Due recenti sentenze della Corte Costituzionale, la n.16/2015 e la n. 38/2015 dello scorso 17 marzo, hanno definitivamente chiarito che l’abbruciamento in loco dei residui vegetali va considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura ed è nel potere della Regione legiferare in merito.

Il problema interpretativo si era posto, inizialmente, a causa della diffusione sul territorio di interpretazioni contraddittorie e, talvolta, di indicazioni contrastanti da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organi di controllo sulla questione relativa all’applicabilità della normativa in materia di rifiuti al particolare caso della combustione controllata sul luogo di produzione degli scarti di potatura derivanti dalle attività agricole.

“La Corte Costituzionale ha sancito che l'attività di combustione controllata di residui vegetali e colturali in pieno campo derivanti da attività agricole non rientra nell'ambito della gestione dei rifiuti e non configura un reatoha commentato Daniela Nugnes, assessore all'Agricoltura della Regione Campania - Si tratta di una sentenza di estrema importanza per il comparto agricolo della nostra Regione”.

Il tema è caro all’assessore dalla Campania, perché in tempi recenti a complicare il lavoro di interpretazione delle norme si era aggiunta l’approvazione, nell’ambito del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136 (Decreto Terra dei fuochi), delle disposizioni penali sulla combustione illecita di rifiuti che, se interpretate in maniera restrittiva, rischiavano di rendere addirittura applicabili onerosissime sanzioni penali alle ipotesi di combustione controllata dei residui vegetali prodotti nell’ambito delle attività agricole.

La Nugnes da Napoli ricorda: “L'interpretazione data dalla Corte Costituzionale fa finalmente chiarezza su un argomento che, già in passato, avevamo affrontato in assessorato ed è da noi condivisa, in quanto la pratica degli abbruciamenti dei residui agricoli non solo è ampiamente diffusa, ma ha anche indubbi vantaggi di carattere agronomico”.

Successivamente, il legislatore statale è intervenuto sulla materia, con l’articolo 14, comma 8, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 che precisa che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del codice ambientale, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.

Rimaneva pertanto il dubbio sulla potestà normativa delle Regioni in merito. Secondo la sentenza n. 38 del 17 marzo della Corte Costituzionale tale attività può essere ulteriormente normata dalle regioni, a patto che si tratti esclusivamente dell’abbruciamento di materiali vegetali e non di “sottoprodotti” vegetali provenienti da un trattamento di tipo industriale.

L’assessore campano all’agricoltura infine sottolinea: “Grazie a questa decisione si tengono presenti le esigenze del comparto agricolo che, soprattutto in alcune aree campane, ancora oggi rappresenta una delle principali attività economiche, nonché la principale azione di tutela ambientale dei territori rurali”.