Con la consueta tempestività le autorità italiane si stanno apprestando ad adottare tutte le procedure che consentiranno l'aggiornamento della classificazione di pericolosità di quegli agrofarmaci che contengono sostanze elencate nel regolamento europeo 790/2009 del 10 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 settembre 2009.

Il provvedimento costituisce infatti il “1° adeguamento al progresso tecnico” del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Questo regolamento non fa altro che riprendere il contenuto di due direttive1 che, uscite con notevole ritardo, sono state “implicitamente abrogate” dall'entrata in vigore del citato regolamento, divenuti per tutti “amichevolmente” CLP2, avvenuta qualche settimana dopo.

Da una nostra veloce analisi del regolamento 790/2009 abbiamo identificato circa 89 principi attivi e due coformulanti di interesse fitoiatrico, tutti elencati nella tabella 1 (riportata in calce). Non tutti (anzi, proprio pochini) cambieranno classificazione, per fortuna: nella maggior parte dei casi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è solo un'ufficializzazione di quanto da tempo adottato dalle autorità nazionali. Decisione saggia, in quanto il processo di valutazione e assegnazione della classificazione alle sostanze chimiche ha talvolta dei tempi biblici: per alcuni composti elencati nella tabella 1 il periodo intercorso da quando il gruppo di esperti europei ha condiviso la decisione sulla nuova classificazione al momento in cui è stata ufficializzata è stato di oltre 4 anni, che diventeranno 6 se consideriamo quando potrà essere applicata.

Tornando al caso specifico, non è un mistero per nessuno che questo adeguamento coinvolgerà principi attivi di notevole interesse fitoiatrico: primo fra tutti il mancozeb, che per l'attribuzione della frase di rischio R63 (Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) vedrà i formulati che ne contengono almeno il 5% essere classificati nocivi, ma anche “i sali e gli esteri dell'MCPA” che sono diventati pericolosi per l'ambiente (frase R50/53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).

Ma è il popolare erbicida glufosinate ad essere particolarmente penalizzato: l'attribuzione delle frasi R60 (Può ridurre la fertilità), R63 (Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati), assieme alla R20/21/22 (Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione) e alla R48/20/22 (Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione) sono un bel salto rispetto alla sola frase R22 (Nocivo per ingestione) attribuitagli ancora nel 1998. Tutti i formulati cui verranno assegnate queste frasi (in particolare la R60) avranno il simbolo di pericolo “T”.

L'adeguamento non prevede solo peggioramenti: lo zolfo, classificato cautelativamente a livello nazionale con la frase R36/37/38 (Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle), viene parzialmente “assolto”, diventando solamente irritante per la pelle (frase R38) e il tetraconazolo “perde” la poco invidiabile qualifica di “sospetto cancerogeno”, con l'eliminazione della frase R40 (Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti), attribuitagli ancora nel 2001 (direttiva 2001/59/CE), per citare solo gli esempi più eclatanti.

Un po' di chiarezza

Ogni volta che si diffondono “rumours” relativi a imminenti procedure di riclassificazione degli agrofarmaci, questi sono spesso accompagnati da “licenze interpretative” che quasi sempre tendono a posticipare eventuali modifiche peggiorative dei propri prodotti per salvaguardare gli obiettivi di vendita dell'anno in corso. La voce più “stupefacente” che abbiamo avuto occasione di ricevere da più fonti, è indubbiamente quella della classificazione delle “miscele”. Secondo questa autorevole interpretazione la riclassificazione che dovrà concludersi entro il 1° dicembre 2010 interesserà solo i formulati contenenti una sola sostanza attiva e non le miscele, che verranno riclassificate nel 2015. Visto l'ennesimo gratuito e immotivato cambio di nomenclatura imposto dal regolamento CLP, che ribattezza i preparati “miscele”, non ci sentiamo di biasimare eccessivamente chi ha messo in giro questa monumentale bufala: potrebbe avere l'unica colpa di aver letto distrattamente il corposo provvedimento.

