L’insostituibile candidato alla sostituzione rimane tale e, secondo la sentenza, non è più nemmeno tanto insostituibile
Questo in sintesi il riassunto molto concentrato della sentenza del Tribunale Generale Ue che ha respinto il ricorso dei notificanti dei prodotti rameici, la European Union Copper Task Force (ironia della sorte con sede nel Regno Unito appena uscito dalla UE con la Brexit), che aveva contestato lo status di candidato alla sostituzione attribuito dalla Commissione Ue a questi prodotti nel regolamento di rinnovo della loro approvazione Ue (il 2018/1981), confermando il provvedimento di qualche anno prima (il regolamento 2015/408) che li aveva inseriti in questa poco invidiabile lista. Nella sentenza si elencano anche alcuni possibili sostituti del rame sia come battericida che come fungicida.Noi non siamo molto convinti, ma... leggetela.
Piccolo remind
Ricordiamo che i candidati alla sostituzione sono quei principi attivi che, seppure soddisfino i criteri europei per poter continuare a essere commercializzati e usati sotto forma di prodotti fitosanitari, hanno qualche caratteristica sfavorevole tale da suggerirne la sostituzione non appena saranno disponibili valide alternative, a cominciare da quelle non chimiche.Questo status comporta la riduzione della durata dell’approvazione (7 anni contro 15) e la possibilità per gli stati membri di rifiutare le domande di mutuo riconoscimento o da un altro stato senza dover fornire ulteriori giustificazioni.
Persistente sì o no?
La caratteristica sfavorevole che ha fatto bollare i rameici come candidati alla sostituzione è quella di soddisfare due dei criteri che caratterizzano le sostanze PBT (Persistente, Bioaccumulabile, Tossico). Infatti secondo la norma il rame è persistente e tossico (per i parametri esatti vi rimandiamo al regolamento 1107/2009).
Il ricorso vero e proprio
La posizione del notificante parte dal fatto che altre normative (es, Reach, Biocidi) che riguardano sempre le sostanze chimiche il criterio della persistenza per conferire lo status di candidato alla sostituzione non è considerato applicabile alle sostanze inorganiche come appunto i prodotti rameici.La sentenza
Le argomentazioni non sono state accettate, il ricorso respinto e il notificante invitato a pagare le proprie spese legali e quelle sostenute dalla Commissione Ue mentre il Parlamento Ue e il Consiglio, intervenuti a sostegno della Commissione, dovranno sostenere le proprie.
Futuri sviluppi
Questo era il primo grado di giudizio, il notificante può ricorrere in appello alla Corte Europea di Giustizia.
Cosa bolle in pentola allo Scopaff
Nella prossima riunione dello Scopaff, che ricordiamo è composto dai rappresentanti dei 27 stati membri preposti all’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, prevista per il 21-22 ottobre prossimo, sono previste 7 votazioni. Vediamo quali.
Rinnovi
È previsto il voto sul rinnovo dell’approvazione della cipermetrina come candidato alla sostituzione, cambiando l’iniziale proposta di non rinnovo, del microrganismo Purpureocillium lilacinum strain 251 come sostanza attiva a basso rischio e del flumioxazin come sostanza attiva “normale”.Non rinnovi
Proposte in questo senso per fosmet e indoxacarb.
Nuove sostanze
In votazione anche l’approvazione del microrganismo Purpureocillium lilacinum strain PL11 come sostanza a basso rischio.
Proroghe
Non poteva mancare la proposta di prorogare la scadenza dell’approvazione UE di benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin per consentire il completamento della valutazione del dossier di rinnovo.Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
• Sito della commissione UE sulle riunioni dei comitati• Sentenza del 13 ottobre 2021: European Union Copper Task Force contro Commissione europea, supportata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (in inglese)
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Agronotizie