La sessione di fine settembre dello Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH – sezione Pesticides legislation) ha fatto registrare la revoca di sei sostanze attive (Flurprimidol, Acido solforico, Nicotina, Catrame d'ossa e Monossido di carbonio, Antrachinone) e ha sancito tre approvazioni significative (gli erbicidi Metazaclor, Aclonifen e soprattutto l'insetticida Imidacloprid).

Flurprimidol, fitoregolatore per il contenimento della vegetazione delle piante ornamentali e dei prati sportivi, nel 2002 è stato venduto dalla Dow Agrosciences alla multinazionale del settore SePro, che ne ha anche curato la notifica e seguito l'infausto processo di revisione. La decisione ha di fatto tratto in inganno anche noi in quanto la nostra valutazione della sostanza, ispirata ai criteri “Traffic Light”, aveva fatto registrare un lusinghiero “80% Green”.

L'Acido solforico è stato notificato come diserbante/disseccante e, non essendo disponibile la monografia della revisione, non sappiamo i motivi della revoca della sostanza, anche se può sembrare relativamente semplice ipotizzarli.

Anche la Nicotina non ha superato l'esame, pur essendo uno dei più antichi insetticidi utilizzati in agricoltura, non sappiamo se sull'onda del clamore suscitato dalla moria di api che da tempo si sta verificando negli alveari di tutto il mondo e che è stata riportata con clamore da tutti i media (compreso il blog di Beppe Grillo).

Saremmo sinceramente incuriositi di conoscere le motivazioni della revoca del Catrame d'ossa quale repellente per i mammiferi in quanto la tipologia di utilizzo e il meccanismo di azione (repellenza senza uccidere gli organismi bersaglio) di primo acchito non ci sembravano incompatibili con la sicurezza dell'uomo e l'ambiente, anche perchè le attuali linee guida per la valutazione degli agrofarmaci non presentano vincoli riguardo l'impatto olfattivo delle sostanze in esame. A parte gli scherzi, il catrame d'ossa sconta probabilmente la mancanza di apposite linee guida per la valutazione dei prodotti di origine naturale, per i quali è quasi impossibile caratterizzare con precisione le sostanze in essi contenute. Questa carenza non permette di valutare con precisione le loro caratteristiche tossicologiche e confermare di conseguenza la loro pericolosità. Poiché scopo ultimo della valutazione è accertare la compatibilità delle sostanze in esame con l'uomo e l'ambiente, per il principio di precauzione vigente in Europa questo prodotto non può rimanere in commercio. Ben nota invece è la pericolosità del Monossido di carbonio, che non è stato infatti ritenuto sufficientemente sicuro come rodenticida. Completa la lista delle revoche il ben noto repellente Antrachinone.

E veniamo alle buone notizie: gli erbicidi Metazachlor e Aclonifen, da noi classificati rispettivamente 70% green (con una criticità dark red) e 60% green, sono stati approvati con maggioranza qualificata, anche se per Metazachlor la votazione è stata rimandata una volta, essendo stato all'ordine del giorno ancora nel Luglio scorso. L'insetticida Imidacloprid, nonostante la recente sospensione cautelativa del suo utilizzo in concia del mais in seguito al già citato “allarme api”, è stato approvato, anch'esso dopo un rinvio, dalla maggioranza qualificata dei rappresentanti delle autorità responsabili dell'autorizzazione degli agrofarmaci nei 27 paesi della Comunità Europea. L'iscrizione dell'Imidacloprid nell'allegato 1 della direttiva 91/414 va a ingrossare il foltissimo gruppo degli insetticidi neonicotinoidi approvati in Europa, come dettagliato nella tabella sottostante. Nei prossimi mesi i provvedimenti descritti verranno notificati ufficialmente mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

 

Tabella 1. Insetticidi neonicotinoidi approvati in Europa.

Principio attivo

Provvedimento comunitario

Provvedimento nazionale

Acetamiprid

Direttiva 2004/99/CE

Decreto 17 Febbraio 2005

Clothianidin

Direttiva 2006/41/CE

Decreto 10 Novembre 2006

Imidacloprid

Prossima pubblicazione

Prossima pubblicazione

Thiacloprid

Direttiva 2004/99/CE

Decreto 17 Febbraio 2005

Thiamethoxam

Direttiva 2007/6/CE

Decreto 29 Maggio 2007