Allevatori di bovini e di ovini devono fare attenzione ai tempi e modi di identificazione e registrazione degli animali allevati, pena l'impossibilità di accedere ai sostegni accoppiati previsti dalla nuova Pac. Una “penalità” che avrebbe potuto comportare la perdita del diritto per tutta la vita dell'animale, una eventualità che il legislatore europeo ha voluto “ammorbidire” introducendo alcuni elementi di flessibilità, a discrezione del singolo stato membro, che nel caso dell'Italia sono stati puntualizzati in una recente circolare diffusa da Agea, l'agenzia per le erogazioni in agricoltura.Ecco allora che nel caso di animali per i quali sia previsto un periodo minimo di presenza in allevamento, come per i bovini da carne in fase di ingrasso, la data di identificazione e registrazione, come afferma la circolare di Agea “non può essere posteriore al primo giorno di detenzione, mentre se non è previsto un periodo minimo di detenzione la data va scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le misure previste per l'aiuto accoppiato.” Tenendo conto di queste precisazioni vediamo allora cosa accade nelle diverse tipologie di allevamento che possono beneficiare dei premi comunitari accoppiati.
Il premio alla macellazione
Nel caso del premio alla macellazione dei bovini si specifica che il periodo minimo di detenzione degli animali è di sei mesi. Ne consegue che l'animale non potrà essere sacrificato prima di sei mesi rispetto alla data di effettiva identificazione e registrazione in BDN (banca dati nazionale) dell'animale stesso. Se la movimentazione dell'animale viene registrata nei tempi previsti dalla Anagrafe zootecnica , il calcolo dei sei mesi potrà invece coincidere con l'effettivo giorno di arrivo del capo in azienda.
Il caso delle vacche nutrici
Per le vacche nutrici e per le bovine da latte, dove non esiste un periodo minimo di detenzione, la registrazione è fissata al 31 dicembre di ogni anno, ma la circolare Agea ricorda opportunamente la distinzione fra il momento della identificazione (in pratica la prima registrazione in BDN) e la registrazione dei vari passaggi che l'animale può incontrare nella sua carriera produttiva. Primo requisito per l'accesso al premio è dunque l'identificazione dell'animale al momento della domanda unica. Le successive movimentazioni dovranno essere regolarizzate a loro volta entro il 31 dicembre dell'anno di domanda. Identificazione e registrazione sono poi indispensabili nel caso dei vitelli, possibile solo a condizione di una corretta registrazione della movimentazione della madre.
Il premio agli ovini
Nell'allevamento ovino il premio accoppiato è destinato alle agnelle da rimonta e anche in questo caso l'obbligo di registrazione è fissato al 31 dicembre dell'anno di domanda. Oltre a ciò, specifica Agea, è necessaria la “registrazione individuale in BDN di tutte le agnelle dell'allevamento destinate alla rimonta e potenzialmente ammissibili sulle quali sarà calcolata la percentuale di concessione del premio.”
Anche per il settore ovino è previsto un premio alla macellazione che nel caso italiano (grazie ad una deroga rispetto ai vincoli comunitari) prevede una identificazione semplificata con l'applicazione di un unico marchio auricolare con il codice di identificazione dell'azienda di nascita. Una semplificazione che riguarda gli animali di età inferiore ai 12 mesi e destinati al mercato interno e non all'esportazione.
30 settembre 2015 Zootecnia