E giunge una prima conferma ad alcune delle tante indiscrezioni trapelate in ben 22 giorni dalla prima decretazione, quella del 7 marzo 2019: il Consiglio dei ministri è tornato ad esprimersi sul provvedimento il 20 marzo, e non solo per inserire le norme sull'emergenza ambientale nel sito industriale della località in provincia di Genova; perché vengono apportati diversi cambiamenti alle forme di aiuto per pastori, agrumicoltori e olivicoltori, in particolare gli aiuti in regime di de minimis dovranno essere anche ripartiti in parti uguali tra gli aventi diritto.
Ma non solo: i fondi destinati ai contratti di filiera nel comparto latte ovino sardo, nella stesura originaria del decreto distribuibili secondo norme ordinarie, andranno alle imprese ovine con il regime del de minimis. Segno che, almeno su tale forma di aiuto, del valore di dieci milioni di euro, si è preferito non chiedere a Bruxelles la formale autorizzazione agli aiuti di Stato. Cosa che sarà invece fatta per l'incremento di 14 milioni del Fondo indigenti, necessario per poter togliere dal mercato il Pecorino romano e far salire i prezzi del formaggio Dop, cui si lega il prezzo del latte ovino sardo.
Il decreto, come noto, nato dalla proposta del ministro per le Politiche agricole Gian Marco Centinaio, è ora alla Camera dei deputati, in Commissione agricoltura, dove domani iniziano i lavori. Confermati i saldi: in tutto vengono stanziati 61 milioni di euro. Ma quasi la metà delle risorse sono per il comparto ovino: 29 milioni di euro. Per la Xylella fastidiosa si dovrà attendere o emendamenti che apportano risorse, nel segno di quanto detto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la visita a Lecce, oppure si darà vita, come auspicato dalla Commissione Ue, ad un corpus normativo autonomo, legato al Dm Centinaio del 13 febbraio scorso e corroborato dallo stanziamento complessivo di 300 milioni di euro, annunciato sempre dal presidente Conte la scorsa settimana a Lecce. In palio i fondi Ue per le emergenze fitosanitarie.
Il decreto emendato dal Consiglio dei ministri del 20 marzo
Il provvedimento mantiene essenzialmente le norme per la sospensione temporanea della riscossione delle multe sulle quote latte, più tipologie di aiuti per il rilancio del comparto ovino ed ovicaprino, le norme repressive per dare effettività alle eradicazioni di piante specificate infette colpite da Xylella fastidiosa, le due deroghe necessarie alla Regione Puglia per dare sostegno agli olivicoltori colpiti dalle gelate di febbraio-marzo 2018 mediante il Fondo di solidarietà, aumentato di 20 milioni, gli aiuti al comparto agrumicolo e due milioni di euro per la promozione dei prodotti agroalimentari dei comparti in crisi. Il corpus normativo riguardante l'agricoltura, di cui si dà qui conto, si articola in quattro capi ed è suddiviso in 11 articoli.Capo I, misure di sostegno al settore lattiero-caseario
Il sostegno al settore lattiero-caseario è forte di ben cinque articoli e stanzia nel complesso 29 milioni di euro. Questi soldi, uniti a quanto già stanziato sul Fondo indigenti, dovrebbero portare l'impegno del governo sulla crisi dei comparti ovino ed ovicaprino in Sardegna a circa 50 milioni di euro - come detto dal ministro Centinaio il 21 febbraio scorso - e tanto al netto dell'intervento di Regione Sardegna.L'articolo 1 del decreto istituisce un Fondo di 10 milioni di euro per il 2019 per sostenere i contratti di filiera nel comparto del latte ovino, nella forma dell'aiuto allo stoccaggio dei formaggi stagionati Dop, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e "mediante l'adozione di misure di regolazione temporanee della produzione".
La modifica intervenuta in questi giorni prevede che in questo caso gli aiuti alle aziende ovine verranno distribuiti mediante il regime del de minimis, non solo. Fermo restando che in sede di Conferenza Stato-Regioni sarà negoziato poi il decreto dei ministri all'Economia e finanze e Politiche agricole, che ripartirà le risorse tra le regioni, viene aggiunto un primo criterio di priorità che tengano conto "delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti made in Italy".
Articolo 2, "Misure di sostegno al comparto del latte ovicaprino": aiuto di 5 milioni di euro per l'abbattimento degli interessi sui mutui bancari delle aziende ovine e caprine da assegnare con il criterio del de minimis. Ma si aggiunge un'ulteriore tagliola "il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore". In questo caso sarà necessario un Decreto del ministro delle Politiche agricole per il riparto tra i territori colpiti dalla crisi, da negoziare in Conferenza Stato-Regioni da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione.
