Con il voto favorevole dell'aula della Camera dei Deputati è stata approvata in serata di oggi, 29 dicembre 2023, la legge di bilancio per il 2024, che porterà una serie di novità anche per il mondo agricolo ed agroalimentare.

 

In particolare, la manovra finanziaria di quest'anno mette a fuoco soprattutto norme e risorse per la gestione del rischio in agricoltura. E si tratta di un testo sul quale hanno lavorato per lo più le Commissioni del Senato della Repubblica, atteso che Palazzo Madama ha dato il via libera definitivo solo il 22 dicembre scorso.

 

In sintesi

Il Fondo di solidarietà nazionale, che diventa più povero, includendo tra i beneficiari pescatori e allevatori di pesce e loro consorzi, viene affiancato da un nuovo "Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili" da 100 milioni di euro all'anno, costituito nello stato di previsione del ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e Foreste e pure questo aperto al mondo della pesca e acquacoltura. Allo stato non sono ancora chiare le linee di demarcazione - che verosimilmente saranno tracciate con i decreti attuativi - tra questi due fondi nazionali e tra questi e gli altri strumenti di gestione del rischio cofinanziati invece dai fondi dell'Unione europea sotto gli scudi della Politica agricola comune.

 

Sul fronte catastrofi naturali c'è inoltre un'altra presa di beneficio anche per le imprese agricole colpite dalle alluvioni di maggio tra Emilia Romagna, Toscana e Marche sugli immobili danneggiati, ma sempre in concorrenze con le imprese di altri settori produttivi e fuori dai fondi agricoli d'intervento pure previsti. Sul fronte degli aiuti all'ortofrutta, con prestiti cambiari agevolati per 5 milioni in conto interessi che saranno erogati da Ismea.

 

Di incerto peso le norme fiscali, come la proroga della riduzione dell'Iva sul pellet al 10%, ma solo fino a febbraio 2024 e il cambio di qualifica delle entrate generate da diritti reali, dal 2024 sempre da considerarsi come “redditi diversi”. Il Masaf rafforzerà la propria struttura, con benefici anche per il personale e nuove assunzioni potrà operare Agea, mentre arrivano 10 milioni di euro da spendere per la ricerca in agricoltura, ma da dividere in molte branche.

 

Fin qui una sintesi molto stringata, ma ora proviamo a scoprire i tratti agricoli più qualificanti della manovra finanziaria 2024.

 

Nuovo fondo per le emergenze impreviste in agricoltura

L'articolo 74 della legge di bilancio per il 2024 al primo comma istituisce, nello stato di previsione del Masaf un apposito "Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili", finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

 

ll comma 2 dell'articolo 74, demanda ad uno o più decreti del ministro dell'Agricoltura, da adottarsi di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, la definizione delle condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse. Il comma 3, stabilisce che agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con la disciplina in materia di aiuti di Stato, le disposizioni in ambito di credito agrario e di esonero dai contributi previdenziali già previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 102, che norma la gestione del Fondo di solidarietà nazionale.

 

In particolare, l'articolo 8 del D.lgs. 102/2004, dispone che alle imprese agricole in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 dello stesso D.lgs. 102/2004, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso. La percentuale di esonero fino ad un massimo del 50 per cento è autorizzata con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze. Pertanto, si percepisce una sorta di affiancamento del nuovo Fondo al preesistente Fondo di solidarietà nazionale.

 

Fondo di solidarietà nazionale anche per i pescatori

L'articolo 74-bis della legge di bilancio per il 2024 reca alcune novità alla disciplina vigente in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, modificando gli articoli 1, 5 e 7 del D. Lgs. 102 del 2004.

 

In particolare, sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà e sono estesi sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca. Altre modifiche riguardano poi l'inquadramento del settore pesca e acquacoltura quale beneficiario del Fondo di solidarietà nazionale.

 

Aiuti alle imprese ortofrutticole

L'articolo 53 della legge di bilancio per il 2024 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) ad erogare prestiti cambiari in favore delle Pmi agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.

 

I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013. Ai fini dell'abbattimento degli oneri finanziari delle imprese agricole ortofrutticole nel contesto di tali prestiti cambiari, la disposizione ha autorizzato l'Ismea ad utilizzare 5 milioni di euro derivanti dalle risorse residue del fondo costituito per gli interventi previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022.

