Lo scorso 6 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale - n.183, il decreto 29 maggio 2019, n.74, Regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento, entrato in vigore il 21 agosto, mette un punto finale ad un lungo iter normativo che si avrebbe potuto evitare se qualcuno dei governi, succedutisi negli ultimi tredici anni, avesse usato solo un po' di buon senso.
 

Storie di ordinaria incompetenza legislativa

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, Norme in materia ambientale, detto Testo unico ambientale (Tua) disciplina norme di tutela contro l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria e del suolo. Molte delle disposizioni contemplate si basano però su un vizio logico che l'autore ha segnalato più volte in questa colonna: legiferare in base a innumerevoli tabelle arbitrarie, di sostanze ammesse e non ammesse per un determinato processo industriale, anziché definire semplicemente dei limiti di qualità delle emissioni risultanti dal medesimo.

Nell'ambito delle emissioni idriche, citiamo a modo d'esempio di tale vizio logico il caso del decreto Effluenti (Il punto della situazione sul decreto Effluenti). Nel suddetto decreto il legislatore ha limitato in modo illogico l'utilizzo del digestato come fertilizzante, subordinandolo a una lista di sottoprodotti che si possono introdurre nell'alimentazione o no, senza nemmeno specificare dei limiti minimi di tolleranza. Per assurdo: supponiamo di introdurre un grammo di un sottoprodotto non incluso nella lista in un impianto di biogas da 5mila m3 di capacità. Stando alla lettera del decreto, il digestato risultante diventerebbe inutilizzabile come fertilizzante perché un grammo di "rifiuto" rende "rifiuto" anziché "sottoprodotto" l'intero contenuto del digestore.

L'esclusione della glicerina dalla lista di materie ammesse alla digestione con successivo utilizzo del digestato come fertilizzante è risultata in un ricorso da parte di una azienda. Ricordiamo che la glicerina è un sottoprodotto della produzione di biodiesel largamente impiegato come "booster" negli impianti di biogas (La glicerina, un sottoprodotto energetico da consumare con cautela). Con sentenza n.6906 del 20 giugno 2018 il Tar Lazio ha annullato gli articoli 22 e 29 e l'allegato IX del dm 25 febbraio 2016, perché tali disposizioni impedivano di fatto la possibilità di utilizzare la glicerina negli impianti di biogas. I giudici hanno riconosciuto che tale restrizione non era supportata da alcuna ragione di tutela dell'ambiente o della salute umana, determinando anzi un aumento di produzione di rifiuti da smaltire in discarica. Ricordiamo che l'unica uscita commerciale per l'enorme produzione di glicerina grezza - circa 10%-12% % del volume totale di biodiesel prodotto - è l'alimentazione degli impianti di produzione di biogas, perché il suo valore di mercato è troppo basso per giustificarne la sua purificazione per altri usi industriali.

Durante i due anni trascorsi fra il ricorso e le sentenza, l'atteggiamento pregiudiziale e giustizialista che caratterizza il famigerato decreto Effluenti ha comportato i seguenti danni allo Stato e all'ambiente: milioni di euro di mancato fatturato per le aziende, che si traducono in mancata riscossione di tasse; tonnellate di buona materia prima sprecate in discarica o inceneritore, con il loro carico ambientale inevitabile; il costo di caricare inutilmente il sistema giudiziario di litigi evitabili; mancata produzione di energia elettrica rinnovabile con la glicerina, che è stata sostituita con altre biomasse meno sostenibili mentre durava il litigio.

La storia dei vinaccioli disoliati è simile a quella della glicerina, ma ha seguito un iter più lungo perché meno conflittuale. La farina di vinaccioli disoliata è il sottoprodotto dell'estrazione dell'olio d'uva. Si ottiene dall'ultimo stadio di un processo virtuoso di economia circolare, basato sulla valorizzazione di un sottoprodotto della vinaccia, che a sua volta è il sottoprodotto della vinificazione. L'olio d'uva, malgrado sia di ottima qualità alimentare, non è diffuso in Italia, in genere si utilizza come componente delle miscele note come "olio di semi vari", o si vende come prodotto di nicchia nel mercato dei prodotti dietetici. Si ricava riducendo i vinaccioli in farina e sottoponendo questa ad estrazione con esano. L'estratto viene poi facilmente distillato, sfruttando la grande differenza fra il punto di ebollizione dell'esano e quello dell'olio. E' proprio questo processo, ritenuto "chimico" dai funzionari ministeriali, che rende la farina di vinaccioli una biomassa che non è più considerata "vergine", in quanto non risultante da "processi puramente meccanici". In realtà l'estrazione seguita da distillazione è un processo fisico perché non c'è alcuna reazione chimica, quindi non si spiega perché la biomassa risultante da un processo di estrazione meccanica sia utilizzabile come combustibile, senza obiezioni legislative e quella risultante da un processo di estrazione con solvente sia vietata a priori. L'esano è utilizzato anche nell'estrazione dell'olio di sansa ma, chissà per quale motivo, i redattori dell'allegato X alla parte V del Tua, inclusero la sansa disoliata nell'elenco di biomasse combustibili della parte II, sezione IV, paragrafo 1, ma non la farina di vinaccioli disoliata, vietando di fatto l'utilizzo di quest'ultima come biomassa combustibile.

