Dopo sei mesi di attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che ufficializza i criteri per l’immissione nel territorio nazionale di specie e popolazioni non autoctone, propedeutico all’utilizzo della vespa samurai e altri parassiti della cimice asiatica, proprio in coincidenza con la revoca di uno dei più efficaci insetticidi chimici utilizzati contro questo pericolosissimo pentatomide. Anche se il parere positivo verso l’introduzione di questo microimenottero nei campi è ormai di dominio pubblico, si aspettava questo atto formale per attuare le procedure per il suo utilizzo su larga scala.
  L’introduzione di specie alloctone come la vespa samurai, originaria dell’Asia orientale (Cina, Giappone, Taiwan, Corea), è subordinata alla presentazione di una valutazione del rischio che tenga conto dei seguenti elementi:
  1. caratteristiche della specie;
  2. area interessata dal lancio;
  3. periodo per il quale si intende immettere la specie aliena;
  4. motivazione dell’utilizzo;
  5. valutazione della probabilità di successo dell’insediamento;
  6. analisi dei rischi e benefici diretti e indiretti;
  7. piano di monitoraggio post-rilascio di durata adeguata per valutare gli effetti a medio e lungo termine;
  8. piano di interventi gestionali nel caso di impatti negativi imprevisti da parte della specie aliena (il cosiddetto “piano B”).
Solo dopo la positiva valutazione di questo piano ad opera dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che indiscrezioni indicano abbia già dato parere positivo al lancio della vespa samurai, la specie alloctona potrà essere introdotta sul territorio nazionale.

Ricordiamo che Trissolcus japonicus (questo il nome scientifico della Vespa samurai) è innocuo per l’uomo sia per le dimensioni (l’adulto misura 1-2 millimetri e in effetti il soprannome dovrebbe essere "microvespa", anche se ovviamente non ha la stessa efficacia comunicativa) che per le abitudini (la femmina adulta fecondata depone le sue uova in quelle dell’ospite – la cimice asiatica ma non solo – da cui fuoriescono altre vespe Samurai che a loro volta si accoppiano e parassitizzano altre uova di cimice, per un totale di circa 10 generazioni all’anno contro le 2 della cimice).
  Ogni femmina è in grado di deporre circa 42 uova in altrettante uova di cimice deposte da meno di 3 giorni dando potenzialmente origine a una popolazione numerosissima. Un semplice calcolo matematico (uova per femmina/2 – ipotizzando una sex ratio di 1:1 - elevato alla decima potenza – il numero di generazioni) suggerisce infatti che in presenza di abbastanza cibo (uova di cimice deposte da meno di tre giorni) e in assenza di cause di mortalità il numero di individui alla decima generazione potrebbe raggiungere l’astronomica cifra di oltre 16 mila miliardi!
Ovviamente il calcolo non tiene conto dei fattori naturali di contenimento: basta ipotizzare un tutt’altro che irrealistico 50% di mortalità – che ricordiamo essere ad esempio la soglia di rischio accettabile per la selettività degli agrofarmaci nei confronti degli artropodi non bersaglio – per arrivare a una più umanamente comprensibile cifra di 10 miliardi di individui una volta raggiunta la decima generazione. A parte le cifre che sicuramente non saranno corrette, questo semplice calcolo evidenzia come il successo dell’introduzione della vespa samurai impedirà alla cimice asiatica di maramaldeggiare per i frutteti del nord Italia, contenendola ai livelli di popolazione delle sue zone di origine (dove non causa assolutamente gli stessi danni) ma anche l’importanza della disponibilità di un cosiddetto “Piano B” qualora in assenza delle prelibate uova fresche di cimice asiatica la vespa samurai si andasse a cercare menu alternativi. La probabilità è giudicata remota dagli esperti, ma è meglio non rischiare.  

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Decreto 2 aprile 2020 Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone.