I principi attivi a basso rischio esistono. Lo ha sancito la Commissione Europea che ha ufficializzato l'approvazione comunitaria della sostanza attiva COS-OGA con il regolamento di esecuzione 2015/543, pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea del 2 aprile scorso. COS-OGA è un oligosaccaride induttore di resistenza all'oidio di solanacee e cucurbitacee coltivate in serra. Attualmente è autorizzato solo in Belgio, stato relatore che ha “accompagnato” la sostanza attiva all'approvazione europea, ma l'ormai oliato meccanismo di mutuo riconoscimento permetterà una veloce diffusione del formulato (un concentrato solubile contenente 12,5 g/L di sostanza attiva) anche negli altri paesi UE.

Ma cosa sono esattamente le “sostanze attive a basso rischio”?
Una sostanza attiva a basso rischio deve rientrare nei criteri di accettabilità tossicologica e ambientale cui devono sottostare tutti gli altri principi attivi per poter essere approvati nella UE, con le seguenti peculiarità aggiuntive:
  • Classificazione: non sono ammessi cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, sensibilizzanti di origine chimica, tossici o molto tossici, esplosivi e corrosivi. Questo indica che infiammabili, irritanti e nocivi possono essere considerati a basso rischio, se soddisfano gli altri criteri;
  • Proprietà ambientali: poco persistente nel terreno (DT501 inferiore a due mesi) e poco bioaccumulabile (BCF2 inferiore a 100)
  • Non devono essere perturbatori endocrini, né avere effetti neurotossici, né immunotossici.
La durata dell'approvazione delle sostanze attive a basso rischio è di 15 anni, fermo restando che il riesame può scattare in qualsiasi momento, qualora si rendessero disponibili nuove informazioni sugli effetti indesiderati della sostanza.
Con l'approvazione di questa prima sostanza attiva a basso rischio prosegue la lenta attuazione del regolamento 1107/2009 facendo uscire dalla teoria la terza sottocategoria (quarta, se consideriamo anche le sostanze di base, ma secondo noi sono un'altra cosa) in cui il regolamento ha suddiviso gli agrofarmaci.
A oggi tra le 465 sostanze attive autorizzate nella UE contiamo 77 candidati alla sostituzione (sulla loro perfetta sicurezza ambientale e tossicologica abbiamo ampiamente discusso qui e qui), una sostanza attiva a basso rischio e 388 le sostanze “normali”.

Alcune domande e risposte sulle sostanze attive a basso rischio
a) Le sostanze a basso rischio sono più sicure delle altre? NO. Tutte le sostanze attive approvate nella UE sono sufficientemente sicure per l'uomo e l'ambiente, altrimenti non lo sarebbero. E' tuttavia innegabile che le caratteristiche positive di queste sostanze le rendono adatte a una platea più ampia di utilizzatori.
b) Questa categoria è riservata solo ai prodotti di origine naturale? ASSOLUTAMENTE NO! Qualunque sostanza in possesso dei requisiti può diventare “a basso rischio”, anche se i sensibilizzanti chimici sono esclusi.
c) E' lecito aspettarsi una minore efficacia dalle sostanze attive a basso rischio? ASSOLUTAMENTE NO! La documentazione di efficacia relativa al formulato rappresentativo di una sostanza attiva a basso rischio è la stessa delle altre, per cui non vengono autorizzati prodotti non sufficientemente efficaci.

Per saperne di più
  1. REGOLAMENTO di Esecuzione (UE) 2015/543 della Commissione del 1° aprile 2015 Che approva la sostanza attiva COS-OGA, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
  2. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
1Tempo che una sostanza impiega per dimezzare la sua concentrazione
2BCF – Fattore di bioconcentrazione (BioConcentration Factor) è la tendenza di pesci o di altri organismi acquatici ad accumulare una sostanza presente nell'acqua in cui vivono. Un BCF di 100 indica la capacità degli organismi acquatici di assorbire nei propri tessuti un contaminante presente nell'acqua in cui vivono sino a raggiungere concentrazioni di 100 volte superiori a quelle dell'acqua.