n. 14 del 26 luglio 2016 e dalla legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017.
 


Decreto Rilancio: le misure

Innanzitutto, l'articolo 25 del dl 34/2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio) istituisce un contributo a fondo perduto a "favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva già attiva alla data del 30 aprile 2020", che hanno registrato un calo del fatturato a causa della pandemia da Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa.

L'ammontare del contributo a fondo perduto si determina applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato ed i corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 e lo stesso ammontare riferito al mese di aprile 2019. La percentuale da applicare al minor fatturato rilevato è inversamente proporzionale all'ammontare dei ricavi o dei compensi (o volume d'affari per i soggetti che non rilevano i ricavi) del periodo d'imposta precedente a quello in corso, ovvero il 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare ed è distribuita su tre scaglioni: fino a 400mila euro è del 20%, da 400mila euro a 1 milione di euro è del 15%, da 1 milione di euro a 5 milioni è del 10%. La trasmissione dell'istanza deve essere effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate oppure tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate utilizzando il modello approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento n. 0230439/2020. Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate entro il 13 agosto 2020.

Un altro provvedimento sicuramente rilevante è il credito d'imposta istituito dall'articolo 125 del decreto nella misura del 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, il monitoraggio della temperatura ecc... fino ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario. Le risorse stanziate per il 2020 ammontano nel complesso a 200 milioni di euro.

L'articolo 176 del dl n. 34/2020 istituisce poi il Tax credit vacanze, un nuovo credito riconosciuto ai nuclei familiari aventi un reddito Isee in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del Ddpcm 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40mila euro.
Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai B&B. Nel caso di nuclei familiari composti da più di due persone la misura massima dell'agevolazione è di 500 euro, per i nuclei composti da due persone è di 300 euro mentre ammonta a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

E per quanto riguarda la pubblicità? A tale proposito, l'articolo 98, c. 1, del dl n. 18/2020 modifica il credito d'imposta destinato agli investimenti per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali cartacei (anche online), emittenti televisive e radiofoniche (necessariamente testate giornalistiche registrate al tribunale con un direttore responsabile di riferimento). Limitatamente al 2020 sarà agevolabile l'intera somma investita con l'attribuzione di un credito d'imposta del 50%.

Sempre in materia di crediti di imposta, l'articolo 28 del dl n. 34/2020 ne istituisce uno nuovo per i canoni effettivamente corrisposti per l'affitto di immobili non abitativi. Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio. L'agevolazione scende al 30% in caso di affitto d'azienda. Ne possono fruire i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Alle strutture alberghiere il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato.


Sostegno economico: il piano del Governo

A causa del lockdown che ha imposto la chiusura di molte attività, in primis quelle alberghiere e della ristorazione, il mondo dell'agriturismo si è trovato per la prima volta a dover ricorrere a forme di sostegno economico per i propri lavoratori.

Le tipologie di ammortizzatori sociali che interessano il settore agricolo sono essenzialmente la Cgid, Cassa integrazione guadagni in deroga, e la Cisoa, Cassa integrazione salariale operai agricoli. Alla luce dell'emergenza sanitaria, le imprese e i datori di lavoro sono stati tutti accomunati dagli eventi riconducibili alla pandemia legata a Covid-19 per un periodo iniziale di nove settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 riguardante i lavoratori assunti alla data del 25 marzo 2020 (dl 34/2020). In base al dl 18/2020 art. 30, agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro ai quali si aggiungono 600 euro per il mese di aprile e 500 euro per il mese di maggio (Rif. a dl successivi).

Inizialmente alcune regioni, tra cui l'Emilia Romagna, avevano escluso i lavoratori agricoli assunti con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'art. 30 dl 18/2020 dalla possibilità di ottenere l'indennizzo dei 600 euro. Ma con circolare n. 49/2020 del 30 marzo 2020 l'Inps è intervenuto precisandone l'applicazione senza intervenire sulle incumulabilità con altre indennità o altri ammortizzatori sociali previsti dall'art. 31 del dl 18/2020.
Le regioni hanno così rivisto ed integrato le proprie delibere.
 


Ripartenza in sicurezza: i provvedimenti da adottare

A questo proposito, l'ordinanza 23/05/2020 n. 87 stabilisce misure di carattere generale, altre per le aree ed i servizi e provvedimenti specifici per tipologia di struttura.

