Secondo il provvedimento 387400/2024 dell'Agenzia delle Entrate, emanato il 28 novembre 2024, le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura titolari di reddito d'impresa, che per l'anno 2023 hanno prenotato il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno dal 17 ottobre al 18 novembre di quest'anno, possono utilizzare dal 29 novembre 2024 il credito d'imposta emergente dall'ultima comunicazione validamente presentata alle Entrate nella sua totalità.

 

Infatti, con il provvedimento 429889/2024, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il bonus richiesto è fruibile al 100% in quanto la dotazione finanziaria totale, pari a 90 milioni di euro, è risultata di gran lunga maggiore dell'importo complessivo prenotato per quasi 27,3 milioni.

 

La dotazione finanziaria non utilizzata, che ammonta a poco meno di 62,7 milioni di euro, incrementerà la dotazione di 40 milioni utile a finanziare il credito d'imposta sulla Zes unica per il Sud per agricoltura, pesca e acquacoltura per gli investimenti effettuati dal 16 maggio al 15 novembre 2024, prenotabile dal 20 novembre scorso e fino al prossimo 17 gennaio e che salirà così a quasi 102,7 milioni di euro.

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Tale riutilizzo dei fondi non fruiti dal credito d'imposta per il Mezzogiorno nell'analogo provvedimento previsto per la Zes unica per il Sud è previsto dai commi 6 e 8 dell'articolo 1 del Decreto Legge Agricoltura della scorsa primavera (Dl 63/2024), poi convertito nella Legge 101/2024.

 

L'aiuto previsto per il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nel 2023 spetta per le operazioni effettuate nei territori di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise - secondo la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 - nelle seguenti misure:

  • 45% per le piccole imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 25% per le grandi imprese.

 

In Abruzzo le percentuali sopra esposte scendono rispettivamente a 30, 20 e 10 punti percentuali.

 

Il codice tributo da indicare nel modello F24 per la compensazione, istituito dalla risoluzione 56/E del 26 ottobre 2024, è il 7036 per il quale deve essere indicato il 2023 come anno di riferimento.

 

Più in generale, le condizioni di fruizione sono quelle impartite dalla sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024. Pertanto, l'aiuto non potrà superare i 280mila euro in agricoltura.