Nella seduta di venerdì 9 giugno 2023, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto 14 aprile 2023, numero 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della siccità e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

 

La Legge è stata quindi approvata con lo stesso testo già votato con modifiche dal Senato della Repubblica. Ha avuto così fine l'iter legislativo del Decreto Legge Siccità che aveva avuto inizio con il Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 che lo aveva deliberato - si veda in proposito l'articolo di AgroNotizie® del 7 aprile 2023 - per poi essere emanato dal presidente della Repubblica una settimana dopo. Attualmente, la Legge di conversione del Decreto per il Contrasto della Siccità è in attesa della firma di promulgazione del capo dello Stato, alla quale seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Data la complessità del provvedimento, è possibile che gli uffici di Palazzo del Quirinale impieghino ancora un giorno per coadiuvare il presidente della Repubblica nel controllo formale della Legge che comprende sia quello sul rispetto della Costituzione che quello sulla congruità della copertura finanziaria.

 

Si da qui conto, sulla base degli atti parlamentari, del testo proposto dal Governo, così come emendato dal Parlamento.

 

Invariato è l'obiettivo: sbloccare almeno una parte delle risorse appostate sull'ammodernamento del sistema risorse idriche, pari a circa 7 miliardi di euro. Di questi soldi almeno 4,3 miliardi sono appostati sul Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mentre altre risorse, ma non solo, sono contenute nel Fondo Sviluppo e Coesione.

 

Il commissario straordinario

Confermato l'impianto originario del Decreto quanto alle misure di immediata attuazione seppur con alcune modifiche, per quanto riguarda il commissario straordinario nazionale alla siccità:

  • Diventa definitiva la nomina di Nicola Dell'Acqua quale commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, già nominato dal Governo nel tempo di vigenza del Decreto, e che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Solo che il commissario non avrà poteri su tutto il territorio nazionale, come pure inizialmente previsto dal Decreto, perché saranno salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  • Tra i poteri del commissario è ridefinito quello che riguarda la ricognizione dei bacini idrici temporaneamente in disuso e da rifunzionalizzare. Dovrà infatti effettuare anche una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche.

 

Poteri del commissario straordinario nazionale

Il commissario realizzerà, in via d'urgenza, gli interventi indicati dalla Cabina di Regia e svolgerà ulteriori funzioni, tra le quali la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la verifica e il coordinamento dell'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, la verifica e il monitoraggio dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzati alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento, l'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, la ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito delle risorse del Fondo per il Miglioramento della Sicurezza e la Gestione degli Invasi.

 

La novità contenuta nella Legge sull'esercizio di tali poteri commissariali rispetto al Decreto è che dovranno essere coordinati con le regioni e le province autonome e le autorità di distretto idrografico competenti per territorio o anche esercitati su impulso di queste stesse istituzioni.


Il commissario, in caso di perdurante inerzia nella realizzazione degli interventi e delle misure elencate da parte dei soggetti responsabili, potrà essere indicato dal presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri e sentito il soggetto inadempiente, al fine di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari o di eseguire i progetti e gli interventi.

 

Struttura e compiti della Cabina di Regia

Ecco come esce questa struttura dalla conversione in Legge del Decreto Siccità:

  • È legge la Cabina di Regia, affidata al Ministero per le Infrastrutture, con il compito di effettuare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Decreto una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte, nel breve termine, alla crisi idrica e, tra queste, quelle suscettibili di essere realizzate da parte del commissario straordinario nazionale. Si tratta di una norma rimasta vigente nei sessanta giorni, della quale non vi sono notizie dell'attuazione, forse per l'emergenza alluvione sopraggiunta in maggio, con il commissario straordinario alla siccità dirottato ad effettuare una ricognizione sulla funzionalità degli impianti idrovori dal Decreto Alluvioni, e che ora dovrà dispiegare in pieno la sua efficacia con un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che rimodulerà le risorse per le opere da affidare al commissario straordinario.
  • Grazie agli emendamenti, trova posto quale membro permanente della Cabina di Regia il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato.
  • Confermate le norme che, in caso di ritardi o di altre criticità nella realizzazione di singoli interventi infrastrutturali del settore idrico, danno alla Cabina di Regia la possibilità di attivare procedure volte a superare i ritardi o le criticità emerse, anche con la nomina di singoli commissari ad acta.
  • Tra i compiti della Cabina di Regia gli emendamenti hanno aggiunto la possibilità di individuare gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  • Altra novità: il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già previsto dal Decreto in funzione di segreteria tecnica della Cabina di Regia, - secondo le norme di modifica approvate dal Parlamento - potrà fare ricorso a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, all'Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ai distretti idrografici competenti per territorio, all'Ordine Nazionale dei Geologi, all'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Misure per la resilienza dei sistemi idrici

Con il Decreto, erano state poi introdotte specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche. Tra queste trovano conferma:

  • un regime semplificato per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche che rinvia al modello del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
  • l'aumento dei volumi utili degli invasi mediante sfangamento e sghiaiamento; in questo caso, per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo sostenibile (Cipess) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, e successive integrazioni, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
  • la possibilità di realizzare vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo entro un volume massimo stabilito di 50 metri cubi per ettaro coltivato ed anche in un unico bacino per singola unità aziendale. In questo caso la Legge di conversione ha introdotto alcune norme sulla realizzazioni di questi bacini, come l'assenza di opere in calcestruzzo e il rinvio a norme regolamentari già esistenti;
  •  il riutilizzo delle acque reflue depurate per uso irriguo;
  • l'introduzione di notevoli semplificazioni nella realizzazione degli impianti di desalinizzazione e per quelli di produzione di energie fotovoltaica utilizzando gli specchi d'acqua degli invasi.

 

Deflusso Ecologico, sperimentazioni rinviate

In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, la Legge di conversione ha disposto che le sperimentazioni sul Deflusso Ecologico dei corpi idrici possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni previste dal comma 10 dell'articolo 77 del Testo Unico sull'Ambiente.

 

Tea, confermata la sperimentazione in campo

Confermato infine l'emendamento sulla genetica agraria, che snellisce l'iter autorizzatorio per la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita, già ripreso da AgroNotizie® in questo articolo.

 

Questo articolo è stato modificato dopo la pubblicazione il 13 giugno 2023: nel sottotitolo è stato scritto giugno invece di luglio