Le cose stanno invece così: se escludiamo quei pochi casi dove la sostanza attiva è commercializzata tal quale (e ci viene in mente solo il caso di alcuni fumiganti, ma forse nemmeno quelli), qualunque agrofarmaco è costituito da una o più sostanze attive miscelate a uno o più coformulanti, a formare quello che sino a poco tempo fa tutti chiamavano preparato e che invece il regolamento CLP adesso chiama “miscela”. Quindi anche un agrofarmaco contenente una sola sostanza attiva è una “miscela”, se contiene almeno un coformulante. Detto questo, la scadenza del 2015 si riferisce a quando il regolamento CLP andrà a regime: anche le miscele (i vecchi preparati) verranno classificate ed etichettate secondo la nuova procedura, con i nuovi pittogrammi GHS a sostituire i vecchi simboli e le indicazioni di pericolo a sostituire le frasi di rischio. La riclassificazione che sta per iniziare verrà invece effettuata “alla vecchia maniera”: si tratterà di adeguare simboli, frasi di rischio e consigli di prudenza dei formulati per tenere conto della nuova classificazione delle sostanze, come si è fatto l'ultima volta, che risale al 2007. Soprattutto interesserà tutti (ma proprio tutti) i prodotti contenenti sostanze con classificazione cambiata, quindi anche le “miscele” (intese come associazioni di due o più sostanze attive).

Prossimi sviluppi

Quando le linee guida per la riclassificazione saranno disponibili proveremo ad applicarle, eventualmente anche su casi pratici forniti dai lettori, se riusciremo a mettere a punto le necessarie procedure di sicurezza in tempi brevi.

Seguiteci!

 

Tabella 1. Elenco delle sostanze (principi attivi e coformulanti) di interesse fitoiatrico interessate dal regolamento 790/2009.

1,3-dichloropropene

imidacloprid (ISO)

acetamiprid (ISO)

ketoconazole

alpha-cypermethrin

lambda-cyhalothrin (ISO)

aluminium phosphide

magnesium phosphide

ametryn (ISO)

malathion (ISO)

azimsulfuron (ISO)

mancozeb (ISO)

beflubutamid

maneb (ISO)

benfuracarb (ISO)

MCPA (ISO)

bioresmethrin (ISO)

mepanipyrim

captan (ISO)

metaldehyde

carbosulfan (ISO)

metconazole (ISO)

chlorfenapyr (ISO)

methenamine

chlormephos (ISO)

methomyl (ISO)

chlorothalonil (ISO)

methyl isocyanate

chlorpropham (ISO)

metribuzin (ISO)

cinidon ethyl

metsulfuron-methyl (ISO)

clodinafop-propargyl (ISO)

milbemectin (ISO)

clopyralid (ISO)

n-methyl-2-pyrrolidone

clothianidin

oxadiargyl (ISO)

cyazofamid

pethoxamide

cyfluthrin (ISO)

phosalone (ISO)

cyhexatin (ISO)

phoxim (ISO)

cyprodinil (ISO)

profoxydim

dalapon

propanil (ISO)

deltamethrin (ISO)

propineb (ISO)

diboron trioxide

prosulfuron (ISO)

dichlofluanid (ISO)

pyraclostrobin

dichlorvos (ISO)

pyraflufen-ethyl (ISO)

dimoxystrobin

pyrimethanil (ISO)

dinocap (ISO)

resmethrin (ISO)

disodium tetraborate, anhydrous

salts and esters of MCPA

diuron (ISO)

solvent naphtha (CAS 64742-95-6)

endosulfan (ISO)

spinosad (ISO)

esfenvalerate (ISO)

sulfur

fenthion (ISO)

tepraloxydim (ISO)

fipronil (ISO)

tetraconazole (ISO)

flufenacet (ISO)

thiamethoxam

flumioxazin (ISO)

tolclofos-methyl (ISO)

flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO)

tolylfluanid (ISO)

folpet (ISO)

tolylfluanid (ISO)

forchlorfenuron (ISO)

tribenuron-methyl

fosetyl-aluminium (ISO)

trifluralin (ISO)

furathiocarb (ISO)

triticonazole

furfuryl alcohol

tritosulfuron

glufosinate ammonium (ISO)

zoxamide

 

1Direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1)
Direttiva 2009/2/CE della Commissione, del 15 gennaio 2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (1)

 

2Classification, Labelling, Packaging