Apparentemente invariato l'articolo 3 - che istituisce un sistema di monitoraggio dell'acquisto del latte ovino e caprino e prodotti trasformati dall'estero, affiancato da un sistema di tracciabilità e rintracciabilità del latte ovicaprino prodotto in Italia. Perché nelle variazioni intervenute tra una decretazione e l'altra viene chiarito che lo Stato non investe sulla tracciabilità, poiché tutte le amministrazioni interessate lo faranno: "provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Sostanzialmente invariato l'articolo 4, che prevede la sospensione delle procedure di recupero coattivo dei debiti pregressi sulle "multe per le quote latte", quelle delle campagne dal 1995 al 2009, incluse nella sentenza della Corte di giustizia europea del 24 gennaio 2018, che impone all'erario italiano il completo recupero delle somme: le procedure in essere resteranno sospese, con interruzione del decorso dei termini di prescrizione, fino al prossimo 19 luglio, quando le competenze per l'azione di riscossione passeranno in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Non risolto il caso dell'articolo 5 che prevede l'integrazione del Fondo indigenti, con mezzi finanziari del ministero dell'Interno – Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente – e che apposta risorse per 14 milioni di euro in più per l'acquisto di formaggi Dop di latte di pecora, da ritirare dal mercato e donare agli indigenti. Resta insoluto il non piccolo problema che si attinge direttamente a fondi già contabilizzati sullo stato di previsione di spesa di comuni, province e regioni per pagare i maggiori stipendi dovuti alla devoluzione di funzioni dello Stato, avvenuta con l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione: è una copertura finanziaria virtuale, che dovrà prevedere o una sostituzione durante i lavori parlamentari di conversione, oppure un ulteriore provvedimento per restituire agli enti locali e territoriali i denari sottratti. Non solo, tale forma di aiuto dovrà essere assoggettato preventivamente a notifica sugli aiuti di stato alla Unione europea, dove dovrebbe trovare via libera "all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea", almeno stando a quello che sino ad oggi è dato sapere.
Capo II, provvedimenti economici per il settore olivicolo-oleario
Complessivamente, sul capitolo delle emergenze olivicolo-olearie il governo apposta in tutto 25 milioni, ma neppure tutti, atteso che i soldi del Fondo di solidarietà sono contendibili con altre emergenze, pure se non espressamente contemplate in questo corpus normativo.Confermato l'impianto dell'articolo 6 del decreto, che prevede le due deroghe per la Regione Puglia, colpita dalle gelate dal 26 febbraio al 6 marzo 2018. Gli agricoltori con danni a colture assicurabili e non assicurati potranno ricorrere alla compensazione del Fondo di solidarietà nazionale prevista dall'articolo 5 del Decreto legislativo 102/2004, in deroga al Sistema assicurativo nazionale, ma "nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale".
Al tempo stesso viene concesso alla Regione Puglia di tornare a chiedere la declaratoria di stato di calamità per eccezionalità degli eventi "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore" del decreto. Questo articolo è strettamente collegato con l'articolo 10, che invece incrementa di 20 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale sul 2019, che con quanto resta – circa 18 milioni – verrebbe così portato a 38 milioni di euro.
L'articolo 7 stanzia 5 milioni per la riduzione degli interessi sui mutui bancari nel 2019 contratti dalle imprese olivicole entro il 31 dicembre 2018. Tale aiuto sarà concesso mediante un decreto ministeriale che ne regolerà l'erogazione e nel rispetto dei massimali previsti per gli aiuti in regime di de minimis. E anche in questo caso nella nuova versione del decreto scatta l'ulteriore taglio dovuto al fatto che i contributi saranno comunque redistribuiti in parti uguali tra tutte le aziende che vedranno approvate le proprie domande.
Capo II, le norme repressive per favorire il contrasto della Xylella
Sempre nel Capo III trova posto l'articolo 8 "Norme per il contrasto alla Xylella fastidiosa e ad altre fitopatie". Questo contiene un'integrazione al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sulle norme fitosanitarie nazionali e comunitarie, al quale aggiunge l'articolo 18 bis. Parzialmente variato nella forma, non muta nella sostanza della previsione normativa: le attività fitosanitarie ufficiali possono essere attuate in deroga ad "ogni altra disposizione di legge". Tra le attività in deroga sono comprese l'abbattimento e la distruzione di piante contaminate, anche monumentali, secondo i criteri dettati dall'articolo 6, comma 2-bis della Decisione di esecuzione Ue della Commissione 789/2015, che detta norme per il contenimento e l'eradicazione della Xylella. Ma gli alberi monumentali potranno essere abbattuti o ridimensionati nella chioma o nell'apparato radicale, solo se sull'esemplare siano state effettuate analisi da laboratori accreditati che accertino la presenza della Xylella. Una sorta di deroga condizionata, per gli alberi monumentali, che di fatto non cambia nella sostanza le attuali previsioni normative.Sempre l'articolo 8 inserisce nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" la lettera c – ter al comma 4 dell'articolo 6, introducendo le norme repressive per chi contravviene alle disposizioni degli ispettori fitosanitari che agiscano in base ad una dichiarata situazione di emergenza fitosanitaria. Qui le norme penali sono richiamate in via residuale con la formula "se il fatto non costituisce reato" riferita all'agente dell'omissione dell'obbligo di legge. Rispetto alla precedente versione del decreto le sanzioni amministrative massime sono aumentate da 10mila a 30mila euro. Sono quelle previste per chi omette di segnalare piante infette da Xylella sul proprio fondo e ottemperare all'ordine di abbattimento e distruzione delle piante specificate infette. E' confermata la norma riguardante gli ispettori fitosanitari, che possono ricorrere all'utilizzo della forza pubblica per entrare nelle proprietà in caso di irreperibilità dei proprietari o conduttori, al fine di effettuare le estirpazioni coatte di piante infette.