Va segnalato che la combustione del sottoprodotto - sansa o vinaccioli - nello stesso impianto di estrazione è l'ennesimo esempio virtuoso di tale ciclo di produzione, in quanto fornisce tutta l'energia termica necessaria per l'essiccazione e la distillazione. La sua esclusione dall'elenco ha comportato l'impedimento, per ben tredici anni, di attuare un processo di economia circolare, penalizzando la competitività delle aziende produttrici costrette a pagare per smaltire un ottimo combustibile come se fosse un rifiuto e ad acquistare combustibili - biomasse o fossili - da fornitori esterni per poter continuare la loro attività produttiva. Il paradosso del Tua è che invece di tutelare l'ambiente induce le aziende all'inefficienza senza valutare l'incremento dell'impatto ambientale derivato.

Purtroppo le farine di vinaccioli sono poco adatte alla digestione anaerobica: il loro Bmp, misurato nel laboratorio dell'autore, è di appena 51 Nm3/ton SV (43 Nm3/ton t.q.), troppo basso per giustificare i costi di trasporto. Quindi l'unica opzione per le aziende produttrici era avviare una procedura che consentisse il loro utilizzo come biomasse combustibile.

Prova di Bmp effettuata dall'autore su farina di vinaccioli disoliata
Prova di Bmp effettuata dall'autore su farina di vinaccioli disoliata
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I produttori di olio di semi d'uva decisero dunque di avviare un progetto di norma tecnica presso il Cti (Comitato termotecnico italiano). Dall'emanazione del Tua sono stati necessari sei anni per la pubblicazione della prima edizione della specifica tecnica UNI/TS 11459:2012 Sottoprodotti del processo di lavorazione dell'uva per usi energetici - Classificazione e specifiche, sostituita poi dalla UNI 11459:2016 Biocombustibili solidi - Sottoprodotti del processo di lavorazione dell'uva per usi energetici - Classificazione e specifiche, tuttora in vigore.
È proprio quest'ultimo documento che ha consentito al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di intervenire su uno dei più importanti articoli del Testo unico ambientale per il settore delle fonti rinnovabili combustibili: quello che definisce l'elenco delle materie ammissibili alla combustione e delle relative specifiche di utilizzo.


Conclusioni

Giustizia è fatta, ma a che prezzo? La redazione di una norma tecnica coinvolge enti di ricerca, università, esperti di svariati settori, nonché le proprie aziende portatrici d'interesse nella norma in elaborazione. Insomma, era proprio necessario tale dispendio di risorse? Il Tua elenca come ammissibili combustibili notoriamente "antiecologici" come il carbone fossile e gli olii pesanti da distilleria; allora per quale motivo non sarebbe ammissibile anche la farina di vinaccioli?

Da un punto di vista tecnico, la pericolosità ambientale di un combustibile dipende più dalle caratteristiche dell'impianto che lo utilizza, che dalla sua origine. Possiamo trovare un esempio di pragmatismo negli Usa dove venne approvata una legge che imponeva i limiti massimi di emissioni al camino per gli impianti di combustione, il 1990 Clean air act amendment. Tale legge non si sofferma in questioni puramente ideologiche, come ad esempio definire se il combustibile è un rifiuto o un sottoprodotto, ma lascia libertà alle aziende per ottimizzare i loro processi produttivi e nel contempo tutela la popolazione in modo più efficace di quanto lo facciano le nostre astruse normative. L'approccio legislativo statunitense impone limiti di accettabilità delle emissioni al camino e l'obbligo per il conduttore dell'impianto di dotarsi di adeguati sistemi di lavaggio (ad esempio, i semplici scrubber) e di sistemi di monitoraggio.

Nel caso della farina di vinaccioli disoliata sarebbe bastato solo un po' di buon senso: essendo la composizione chimica della stessa identica a quella di tutte le biomasse vegetali - C, H, O, tracce di N e S, ceneri - è fisicamente impossibile che i fumi, derivanti dalla sua combustione, possano essere diversi. In ultima analisi, sarebbe stato sufficiente inserire nel Tua un'unica riga generica "biomasse di origine vegetale" e rimandare alla sezione specifica con le caratteristiche ammissibili dei fumi per gli impianti di combustione di biomassa, in funzione della loro potenza termica.