Tutti gli utilizzatori a valle che usano sostanze chimiche pericolose nelle loro attività industriali o professionali sono provvisti di una Scheda di Dati di Sicurezza (Sds) fornita loro dai fornitori. La Sds è disciplinata dal Regolamento Reach (Regolamento (CE) n. 1907/2006), il quale indica il formato e il contenuto di tale importante documento. Ogni Sds, in estrema sintesi, deve contenere tutte le informazioni sull'uso sicuro della sostanza o miscela pericolosa, tra cui i dati del fornitore, le informazioni sulle proprietà e sui pericoli, la composizione, le relative istruzioni per la manipolazione, lo smaltimento e il trasporto e anche le misure di pronto soccorso.
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Ulteriori informazioni sono poi fornite dagli Scenari di Esposizione (Se) allegati alla Sds, che, ove previsti ai sensi di legge, descrivono come controllare eventuali esposizioni umane o ambientali alla sostanza, in modo tale da garantirne un uso sicuro. Insieme, la Sds e gli Scenari di Esposizione, permettono di proteggere gli utilizzatori delle sostanze e miscele pericolose e anche l'ambiente.
Il Regolamento Reach prevede che la Sds sia obbligatoria per tutte le sostanze o miscele pericolose immesse sul mercato, salvo che non venga richiesta da un utilizzatore a valle o da un distributore. Si ricorda che la Sds è un documento per gli utilizzatori professionali e non per i consumatori.
La Sds, al pari dell'etichetta, deve essere fornita nella lingua ufficiale di ciascun Stato membro sul cui mercato la sostanza o la miscela viene immessa, deve essere fornita gratuitamente, su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o miscela.
È importante ricordare che le Sds non hanno una scadenza predefinita.
Secondo l'articolo 31 del Regolamento Reach, i fornitori devono aggiornare tempestivamente la Sds al ricorrere di una delle seguenti circostanze:
- non appena si rendono disponibili nuove informazioni, che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- qualora sia stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione (della sostanza o di una delle sostanze contenute nella miscela);
- e infine qualora sia stata imposta una restrizione.
Quando la Sds deve essere aggiornata deve essere inviata tempestivamente a tutti i destinatari precedenti, ossia a tutti coloro a cui è stata consegnata la sostanza (o la miscela) nei dodici mesi precedenti. Cosa si intenda per "tempestivamente" non è ulteriormente chiarito dalla normativa, e quindi si ritiene che tale tempestività venga valutata dalle autorità di controllo caso per caso.
Le revisioni della Sds devono comparire secondo le regole formali previste dal Regolamento Reach (per esempio indicazione della data di compilazione, identificata come "Revisione: data" sulla prima pagina, unitamente all'indicazione della versione precedente, uso di numeri di versioni progressive, eccetera).
Il 18 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2020/878 di modifica dell'allegato II del Regolamento Reach che ha introdotto nuove prescrizioni per la compilazione delle Schede di Dati di Sicurezza. Ai sensi di tale Regolamento, è importante ricordare anche che dal primo gennaio 2023 tutte le Sds redatte secondo il modello previgente non saranno più considerate valide.
Quali sanzioni si rischiano?
Occorre fare attenzione ad utilizzare una Sds non aggiornata o non completa. La normativa sanzionatoria italiana prevede sanzioni per i fornitori che non aggiornano le Sds o le forniscono non in lingua italiana o incomplete. Tuttavia, gli ispettori applicano le stesse sanzioni lungo tutta la catena di approvvigionamento, colpendo anche utilizzatori a valle e utilizzatori finali poiché - in teoria - non potrebbero utilizzare sostanze o miscele senza avere documenti aggiornati sui rischi e sulle modalità di utilizzo sicuro.
Chiedere le Sds ai propri fornitori senza ottenere risposta non è generalmente considerata causa di non punibilità, ma al massimo motivo di riduzione della sanzione, comunque comminata.
Si tratta di sanzioni amministrative, salvo ipotesi di reato come sempre, ma che possono colpire tutti gli attori della catena di approvvigionamento.
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Come prepararsi al meglio
Occorre fare molta attenzione alla documentazione ricevuta dai propri fornitori, alla loro completezza e al loro aggiornamento.
Avere delle procedure e dei sistemi che consentano un controllo costante dello stato della documentazione ed eventualmente richieste e solleciti ai propri fornitori può sicuramente aiutare gli utilizzatori a valle a gestire al meglio i propri rischi.
Fornitori che non forniscono Sds ed etichette aggiornate andrebbero sostituiti con altri soggetti che possano garantire la piena conformità dei relativi obblighi lungo tutta la catena di approvvigionamento.
A cura di Matilde Testori dello Studio legale Landilex
"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.
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Fonte: Studio legale Landilex