Nei precedenti articoli di questa rubrica ci siamo concentrati sulle Schede di Dati di Sicurezza (Sds), che sono documenti essenziali per sapere come utilizzare in sicurezza sostanze e miscele chimiche pericolose.

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Cosa contiene un'etichetta

Tuttavia, è bene ricordare che i prodotti chimici che si comprano (siano essi classificati appunto come miscele o sostanze ai sensi della regolamentazione europea) devono essere debitamente etichettati. L'etichetta deve rispettare i requisiti del regolativo Regolamento Clp (ossia il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele) che è direttamente applicabile in Italia e in tutti gli altri Paesi europei.

 

Tale Regolamento contiene una descrizione degli elementi obbligatori da riportare in etichetta: i pittogrammi, le avvertenze e le dichiarazioni di pericolo e gli identificatori di prodotti, seguendo regole armonizzate (per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 17 e seguenti del Regolamento).

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Attenzione, perché l'etichetta contiene molte altre informazioni non regolate dal Regolamento Clp, come ad esempio le modalità di smaltimento dell'imballaggio.

 

L'etichetta comunica gli eventuali pericoli derivanti dall'uso del prodotto acquistato, ed è apposta ad uso sia degli utilizzatori professionali che dei consumatori. Pertanto, sia che si comprino prodotti chimici come utilizzatori professionali o come consumatori, è necessario consultare l'etichetta prima di aprire e di utilizzare il prodotto.

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Cosa fare se l'etichetta non si legge

Quando si acquista un prodotto chimico è necessario verificare che l'etichetta sia leggibile e correttamente apposta sull'imballaggio; in caso contrario si consiglia di non acquistare quel prodotto.

 

L'articolo 31 del Regolamento Clp recita: "L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale".

 

Ciò detto, può senz'altro capitare che l'imballaggio di un prodotto acquistato, magari da tanto tempo, possa rovinarsi e rendere così illeggibile il contenuto dell'etichetta ivi apposta. È bene quindi verificare che non vi siano altri documenti (per esempio pieghevoli, libretti di istruzioni, eccetera) dove l'etichetta è riportata o verificare se le informazioni sono riportate sull'imballaggio.

 

Nel caso in cui non vi siano altri modi per recuperare le informazioni, è opportuno contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato o il produttore (se conosciuto) chiedendo di ricevere una copia dell'etichetta prima di procedere all'utilizzo (e all'apertura se la confezione è ancora sigillata).

 

Aspetti da controllare

Attenzione, perché il Regolamento Clp prevede (articolo 30) che l'etichetta sia aggiornata, senza indebito ritardo, dopo ogni modifica della classificazione e dell'etichettatura di una sostanza o miscela, qualora il nuovo pericolo sia più grave o nuovi elementi di etichettatura supplementari siano necessari. Se è necessario modificare l'etichetta per ragioni diverse da quanto indicato, l'etichetta potrà essere aggiornata entro diciotto mesi.

 

Quando si contatta il proprio fornitore, o il produttore, per farsi inviare l'etichetta nuova, è quindi necessario verificare che venga inviata la versione aggiornata dell'etichetta e che, ove sia diversa da quella applicabile al momento in cui si è acquistato il prodotto, sia coerente con la Sds (se si tratta di sostanza o miscela pericolosa).

 

In pratica, è consigliabile farsi mandare sia l'etichetta che la Sds aggiornata, così da avere tutta la documentazione aggiornata ed evitare discrepanze tra i documenti che si hanno a disposizione.

Se possibile, farsi aggiornare anche sugli elementi nuovi e le modifiche che ci sono state nel frattempo in merito alla miscela (o alle sostanze contenute), così da comprendere se il prodotto che si sta usando è stato ritenuto maggiormente pericoloso nel corso degli anni.

 

La nuova documentazione dovrà essere apposta sul prodotto e messa a disposizione di tutti i lavoratori e di tutti coloro che entrano in contatto con lo stesso.

 

Si rischiano sanzioni?

Non c'è una sanzione specifica nel caso di uso di un prodotto senza etichetta, a meno che non ci sia evidenza che il prodotto sia stato venduto privo di etichetta, nel qual caso sarà sanzionato il produttore o comunque il fornitore del prodotto stesso.

 

Tuttavia, c'è una sanzione amministrativa (prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 186/2011) da 5mila a 30mila euro per chiunque violi le prescrizioni in materia di etichettatura. Questa sanzione quindi potrebbe, almeno in teoria, applicarsi a chi non legge (e rispetta!) le informazioni di sicurezza contenute nelle etichette dei prodotti chimici.

 

A cura di Giovanna Landi dello Studio legale Landilex

 


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"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.

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