 

Con riferimento alla definizione di “settore ortofrutticolo”, la norma rinvia a quella descritta dal regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato I, parte IX (che elenca i prodotti ortofrutticoli) e parte X (che elenca invece i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

 

I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime di “de minimis” nel settore agricolo, la cui disciplina si applica fino al 31 dicembre 2027, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (Ue) 316/2019.

 

Attività di competenza del Masaf

L'articolo 74-ter della legge di bilancio per il 2024 infine autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2024-2026 per il finanziamento delle attività di competenza del Masaf per la ricerca e sperimentazione in campo agricolo di cui all'articolo 4, legge numero 499/1999.

 

Più nel dettaglio l'articolo finanzia attività concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali.

 

Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Masaf ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agea.

 

Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari.

 

Nuovi provvedimenti per le zone alluvionate

L'articolo 73 della legge di bilancio per il 2024, prevede un credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. A disposizione vi sono 50 milioni di euro all'anno a partire dal 2024 e fino al 2028. Questa norma riguarda anche e in via residuale le imprese agricole, con particolare riferimento ai danni subiti ai beni immobili e alle strutture aziendali.

 

Sulla base del primo comma, in caso di danni non superiori a 40mila euro, anche le imprese agricole potranno richiedere direttamente al Commissario di governo per la ricostruzione un contributo. Il primo comma dell'articolo 73 della legge di bilancio per altro precisa che l'erogazione avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario.

 

In base al comma 2 dell'articolo 73, i contributi di importo complessivamente superiore a 40mila euro possono essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 

 

Il comma 3 dispone che, per l'erogazione di tali finanziamenti agevolati, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato.

 

Infine il comma 5 riconosce al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato un credito di imposta, da utilizzare in compensazione, in misura pari alla sorte capitale, agli interessi dovuti, nonché alle spese strettamente necessarie alla gestione di tale finanziamento.

 

Nello specifico, la disposizione riconosce che il credito di imposta matura in capo al beneficiario del finaziamento agevolato, e che tale credito è fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

 

Le modalità fiscali specifiche di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Iva sul pellet resta al 10%, ma per poco

La legge di bilancio per il 2024 prevede all'articolo 11, comma 2-bis la riduzione dell'Iva applicabile sul pellet. La norma, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, assoggetta ad aliquota Iva ridotta al 10%, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024. Più in dettaglio, l'articolo in questione stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023-2025) si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

 

Diritto di superficie e l'enfiteusi tra i redditi diversi

L'articolo 23, comma 5 della legge di bilancio per il 2024, introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Tuir adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – in materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società e di redditi rientranti nella categoria redditi diversi

 

L'effetto finale di questa norma della legge di bilancio, che modifica gli articoli 9 e 57 del Tuir, è quello di trasporre sempre le entrate da enfiteusi ed altri diritti reali - superficie, uso, servitù - nella categoria dei redditi diversi, trasferendoli da quella dei redditi derivanti da “atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”, mutandone così il relativo trattamento ai fini fiscali.

 

L'effetto più rilevante di questa riclassificazione è che i redditi diversi sono sempre tassati seguendo il principio di cassa, ovvero devono essere stati necessariamente già incassati nell'anno di imposta considerato per poter essere tassati.

 

Come si desume dalla relazione tecnica al disegno di legge presentato al Senato, secondo quanto risulta dagli archivi notarili, la fattispecie quantitativamente più rilevante è relativa al diritto di superficie.

 

Rafforzate le strutture di Masaf e Agea

Con l'articolo 10 comma 5 sexies della nuova legge di bilancio per il 2024, disposizione inserita in sede referente, si incrementano di 2 milioni di euro a partire dal 2024 le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Masaf.

 

Gli uffici di diretta collaborazione del ministero sono l'Ufficio del Capo di Gabinetto, la Segreteria del Ministro, l'Ufficio Legislativo, la Segreteria Tecnica del Ministro, il Portavoce del Ministro, l'Ufficio stampa, l'Ufficio Rapporti Internazionali e del cerimoniale e il Consigliere Diplomatico.

 

Inoltre, l'articolo 10 Ter, ai commi 1 e 2 contiene ulteriori disposizioni di rafforzamento degli uffici. In particolare, la disposizione del comma 1 incrementa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 l'indennità del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del Masaf. Mentre il comma 2 autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), per l'anno 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 40 unità di personale non dirigenziale.