Tra le prime, l'obbligo di predisporre cartelli informativi, anche in inglese, negli spazi comuni, la dotazione di Dpi personali per i dipendenti, l'utilizzo di guanti monouso, il divieto di ingresso in caso di febbre ≥ 37,5, la programmazione delle operazioni di pulizia e disinfezione.
Discorso simile per le aree di ricevimento, gli alloggi e gli uffici, dove è necessario tra l'altro delimitare gli spazi con segnaletica orizzontale, differenziare, ove possibile, gli ingressi in entrata ed in uscita, indossare la mascherina in caso di più addetti alla reception, fornire a personale ed ospiti gel igienizzante, prediligere sistemi automatizzati di registrazione o operazioni da remoto per il check in ed il check out.

Per gli alloggi, occorre tenere i letti distanziati di due metri e garantire all'interno della camera la distanza interpersonale di almeno un metro, utilizzare lenzuola, coprimaterasso e copri federa monouso in cotone lavabile a 90°C, sanificare le coperte con adeguati detergenti e disinfettanti ad ogni cambio cliente, garantire di notte un ricambio d'aria adeguato, di giorno arieggiare e disinfettare la camera; regole di questa natura anche per uffici e servizi igienici con l'obbligo di indossare le mascherine in uffici con più persone salvo che non siano installati divisori tra le postazioni, effettuare la pulizia e la disinfezione delle postazioni di lavoro e degli strumenti in dotazione a fine turno, evitare l'ingresso negli uffici di clienti e fornitori, pulire e disinfettare i servizi igienici comuni almeno due volte al giorno mettendo a disposizione dei clienti kit di pulizia e di disinfezione.

Per quanto concerne le misure specifiche per l'agriturismo (aree all'aperto, intrattenimento, attività sportive e aree giochi per bambini), l'ordinanza prevede tra le varie misure, l'obbligo di pulire e di disinfettare giornalmente le superfici delle aree esterne (panchine ed altre sedute, corrimano, ecc....), di svuotare giornalmente e disinfettare i portarifiuti nelle aree comuni all'aperto, di posizionare alle entrate di queste aree dispenser di gel detergente per le mani e guanti monouso, la necessità di affissione di cartelli ben visibili, la sospensione o la riorganizzazione in piccoli gruppi delle attività di svago. Sono vietati gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali salvo quelli di ascolto con postazioni sedute ad adeguata distanza l'una dall'altra; l'attività sportiva è ammessa se garantita la distanza interpersonale di almeno due metri (i genitori devono vigilare sul rispetto da parte dei bambini delle indicazioni anti Covid-19).

In merito all'attività di agricampeggio, l'ordinanza n. 82 stabilisce sia preferibile istituire percorsi di entrata e di uscita differenti con tornelli o sbarre di ingresso ed uscita da modificare per permettere l'apertura senza l'uso delle mani, adottare distanza di sicurezza di almeno un metro alla reception ed usare, ove necessario, la mascherina, consiglia poi l'utilizzo di segnaletica orizzontale per evitare assembramenti alla reception. È inoltre prevista la pulizia dei bungalow o delle case mobili ad ogni cambio di clientela, è istituito l'obbligo di mettere a disposizione per ogni unità abitativa un kit con disinfettante, di pulire i servizi igienici comuni almeno due volte al giorno e viene incentivata la consegna degli alimenti ordinati in remoto presso le piazzole, i bungalow, le case mobili.

Per la fruizione di piscine e solarium, infine, occorre rispettare la distanza interpersonale di un metro, indossare i Dpi nelle aree comuni al chiuso, indossare i Dpi per il personale che accompagna il cliente all'ombrellone, disinfettare lettini e sdrai ad ogni cambio di clientela, prevedere la possibilità di percorsi dedicati per l'ingresso e l'uscita dallo stabilimento, vietare l'ingresso in caso di temperatura corporea ≥ 37,5. Nelle aree come servizi igienici, docce, spogliatoi e cabine, è necessario rispettare la distanza interpersonale di un metro, gli indumenti e gli oggetti personali vanno tenuti all'interno della propria borsa, occorre garantire ai clienti prodotti detergenti e strumenti usa e getta, è vietato l'uso promiscuo dei locali, bisogna pulire i locali più volte al giorno in relazione all'afflusso dei clienti. Nelle piscine coperte va chiuso e disattivato il ricircolo dell'aria, ove possibile, occorre eseguire analisi di tipo chimico e microbiologico prima dell'apertura della piscina, effettuare controlli almeno ogni due ore.