Ma cosa sono esattamente le “sostanze attive a basso rischio”?
Una sostanza attiva a basso rischio deve rientrare nei criteri di accettabilità tossicologica e ambientale cui devono sottostare tutti gli altri principi attivi per poter essere approvati nella UE, con le seguenti peculiarità aggiuntive:
- Classificazione: non sono ammessi cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, sensibilizzanti di origine chimica, tossici o molto tossici, esplosivi e corrosivi. Questo indica che infiammabili, irritanti e nocivi possono essere considerati a basso rischio, se soddisfano gli altri criteri;
- Proprietà ambientali: poco persistente nel terreno (DT501 inferiore a due mesi) e poco bioaccumulabile (BCF2 inferiore a 100)
- Non devono essere perturbatori endocrini, né avere effetti neurotossici, né immunotossici.
Con l'approvazione di questa prima sostanza attiva a basso rischio prosegue la lenta attuazione del regolamento 1107/2009 facendo uscire dalla teoria la terza sottocategoria (quarta, se consideriamo anche le sostanze di base, ma secondo noi sono un'altra cosa) in cui il regolamento ha suddiviso gli agrofarmaci.
A oggi tra le 465 sostanze attive autorizzate nella UE contiamo 77 candidati alla sostituzione (sulla loro perfetta sicurezza ambientale e tossicologica abbiamo ampiamente discusso qui e qui), una sostanza attiva a basso rischio e 388 le sostanze “normali”.
Alcune domande e risposte sulle sostanze attive a basso rischio
a) Le sostanze a basso rischio sono più sicure delle altre? NO. Tutte le sostanze attive approvate nella UE sono sufficientemente sicure per l'uomo e l'ambiente, altrimenti non lo sarebbero. E' tuttavia innegabile che le caratteristiche positive di queste sostanze le rendono adatte a una platea più ampia di utilizzatori.
b) Questa categoria è riservata solo ai prodotti di origine naturale? ASSOLUTAMENTE NO! Qualunque sostanza in possesso dei requisiti può diventare “a basso rischio”, anche se i sensibilizzanti chimici sono esclusi.
c) E' lecito aspettarsi una minore efficacia dalle sostanze attive a basso rischio? ASSOLUTAMENTE NO! La documentazione di efficacia relativa al formulato rappresentativo di una sostanza attiva a basso rischio è la stessa delle altre, per cui non vengono autorizzati prodotti non sufficientemente efficaci.
Per saperne di più
- REGOLAMENTO di Esecuzione (UE) 2015/543 della Commissione del 1° aprile 2015 Che approva la sostanza attiva COS-OGA, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
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Fonte: Agronotizie