Ecco finalmente le buffer zone anche per i rameici
Un tempo riservate ai prodotti cosiddetti “nuovi”, le misure di mitigazione del rischio con cui dovremo imparare a convivere sempre di più stanno comparendo anche nei prodotti rameici, sia nelle prime autorizzazioni secondo la procedura zonale, che nelle ri-registrazioni. E se la sta cavando alla grande, riuscendo a proporre etichette più che competitive: 10-20 metri di buffer zone sui fruttiferi richiedono un po' di attenzione, ma la disponibilità di coadiuvanti e ugelli in grado di abbattere la deriva anche del 90% permetterà di mantenere l'efficacia di un tempo con la sicurezza di adesso.
Scadenza dell'approvazione ue prorogata al gennaio 2018
Come tutti sanno il rame come prodotto fitosanitario è ancora un sorvegliato speciale: nel 2009 è stato approvato “con riserva” per 7 anni anziché 10 e solo la consueta proroga che ne ha spostato la scadenza al gennaio 2018 ci ha impedito di vederlo cimentarsi con la valutazione comparativa del rischio già nella prossima campagna.
I composti rameici sono stati infatti considerati “candidati alla sostituzione” e, nonostante le cause intentate da alcune società contro la Commissione europea, in fase di rinnovo delle autorizzazioni, che avverrà appunto nel 2018, dovrà vendere cara la pelle e dimostrarsi indispensabile per non essere rimpiazzato da sostanze attive considerate più sostenibili o semplicemente solo più fortunate. Fortunate in molti casi è l'aggettivo giusto, in quanto la tanto discussa lista dei “candidati alla sostituzione” è stata stilata spesso sulla base di documentazione non uniformemente aggiornata e spesso molti prodotti sono risultati “indenni” non per merito ma perché i dati che li potevano compromettere non erano disponibili al momento dell'effettuazione della stima. Ma così va il mondo…
Classificazione armonizzata anche per i rameici
Il 2018 sarà cruciale per i rameici anche perché entrerà in vigore la loro nuova classificazione armonizzata, appena ufficializzata dal regolamento 2016/1179, che adegua per la nona volta il regolamento 1272/2008 (Clp) al progresso tecnico. Anche se alcuni si presentano sotto mentite spoglie, la nuova classificazione dei rameici non ci è sfuggita e ci sono alcune sorprese. Vediamo quali.
Il “triidrossocloruro di dirame” altri non è che il ben noto ossicloruro di rame, che ci ha sorpreso non poco non per la sua tossicità inalatoria o ambientale, ma per la sua classificazione come tossico per ingestione (per la precisione Tossicità Acuta Categoria 3, con pittogramma GHS06, cioè il teschio)!
Peggio fa solo l'idrossido di rame, che conferma la sua tossicità inalatoria di Categoria 2. La poltiglia bordolese conferma quanto viene solitamente trovato nelle schede di sicurezza delle ditte più importanti e cioè nociva per inalazione (categoria 4) e rischio di gravi lesioni oculari (irritante occhi di categoria 1). Non indovinerete come viene denominato il solfato di rame tribasico nei provvedimenti riguardanti il Clp: esaidrossosolfato idrato di tetrarame! Anche questa volta si conferma il più fortunato dei rameici con la sola nocività per ingestione. Conclude la pattuglia dei “magnifici cinque” l'ossido rameoso (ossido di dirame) che rispetto alle vecchie classificazioni si guadagna la nocività per inalazione oltre quella per ingestione e al rischio di gravi lesioni oculari.
Abbiamo lasciato per ultima la classificazione ambientale dei rameici per focalizzarci sul fattore M, che per tutti i rameici è 10. Ci spieghiamo meglio: tutti i rameici sono molto tossici per gli organismi acquatici, sia per esposizione acuta che cronica. Il fattore M indica sostanze tossiche anche a basse concentrazioni (ci sono altri prodotti con fattore M=1000, quindi tossici a “bassissimissime” concentrazioni) che nel calcolo della classificazione dei relativi formulati li costringerà a pagare l'ecotassa, facendo probabilmente giustizia di alcune classificazioni al limite dell'impossibile per eludere proprio questo poco amato balzello.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Regolamento (Ue) 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 Recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
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Comunicato del ministero della Salute Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive i composti del rame in attuazione del regolamento (Ue) n. 232/2015.
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Fonte: Agronotizie