Additivo o agrofarmaco? Entrambi
L'Etossichina è un tipico esempio di prodotto “borderline”, che esprime tutte le contraddizioni dei nostri tempi: per la sua attività antiossidante in Europa figura nell'elenco degli additivi per l'alimentazione degli animali (sigla E324), così come negli Stati Uniti, dove compare anche tra gli additivi alimentari (un utilizzo un po' “di nicchia”: preservante del colore di chili e paprika). Come agrofarmaco (antiriscaldo pere) in Italia è stato autorizzato dal 1972 sino alla revoca del Settembre 2011, in attuazione della decisione 2011/143/UE, invano impugnata dai notificanti presso la Corte Europea di Giustizia.
Il problema sono i residui
Per un prodotto utilizzato in post-raccolta, dove è molto facile controllarne le emissioni nell'ambiente, la pressochè unica causa di pericolo sono i residui sulle derrate trattate, che, secondo la normativa comunitaria, non devono costituire un rischio inaccettabile per il consumatore. La revoca europea della sostanza è stata comminata in quanto il dossier era (e lo è tuttora) privo di quel pacchetto di studi tossicologici che permettono di determinare il livello accettabile di esposizione cronica (ADI) e acuta (ArfD) e di stimare il livello massimo di residui tollerabile sulle derrate alimentari. E l'assenza di informazioni sull'impurezza 7, potenzialmente genotossica, non ha certo giovato.
Ma la Spagna aveva votato la revoca!
Per tutti questi motivi il 28 gennaio del 2011 i rappresentanti di 26 paesi, tra cui la Spagna, avevano votato per la revoca europea dell'Etossichina.
E anche l'azzeramento degli MRL!
Dopo la revoca europea si concede un periodo di 12-18 mesi per lo smaltimento delle scorte e poi si procede alla valutazione dei livelli massimi di residui che deve tenere conto anche di eventuali necessità degli accordi extra-europei che a volte consentono il mantenimento di limiti massimi di residui anche se la sostanza è revocata. Non è stato così per l'etossichina, i cui limiti massimi di residui sulle pere verranno abbassati al limite inferiore di determinazione analitica (nel caso specifico 0,05 mg/kg) a opera del regolamento 703/2014/EU, votato anche dalla Spagna. Con un piccolo particolare: i residui entreranno in vigore il 16 gennaio 2015, lasciando quindi un'ultima campagna di utilizzo.
Ma allora?
Le differenze di opinione tra le autorità dei differenti paesi ci sono sempre state, anche non funzionali agli interessi economici nazionali: in Italia è proverbiale la completa chiusura dell'Istituto Superiore di Sanità verso le sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene o Tossiche per la riproduzione) di Categoria 1 e 2 (ora 1A e 1B secondo il CLP)1, mentre le autorità spagnole sono terrorizzate dalla silice cristallina eventualmente contenuta negli inerti come il caolino, componente essenziale delle polveri bagnabili. Sempre la Spagna ha dichiarato guerra ai trattamenti antiparassitari in serra, ma come abbiamo visto chiude tutti e due gli occhi e contraddice se stessa per combattere il riscaldo delle pere.
Il famoso Risk Management
Ma intendiamoci: gli scienziati segnalano la presenza e l'entità di un determinato rischio, ma alle autorità spetta l'arduo compito di correre dei rischi calcolati scegliendo il male minore. Nel caso della Spagna le autorità hanno deciso che la sicurezza dei consumatori poteva essere sacrificata per altri interessi: il fatto che nelle Americhe e in molti paesi l'etossichina sia ancora autorizzata ha pesato molto sulla decisione.
Anche per noi consumatori italiani è abbastanza semplice decidere: basta controllare la provenienza della frutta che compriamo.
Per saperne di più
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Spagnolo. Portale delle autorizzazioni eccezionali
- REGOLAMENTO (UE) n. 703/2014 della Commissione del 19 giugno 2014 Che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, etossichina, flusila zolo, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, piraflufen-etile, quinoclamine e warfarin in o su determinati prodotti 13 set 2011 Suppl. Ord. n. 205 alla G.U. n. 213 del 13/09/2011
- COMUNICATO del Ministero della Salute Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva etossichina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva. 3 mar 2011 G.U.C.E. L 59 del 04/03/2011
- Decisione della Commissione del 3 marzo 2011 Concernente la non iscrizione dell'etossichina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione.
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Fonte: Agronotizie