A partire dal 1° dicembre 2009 i composti rameici sono ufficialmente iscritti nell'allegato 1 della direttiva 91/414. Le forme supportate sono appunto cinque: rame idrossido, rame ossicloruro, poltiglia bordolese, ossido rameoso e solfato tribasico. Le altre forme, tra le quali ad esempio il solfato di rame pentaidrato, non potranno essere più commercializzate come prodotti fitosanitari, se non per i dodici mesi del periodo di smaltimento scorte. Rimandando per i dettagli all'articolo dello scorso aprile, ricordiamo brevemente quali adempimenti attendono i produttori e tutta la filiera di questo storico e importantissimo agrofarmaco.

Residui adesso, e residui anche nel 2011, e poi riduzione delle dosi

Il regolamento 149/2008 ha variato i residui massimi ammessi del rame per molte derrate alimentari, costringendo i produttori a significativi cambi nell'etichetta: cancellazione di diverse orticole (alcuni ortaggi a radice, alcune cucurbitacee), variazioni nelle pomacee e nelle drupacee. Anche se i nuovi residui sono in vigore dal 1° settembre 2008, i decreti di modifica delle etichette saranno disponibili solamente prima di Natale. A fine 2010 l'argomento residui tornerà in auge, in quanto l'EFSA dovrà, come prassi per le sostanze attive iscritte nell'allegato 1 della direttiva 91/414, effettuare una nuova valutazione del rischio per il consumatore. Ovviamente il rame è presente naturalmente in tutti i tessuti vegetali, e il lavoro dell'EFSA non sarà una passeggiata, sia per il numero di colture coinvolte, sia per il fatto che è impossibile distinguere il rame apportato con i trattamenti antiparassitari da quello apportato con la fertilizzazione, l'acqua di irrigazione e il fondo naturale.

Terminato il lavoro dell'EFSA, a fine 2011 toccherà allo stato relatore Francia iniziare a valutare le informazioni supplementari a conferma dell'iscrizione in Allegato 1: valutazione del rischio da inalazione, raffinamenti della valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio e del destino e comportamento ambientale. Nella stessa epoca i notificanti dovranno presentare i dossier (annex III) per la riregistrazione dei formulati, che vedranno anche una drastica riduzione delle dosi di impiego, che però verrà approvata non prima del 2014.

Il pericolo dei concimi: verranno intensificati i controlli?

Quasi tutti i composti rameici possono essere commercializzati anche come concimi e i produttori che non saranno riusciti a salvare le proprie registrazioni ottenendo il supporto al dossier europeo da parte di un membro della European Union Copper Task Force, saranno tentati di adottare la scorciatoia illegale di vendere il prodotto etichettato secondo la normativa dei concimi (regolamento 2003/2003) ma riportante in etichetta indicazioni d'impiego identiche al prodotto autorizzato come fungicida, senza ovviamente fare riferimenti espliciti alla sua attività fitoiatrica. Questo tipo di frode, in teoria piuttosto semplice da scoprire, potrebbe essere eliminata alla radice imponendo un tetto alla concentrazione dei concimi rameici, che vanno impiegati a dosi molto più basse dei fungicidi. Se ad esempio la concentrazione massima di rame nei concimi fosse fissata al 5%, sarebbe pressoché impossibile usarli come fungicidi, che richiedono dosi di impiego molto superiori.